CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22437/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28743/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. già s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: rimborso – sisma Sicilia – aiuti di Stato avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1954/13/20 depositata in data 21/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società, in allora costituita nella forma della s.n.c., ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellav a tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; Considerato che: - il ricorso per cassazione risulto oggetto di un tentativo di notifica alla società via PEC operato in data 5 novembre 2020 e non andato a buon fine; - successivamente, parte ricorrente ha rinnovato la notifica a mezzo posta; tal attività non ha pure avuto esito positivo, in quanto la società controricorrente risulta a tal indirizzo non reperibile; -pertanto, alla luce della nullità della seconda notifica, ne va disposta la rinnovazione per consentire la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti di parte controricorrente o dei suoi aventi causa; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine a parte ricorrente di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione. Così deciso in