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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 44851/2023

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A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE DI IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 2 marzo 2023 il Tribunale di Imperia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di ricettazione, riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, del codice penale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per la erronea quantificazione della pena, lamentando la disparità di trattamento rispetto ai due coimputati.3.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, norma che consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena (intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale) e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).

Peraltro, la difesa ha obliterato la circostanza che al solo Chiranus, fra i tre imputati, è stata contestata e applicata la recidiva specifica e infraquinquennale.

3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE DI IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 2 marzo 2023 il Tribunale di Imperia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di ricettazione, riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, del codice penale. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per la erronea quantificazione della pena, lamentando la disparità di trattamento rispetto ai due coimputati.3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, norma che consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena (intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale) e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Peraltro, la difesa ha obliterato la circostanza che al solo Chiranus, fra i tre imputati, è stata contestata e applicata la recidiva specifica e infraquinquennale. 3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ott
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