CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 29732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. PALOMBA Giuseppe, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14 febbraio 2022 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato continuato di tentata estorsione, aggravata ex art. 416 bis, 1, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 629 cod. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto alla lettera A) del capo di imputazione. Secondo la difesa la fattispecie descritta in rubrica poteva esser inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen." invero la condotta posta in essere dal PALOMBA era, ex ante, inidonea a fargli ottenere un ingiusto profitto configurandosi, pertanto, un reato impossibile per inidoneità degli atti. 3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile perché manifestamente infondata. 4. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. Giova rilevare che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 Cost. La giurisprudenza di questa Corte ha, però, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia «di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 ed in senso conforme Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Questa Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che la verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (vedi Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394). Detti principi sono stati ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (vedi Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Si deve trattare, quindi, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). 6. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione aggravata. Il ricorso, peraltro, è assolutamente generico, privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza (in difetto dell'indicazione di elementi non considerati, o mal considerati); l'ipotizzata violazione di legge non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore della doglianza in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata. La difesa si è limitata a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità la generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di «sostituirsi» alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.