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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50330/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 12 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesione personale e l'aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]:olini, da liquidarsi separatamente; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente indicato le generalità dell'imputato e della parte civile, nonché per l'omessa indicazione degli articoli di legge applicati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l'art. 546, comma 1, lett, b) cod. proc. pen. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il comma 3 della medesima disposizione sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Ord. Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047), pertanto, stante l'assenza di tali errori nel corpo del dispositivo nel caso di specie, non sussiste la nullità della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali affermano che le modalità aggressive e intemperanti di esecuzione dell'azione ostano al riconoscimento delle attenuanti e la pena inflitta è da considerarsi congrua e proporzionata al fatto, connotato da evidente aggressività della condotta, e alla personalità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); 2 fe - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 12 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesione personale e l'aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]:olini, da liquidarsi separatamente; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente indicato le generalità dell'imputato e della parte civile, nonché per l'omessa indicazione degli articoli di legge applicati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l'art. 546, comma 1, lett, b) cod. proc. pen. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il comma 3 della medesima disposizione sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Ord. Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047), pertanto, stante l'assenza di tali errori nel corpo del dispositivo nel caso di specie, non sussiste la nullità della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali affermano che le modalità aggressive e intemperanti di esecuzione dell'azione ostano al riconoscimento delle attenuanti e la pena inflitta è da considerarsi congrua e proporzionata al fatto, connotato da evidente aggressività della condotta, e alla personalità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); 2 fe - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle