CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 38246/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso 1#) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 aprile 2024 con la quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 625, 99, comma 4, 337 e 99 cod. pen. commessi in Napoli il 15 aprile 2024. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La difesa precisa che all'udienza del 30 aprile 2024 aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza grafica della parte relativa alle esigenze cautelari; il tribunale del riesame ha ritenuto che la mancanza di tale parte derivasse da un difetto di impaginazione, ossia dall'assenza di una pagina, respingendo per tale ragione l'eccezione difensiva sul presupposto che l'ordinanza genetica fosse completa in tutte le sue parti, come evincibile dalla copia depositata il 2 maggio 2024, in atti. L'ordinanza trasmessa al tribunale di riesame e notificata all'imputato è, invece, una versione incompleta a causa di un evidente refuso solo successivamente corretto, attraverso il successivo deposito di una versione integrale dell'ordinanza, oltretutto trasmessa oltre il termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., due giorni dopo la celebrazione del giudizio e l'emissione del dispositivo dell'ordinanza. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c-bis), e comma 2-ter, cod proc. pen. La difesa censura l'ordinanza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità relativa al difetto dei requisiti dell'ordinanza custodiale, considerato che l'ordinanza applicativa della misura difetta della esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, dei motivi per cui gli indizi assumono rilevanza e dunque dell' esposizione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure, nonché della valutazione degli elementi a carico del sottoposto. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter cod. proc. pen. in rapporto all'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.. L'ordinanza custodiale è stata notificata all'imputato nella sua originaria stesura priva dell'esposizione dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, dei motivi per cui gli indizi assumono rilevanza, dell'esposizione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure, nonché della valutazione degli elementi a carico del sottoposto. Il tribunale ha ritenuto che fosse onere dell'indagato procurarsi la versione completa dell'ordinanza; tuttavia, la difesa, richiamando i principi esposti dalle Sezioni Unite con sentenza n.15069/2023, sia pure con riferimento alla traduzione dell'ordinanza cautelare all'indagato alloglotta, ritiene che la piena comprensibilità da parte dell'accusato degli addebiti a lui mossi sia sempre imprescindibile per garantire effettività alle prerogative difensive come si desume dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in cui l'indagato non sia posto in condizione di comprendere quel minimo contenuto necessario per l'esercizio del diritto di difesa, la Suprema Corte ha ritenuto compromessa una partecipazione attiva e cosciente alle dinamiche processuali, così derivandone la nullità del provvedimento in ragione della sua inidoneità ad assicurare adeguatamente l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e di conseguenza il pieno godimento dell'essenziale prerogativa difensiva. 2.3. Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in quanto il tribunale ha dichiarato di aver ricevuto l'ordinanza custodiale oggetto della sua valutazione in data 2 maggio 2024, ossia successivamente alla pubblicazione della decisione, essendo il dispositivo depositato il 30 aprile 2024, così rigettando l'eccezione difensiva senza averla valutata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La lettura degli atti, consentita dalla natura dei vizi denunciati, ha consentito di accertare che in data 30 aprile 2024 è pervenuta al Tribunale del riesame comunicazione via pec proveniente dall'Ufficio di Procura con la quale il funzionario attesta il già avvenuto deposito dell'ordinanza genetica datata 17 aprile 2024; il medesimo funzionario ha, in ogni caso, allegato nuovamente l'ordinanza. Anche se l'atto reca il timbro di deposito del 2 maggio 2024 ad opera del funzionario della cancelleria del Tribunale, esso risulta comunque inviato il 30 aprile 2024 e rimanda al già avvenuto deposito mediante inserimento nel T.I.A.P. in data 22 aprile 2024, a sua volta attestato dal cancelliere della Procura con atto y ' pervenuto al Tribunale in data 22 aprile 2024.3. Tutti i motivi di ricorso si fondano sull'assunto, sconfessato dalla lettura degli atti, che l'ordinanza genetica sia stata emessa nella forma, mancante di motivazione in merito alle esigenze cautelari, allegata al ricorso e sia stata, solo successivamente, riscritta in forma completa. 3.1. La manifesta infondatezza di tale assunto, e conseguentemente dei motivi di ricorso, è agevolmente desumibile dal raffronto tra l'ordinanza genetica nella sua versione completa e la copia allegata al ricorso, nella quale la terz'ultima riga della motivazione è parzialmente coperta da foglio bianco che, nella fotocopia, impedisce artatamente di leggere il testo sottostante, mentre la penultima e l'ultima riga della motivazione sono prive di collegamento logico con la frase precedente e risultano far parte dell'ultima pagina dell'originale. 3.2. Dalla semplice lettura del provvedimento, ove si escluda che sia stato volutamente alterato, era agevole rendersi conto della discontinuità del discorso motivazionale che precede il dispositivo, per cui la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, come già affermato da questa Corte in precedenti pronunce (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 - 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Mura, Rv. 246190 - 01). Si è sottolineato in proposito che un detenuto può superare eventuali difficoltà nell'ottenere la copia del provvedimento depositato avvalendosi del difensore o di un incaricato (Sez. 6, n. 263 del 18/01/2000, Myrtaj, Rv. 215653). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'uso di un documento palesemente alterato, indipendentemente dal soggetto al quale sia attribuibile l'alterazione, giustifica la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per quanto di competenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati per quanto di c