CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8762/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma v ia Sardegna, 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte d i Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1731/2019 emessa dalla Corte d'appello di Salerno depositata il 16.12.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] e originariamente spettanti al [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha impugnato con unico motivo la sentenza della Corte di appello di Salerno n.1731 del 16.12.2019, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto integralmente l’opposizione a decreto ingiuntivo della ASL Salerno e ha così negato alla ricorrente il diritto al compenso preteso per prestazioni di analisi cliniche per l’importo di € 41.504,86, oltre accessori. Resiste con controricorso la ASL Salerno. 2. Con l’unico articolato motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge exart.360, comma 1, n.3, c.p.c. con riferimento agli artt.112,115,116, 166 e 167 c.p.c., 2697 c.c. e 210 c.p.c. e si è lamentata del fatto che la Corte di appello abbia d’ufficio rilevato la questione dell’inesistenza del contratto scritto disciplinante il rapporto sottostante l’emissione delle fatture per cui è causa. La ricorrente si è doluta altresì che la Corte di appello non abbia rimesso la causa sul ruolo per consentire il deposito della documentazione rilevante, senza considerare che in primo grado la ASL non aveva sollevato al riguardo alcuna contestazione e senza consentire il debito sfogo del contraddittorio sul punto. 3. In data 8.12.2023 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del seguente testuale tenore: «Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, non è vero che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio la questione e la ricorrente non si confronta con le specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata (pagine 6 e 7) con cui la Corte salernitana dà conto della eccezione al riguardo proposta dalla ASL con l’atto di appello (alle pagine 7 e 8), per giunta qualificando le allegazioni da essa sviluppate di cui ai citati punti 1,2,3 come «specifiche». Il che esclude qualsiasi pertinenza delle critiche basate sul rilievo d’ufficio della questione da parte dei giudici di appello e al mancato sfogo del contraddittorio, che sul punto invece era stato provocato dalla ASL con l’atto di appello, sicché già con la comparsa di costituzione e risposta in appello la ricorrente avrebbe potuto efficacemente controdedurre. La ricorrente sostiene anche che il fatto non era stato contestato ex adverso in primo grado e doveva quindi ritenersi pacifico ex art.115 c.p.c. Il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione -la cui omissione espunge il fatto dall’ambito del controverso e esclude il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ. - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, dato che l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303). E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6- 3, n. 12840 del 22.5.2017; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007). Nella fattispecie - anche se si volesse prescindere dalla rilevanza pubblicistica del rapporto e dalla conseguente indisponibilità delle connesse situazioni giuridiche - la ricorrente non indica neppure quali sarebbero i fatti precisi allegati con l’atto introduttivo, non contestati o contestati solo genericamente dalla controparte, che potrebbero essere posti a base della decisione in quanto esonerati dalla prova; per giunta riproduce solo molto parzialmente gli atti processuali della controparte che avrebbero concretato l’omissione di specifica contestazione, indicando al riguardo comunque una frase estremamente vaga e riferita genericamente ai centri operanti nell’area territoriale. È comunque assorbente il rilievo che la ricorrente non dia conto della propria specifica allegazione contenuta nell’atto introduttivo a cui farebbe da riscontro l’avversaria ammissione. Quanto al merito, neppur contestato, della questione, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nell’affermare che nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta ad substantiam (Sez. 1, n. 10154 del 17.4.2023, Sez. 3, n. 7019 del 11.3.2020; Sez. 3, n. 17665 del 2.7.2019; Sez. 3, n. 17588 del 5.7.2018). A nulla vale, ovviamente, alla ricorrente allegare ora al proprio fascicolo un documento non prodotto nel giudizio di merito ex art.372 c.p.c. Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Si comunichi ai difensori delle parti.» 4. In data 22.1.2024 è stata proposta istanza di decisione ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c. nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sua procuratrice speciale, corredata da nuova procura speciale. L’istanza avrebbe dovuto essere proposta entro il quarantesimo giorno dalla comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia entro il 20.1.2024, che peraltro cadeva di sabato con lo slittamento al 22.1.2024 a norma dell’art.155, commi 4 e 5, c.p.c. al primo giorno susseguente non festivo, giustappunto il 22.1.2024. 5. Con l’istanza la ricorrente ha sostenuto quanto segue: «La ricorrente osserva di aver ritenuto che la Corte di appello di Salerno abbia rilevato d’ufficio la questione della mancanza del contratto scritto disciplinante le prestazioni per cui si controverte e di cui si chiede la remunerazione alla luce della specifica affermazione della Corte stessa che a pag. 11 della sentenza aveva statuito «il rilievo d’ufficio dell’inesistenza del necessario accordo contrattuale solo nel presente giudizio di gravame costituisce giustificato motivo per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio». Dunque era stato proprio il Giudice del gravame a qualificare, sollevandola d’ufficio, la eccezione della nullità del contratto scritto tra la cedente e la ASL e ciò in quanto, trattandosi di questione del tutto nuova, mai sollevata e dibattuta in primo grado né affrontata d’ufficio dal Tribunale ed esplicitata in sentenza, la stessa non poteva essere sollevata dalla ASL appellante e valutata dal Giudice del gravame. Se pur quindi una nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio, è altrettanto vero che la giurisprudenza a Sezioni Unite (Cass. s.u. 26242/2014, s.u. 14828/2012, s.u. 26243/2014) ha stabilito che una questione non esplicitamente trattata nel giudizio di primo grado può trovare ingresso nel giudizio di gravame solo a determinate condizioni, ovvero: a) che sia proposto appello sul riconoscimento della pretesa, laddove fra i fatti costitutivi della stessa vi sia il contratto; b) che l'eccezione di nullità del contratto sia relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Entrambi i requisiti non risultavano sussistenti e di conseguenza la relativa eccezione ex adverso avanzata non poteva entrare nel giudizio di secondo grado. Da un lato la ASL non aveva mosso alcuna specifica contestazione sulla mancata allegazione del contratto essendosi limitata a richiamare la disciplina di cui agli art. 8 bis e seguenti del D.lgs. n. 502/1992 per supportare non già l’eccezione di nullità ma la contestazione sull’asserito sforamento del volume di spesa come peraltro fissato nel contratto da essa stessa richiamato e fonte del limite invalicabile di spesa. Dall’altro la questione dell'inesistenza del contratto non era mai stata allegata in primo grado. Insiste quindi la ricorrente a sostenere che aveva errato la Corte territoriale laddove, sollevata d’ufficio la nullità, non aveva preventivamente provocato il contraddittorio sul punto, incorrendo in una evidente lesione del diritto di difesa della cessionaria, non operando nel rispetto del principio di diritto, ribadito con l’ordinanza n.879/2023 della Corte di Cassazione secondo cui «il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria». 6. È stata pertanto fissata adunanza in camera di consiglio per la trattazione del ricorso al 10.7.2024. Le parti hanno depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 7. La ricorrente non ha contrastato le ulteriori osservazioni svolte con la proposta di decisione anticipata e insiste solamente sul rilievo preliminare del vizio processuale asseritamente scaturito per effetto della mancata provocazione del contraddittorio da parte della Corte salernitana sulla questione della mancanza del contratto inter partes. In particolare, la ricorrente sottolinea che la stessa Corte di appello, nel motivare la compensazione delle spese processuali, aveva qualificato l’eccezione accolta come officiosa e rilevata per la prima volta nel giudizio di appello. 8. L’obiezione non ha pregio. È pur vero che la Corte ha ritenuto di poter esaminare la questione ex officio, potere questo che neppure la ricorrente mostra di ritenere insussistente, ma lo ha fatto a fronte delle considerazioni esposte dalla ASL nel suo quinto motivo di appello, analiticamente riportate nelle pagine da 6 a 10 della impugnata sentenza, che hanno costituito specifico stimolo di parte all’attivazione dei predetti poteri officiosi. Giustamente, quindi, la Corte salernitana si è ritenuta esonerata dalla necessità di provocare sul punto il contraddittorio già adeguatamente innescato dalla notifica dell’atto di appello che poneva la questione investendone la Corte. Decisione questa, che la Corte salernitana ha spiegato a pagina 7, primo capoverso, assumendo che a fronte delle specifiche allegazioni dell’appellante nulla aveva replicato la Rubicon, ritenendo con ciò «soddisfatta nel presente grado di giudizio l’esigenza del contraddittorio delle parti sulla predetta questione». La predetta statuizione appare del tutto corretta e non è stata neppur censurata con il ricorso, come era stato puntualmente evidenziato nella proposta di definizione, allorché si era dato atto che la ricorrente non si confrontava con le specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata (pagine 6 e 7) con cui la Corte salernitana aveva dato conto della eccezione al riguardo proposta dalla ASL con l’atto di appello (alle pagine 7 e 8), per giunta qualificando le allegazioni da essa sviluppate di cui ai citati punti 1,2,3 come «specifiche». Il che escludeva qualsiasi pertinenza delle critiche basate sul rilievo d’ufficio della questione da parte dei giudici di appello e al mancato sfogo del contraddittorio, che sul punto invece era stato provocato dalla ASL con l’atto di appello, sicché già con la comparsa di costituzione e risposta in appello la ricorrente avrebbe potuto efficacemente controdedurre. 9. In primo luogo questa statuizione non è stata censurata. In secondo luogo, essa è del tutto corretta perché gli adempimenti previsti dall’art.101, comma 2, c.p.c. a tutela dell’integrità del contraddittorio e del diritto di difesa non debbono essere eseguiti laddove il potere di rilievo d’ufficio del giudice sia stato sollecitato da una precisa richiesta della controparte svolta nella pienezza del contraddittorio. 10. Non convincono le ulteriori argomentazioni proposte da parte ricorrente basate sulla pronuncia n.25849 del 2023 della 3° Sezione, resa in un caso analogo ed erroneamente citata con il numero sezionale 879/2023, la cui massima suona «Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.» (Sez. 3, n. 25849 del 5.9.2023). Non appaiono invece pertinenti gli insegnamenti della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26243 del 12.12.2014, secondo la quale «La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.» Principio recentemente ripreso da questa Sezione per affermare che la domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c. (Sez. 1, n. 28377 del 29.9.2022). In questo caso infatti la ASL non ha proposto alcuna domanda di nullità, soggetta a riconversione officiosa in mera eccezione, ma ha invece proposto in appello per la prima volta una eccezione rilevabile d’ufficio, attività questa espressamente consentita dall’art.345, comma 2, c.p.c. Ed in effetti le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Sez. 3, n. 34053 del 5.12.2023). Non è quindi intervenuta alcuna rilevazione officiosa di eccezione, previa riconversione di una domanda inammissibile di declaratoria di nullità, per cui il predetto orientamento parrebbe esigere la sottoposizione al contraddittorio del conseguente rilievo del giudice. Indubbiamente poi la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Sez. 3, n. 4867 del 23.2.2024). In sintesi: nella fattispecie l’eccezione rilevabile d’ufficio è stata proposta dalla ASL legittimamente ai sensi dell’art.345, comma 2, e non è stata rilevata, né riconvertita dal giudice di appello; né v’era bisogno di uno spazio difensivo da imporre a tutela del contraddittorio, già instaurato per effetto della notifica dell’atto di appello, ai fini delle difese sia assertive, sia istruttorie. 12.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. 13. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ . di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00. 14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 4.300,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore della controricorrente della somma di € 4.300,00 ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. ; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00 ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 de