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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45729/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., appare formulato in termini non consentiti finendo per risolversi in una mera manifestazione di dissenso rispetto alla decisione assunta dai giudici di merito che, dal canto loro, hanno congruamente ed esaustivamente dato conto della oggettiva rilevanza del pregiudizio patrimoniale del profitto conseguito dalla condotta delittuosa in esame (cfr., pagg. 3-4 della sentenza); ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., appare formulato in termini non consentiti finendo per risolversi in una mera manifestazione di dissenso rispetto alla decisione assunta dai giudici di merito che, dal canto loro, hanno congruamente ed esaustivamente dato conto della oggettiva rilevanza del pregiudizio patrimoniale del profitto conseguito dalla condotta delittuosa in esame (cfr., pagg. 3-4 della sentenza); ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.