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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23894/2026

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t [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6632/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado, annullando, in riforma della sentenza impugnata, l’avviso dipagamento del Consorzio di bonifica 6 Enna per € 186,18, a titolo di“Tributo 0648 — contributo opere irrigue”, per gli anni 2015, 2016 e 2017.2.

In particolare, la CGT riteneva fondato il primo motivo del ricorso diprimo grado con cui la contribuente aveva sostenuto l’inesistenzaNumero registro generale 1127/2024Numero sezionale 5563/2026Numero di raccolta generale 23894/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell'avviso di pagamento perché adottato da un soggetto inesistente senzapotere impositivo, in quanto accorpato nel Consorzio di bonifica Siciliaorientale, insieme ai Consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa eMessina, con la conseguenza che tale unificazione, operata dal legislatoreregionale con l'art. 13 della legge n. 5/2014, aveva comportato che l'unicosoggetto giuridicamente esistente fosse il nuovo Consorzio della Siciliaorientale che, come emerge dall’avviso di pagamento impugnato, avevaconferito “mandato senza rappresentanza” ad un soggetto non piùesistente.3.

Ricorre in cassazione contro tale pronuncia il Consorzio che si affidaa 4 motivi di censura.4.

La contribuente ha depositato controricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa così come la controricorrente che ha espressamenteproposto l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla pretesaimpositiva azionata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Rilevato preliminarmente che con la memoria ex art. 380-bis c.p.c.la parte controricorrente ha dedotto che successivamente all’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio è stata emessa, edimpugnata, anche la relativa cartella di pagamento, rispetto alla quale ilcontribuente assume un intervenuto giudicato esterno da far valere nelpresente giudizio;2. ritenuto che in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica,l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente allaNumero registro generale 1127/2024Numero sezionale 5563/2026Numero di raccolta generale 23894/2026Data pubblicazione 22/07/2026debenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (intermini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095,16111, 16118 e 16122);2.1. ritenuto che su tale questione, essendo stata rilevata d’ufficio dallaCorte (vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art.384 terzocomma c.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmenteidonea a determinare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore aventi e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il depositodi osservazioni sulla stessa, anche riguardo all’eventuale coincidenza deltributo oggetto dell’avviso di pagamento impugnato nel presente giudiziocon quello oggetto della successiva cartella di pagamento, con riserva didecisione della Corte allo spirare del termine assegnato.

P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alpubblico ministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione dellapresente ordinanza per il deposito telematico di osservazioni sullaquestione di cui in motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosiall’esito la decisione.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6632/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado, annullando, in riforma della sentenza impugnata, l’avviso dipagamento del Consorzio di bonifica 6 Enna per € 186,18, a titolo di“Tributo 0648 — contributo opere irrigue”, per gli anni 2015, 2016 e 2017.2. In particolare, la CGT riteneva fondato il primo motivo del ricorso diprimo grado con cui la contribuente aveva sostenuto l’inesistenzaNumero registro generale 1127/2024Numero sezionale 5563/2026Numero di raccolta generale 23894/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell'avviso di pagamento perché adottato da un soggetto inesistente senzapotere impositivo, in quanto accorpato nel Consorzio di bonifica Siciliaorientale, insieme ai Consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa eMessina, con la conseguenza che tale unificazione, operata dal legislatoreregionale con l'art. 13 della legge n. 5/2014, aveva comportato che l'unicosoggetto giuridicamente esistente fosse il nuovo Consorzio della Siciliaorientale che, come emerge dall’avviso di pagamento impugnato, avevaconferito “mandato senza rappresentanza” ad un soggetto non piùesistente.3. Ricorre in cassazione contro tale pronuncia il Consorzio che si affidaa 4 motivi di censura.4. La contribuente ha depositato controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa così come la controricorrente che ha espressamenteproposto l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla pretesaimpositiva azionata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rilevato preliminarmente che con la memoria ex art. 380-bis c.p.c.la parte controricorrente ha dedotto che successivamente all’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio è stata emessa, edimpugnata, anche la relativa cartella di pagamento, rispetto alla quale ilcontribuente assume un intervenuto giudicato esterno da far valere nelpresente giudizio;2. ritenuto che in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica,l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente allaNumero registro generale 1127/2024Numero sezionale 5563/2026Numero di raccolta generale 23894/2026Data pubblicazione 22/07/2026debenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (intermini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095,16111, 16118 e 16122);2.1. ritenuto che su tale questione, essendo stata rilevata d’ufficio dallaCorte (vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art.384 terzocomma c.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmenteidonea a determinare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore aventi e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il depositodi osservazioni sulla stessa, anche riguardo all’eventuale coincidenza deltributo oggetto dell’avviso di pagamento impugnato nel presente giudiziocon quello oggetto della successiva cartella di pagamento, con riserva didecisione della Corte allo spirare del termine assegnato. P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alpubblico ministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione dellapresente ordinanza per il deposito telematico di osservazioni sullaquestione di cui in motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosiall’esito la decisione.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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