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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 16574/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] valentia sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame - emessa in data 15 ottobre 2025 e depositato il successivo 5 novembre - di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione a due incolpazioni provvisorie (art. 10 e art. 5 d.

I.gs 74/00), contestate all'esito di una verifica fiscale, in relazione all'occultamento o distruzione delle scritture contabilt relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e all'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES per l'anno 2021, IRES e IVA per l'anno 2022.

Il ricorso deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-ter cod. proc. pen., 12-bis d.

Igs. n. 74/00 e art. 321 del codice di rito, poiché il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro per mancata delibazione del tema relativo alla infruttuosità del sequestro diretto nei confronti della società, evidenziandosi che la società non era neppure iscritta per l'illecito amministrativo dell'ente e che, comunque, il Tribunale del riesame si era pronunciato su tema estraneo a quello oggetto della domanda cautelare reale (posto che il sequestro non era stato chiesto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che tale società neppure era stata iscritta per illecito amministrativo dell'ente).

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre la scadenza del relativo termine.

Dagli atti acquisiti da questa Corte risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato notificato all'Ufficio ricorrente con pec del 5 novembre 2025 (all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ) e che il ricorso del Pubblico Ministero sia stato depositato in data 28 novembre 2025 (come da relativo timbro di depositato apposto sul primo foglio), quando il termine per la relativa presentazione (fissato in giorni quindici dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 324, comma 6 del codice di rito) risultava interamente decorso. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] valentia sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame - emessa in data 15 ottobre 2025 e depositato il successivo 5 novembre - di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione a due incolpazioni provvisorie (art. 10 e art. 5 d. I.gs 74/00), contestate all'esito di una verifica fiscale, in relazione all'occultamento o distruzione delle scritture contabilt relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e all'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES per l'anno 2021, IRES e IVA per l'anno 2022. Il ricorso deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-ter cod. proc. pen., 12-bis d. Igs. n. 74/00 e art. 321 del codice di rito, poiché il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro per mancata delibazione del tema relativo alla infruttuosità del sequestro diretto nei confronti della società, evidenziandosi che la società non era neppure iscritta per l'illecito amministrativo dell'ente e che, comunque, il Tribunale del riesame si era pronunciato su tema estraneo a quello oggetto della domanda cautelare reale (posto che il sequestro non era stato chiesto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che tale società neppure era stata iscritta per illecito amministrativo dell'ente). La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre la scadenza del relativo termine. Dagli atti acquisiti da questa Corte risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato notificato all'Ufficio ricorrente con pec del 5 novembre 2025 (all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ) e che il ricorso del Pubblico Ministero sia stato depositato in data 28 novembre 2025 (come da relativo timbro di depositato apposto sul primo foglio), quando il termine per la relativa presentazione (fissato in giorni quindici dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 324, comma 6 del codice di rito) risultava interamente decorso. 2 P.Q.M
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