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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25694/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5663/24 Rilevato che la Corte di appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per morte del reo; Rilevato che con un unico motivo di ricorso il difensore ha lamentato il mancato proscioglimento della sua assistita ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con nocumento agli eredi sotto il profilo patrimoniale essendo stata confermata la confisca; Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto dopo la morte dell'imputato, è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01 e Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291-01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5663/24 Rilevato che la Corte di appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per morte del reo; Rilevato che con un unico motivo di ricorso il difensore ha lamentato il mancato proscioglimento della sua assistita ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con nocumento agli eredi sotto il profilo patrimoniale essendo stata confermata la confisca; Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto dopo la morte dell'imputato, è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01 e Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291-01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25694/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris