CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34254/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio MONFERINI che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto del Ministro della giustizia in data 2 ottobre 2024 con il quale è statoprorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato dell'articolo41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già applicatogli nel 2012 all’attodell’arresto, essendo stato condannato per avere rivestito un ruolo apicalenell’associazione mafiosa “’ndrangheta” e per avere concorso in vari omicidi ealtri reati.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Accorretti, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato,denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125cod. proc. pen. con riguardo alla mancata risposta alle censure introdotte con ilreclamo, in merito: alle spontanee dichiarazioni e confessioni rese nel 2013,espressive del distacco e della revisione critica da tempo avviati; alla mancataacquisizione dei titoli citati nel provvedimento ministeriale per escludere lacapacità di intrattenere i rapporti con l’esterno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che propone in larga parte censure inammissibili perchégeneriche e manifestamente infondate e comunque non consentite, è nelcomplesso infondato.2. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, chedecide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica oproroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabileunicamente per violazione di legge.Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, èlegittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza delTribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi,come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltantoapparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e peroscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguitodal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv.230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante ilricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regimeprevisto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delleragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gliargomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti afondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultinointrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila,Rv. 260805).La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che «ai fini della prorogadella sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti deisoggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma 2,legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve esseredimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essapossa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitiviacquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).Si è anche recentemente chiarito che «ai fini della proroga del regimedetentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354,l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti conl'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati intermini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in unponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, nonnecessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni dipericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n.37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 - 01).3. Sono infondate le censure che riguardano l’esame del reclamo propostodall’interessato al Tribunale di sorveglianza in merito al decreto ministeriale diproroga del regime differenziato.3.1. In occasione della procedura giurisdizionale attivata in relazione alprecedente decreto ministeriale di proroga (ordinanza Tribunale di sorveglianzadi Roma in data 22 giugno 2023), ampiamente richiamata nelle premesse delprovvedimento impugnato, la questione delle dichiarazioni confessorie, cherisalgono a diversi anni orsono, era stata già ampiamente scandagliata, tanto cheil ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato sul punto dichiaratoinammissibile (Sez. 7, n. 3634/2024 del 19/12/2023).Il ricorso, rispetto a tale definitiva valutazione, non introduce elementi nuovidai quali possa trarsi la fondatezza della denunciata violazione dell’art. 125 cod.proc. pen.3.2. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per il profilo cheriguarda l’istanza di acquisizione istruttoria proposta dalla difesa del condannatoperché, salvo la documentazione prodotta dalla difesa e acquisita dal Tribunale(sentenze e ordinanze che riguardano la posizione del ricorrente), si tratta di attiche attengono a posizioni di terzi che sono state correttamente giudicate comenon pertinenti rispetto alla posizione del condannato, come già statuito dallarichiamata Sez. 7, n. 3634 che aveva dichiarato inammissibile il precedentericorso di analogo tenore.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]