CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06329/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 28 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26179 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26179del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43M44 F951C) CADILI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CDLRSO 52D66 F951F) in proprio e nella qualità di uniche eredi di GULLO Mi- chela rappresentate e difes e , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A15 B429V) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santa(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C45F158L ) [OSCURATO:PERSONA] Domenico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47R02 F158W ) rappresentatie difesi, giusta procura al legata al controricorso, dall’avvocatoGiovanni Caruso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A11 F158N ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 909/2022, pubblicatain data 20 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],hanno distinta- mente intimato a Domenico e a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pa- gamento dell’importo di € 5.822,18, in virtù di un titolo Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 esecutivo di formazione giudiziale.Entrambi gli intimati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo l’irregolarità dell’atto di precetto a ciascuno notificato, per l’omessa preventiva o contestuale notifica per- sonale ad essi intimati del titoloesecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.. Le opposizioni, riunite, sono state accoltedal Tribunale di Mes- sina. RicorronoRosa ed [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto deceduta), sulla base di duemotivi. Resistono con controricorso Domenico e [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si sono qualificate eredi dell’altraparte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] (deceduta dopo la definizione del giudizio di secondo grado), ma non hanno adeguatamente documentato tale qua- lità. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il de-cesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo lamancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 –01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 –01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 –01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere da parte dellericorrenti, il ricorso è inammissibile in relazione alla posi- zione di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso va esaminato nel merito esclusivamente con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità per man- cata sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice, in vio- lazione degli art. 132 c.p.c. e 281 sexies c.p.c. in relazione all’art. 360, n°4 c.p.c.». Il motivo è infondato. Lericorrenti deducono la nullità della sentenza del Tribunale di Messina, in quanto non regolarmente sottoscritta dal giudice e dal cancelliere e priva di numerazione. Affermano, in particolare, che alla comunicazione della Cancel- leria di avvenuto deposito della sentenza in questione, sarebbe stata allegata una copia di essa priva dell’attestazione dell’av- venuta sottoscrizione da parte del giudice e del Cancelliere e priva di numerazione. Hanno prodotto un duplicato informatico del provvedimento, che tali attestazioni effettivamente non ri- porta. 2.1Va premesso che, a prendere in considerazione il duplicato informatico della sentenza impugnata prodotto dalle ricorrenti, dovrebbe dubitarsi della stessa procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto tale duplicato risulta del tutto privo dei dati autentici relativi alla stessa venuta ad esistenza del provvedimento sul piano giuridico ( precisamente: numero Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 assegnato dal sistema, attestazione e data di pubblicazione da parte della Cancelleria). Di conseguenza, dovrebbe altresì dubitarsi dell’effettivo e con- creto interesse delle ricorrenti ad avanzare le censure formulate con il ricorso, con le quali esse sembrano, nella sostanza, de- nunziare non un mero difetto di sottoscrizione del provvedi- mento impugnato, ma, addirittura, che tale provvedimentonon sarebbe mai neanche venuto ad esistenza sul piano giuridico, in quanto mai effettivamente pubblicato: secondo la consoli- data giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblica- zione delle sentenze redatte, come nella specie,in formato na- tivo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il prov- vedimento diviene ostensibile agli interessati» (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata). Vi sarebbe, del resto, da dubitare della stessa applicabilità della disposizione di cui all’art. 161 c.p.c., con riguardo a una sen- tenza mai venuta a giuridica esistenza neanche sul piano am- ministrativo, cioè mai pubblicata, dal momento che tale dispo- sizione pare in realtà dettata per la diversa ipotesi di una sen- tenza venuta a giuridica esistenza con la sua regolare pubbli- cazione (che richiede l’attribuzione della data e del numero identificativo da parte del sistema informatico, per il tramite del cancelliere), sebbene priva di sottoscrizione del giudice. 2.2Tanto premesso, risulta in realtà assorbente, nel caso di specie, il rilievo che i controricorrenti hanno depositato la copia informaticadella medesima sentenza (non, cioè, il mero dupli- cato informatico), la quale reca sia il numero identificativo at- tribuito dal sistema, sia la data di pubblicazione da parte della Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 Cancelleria, sia l’attestazione di avvenuta sottoscrizione in mo- dalità digitale da parte del giudice. Ciò, se è sufficiente– in primo luogo – a superare i dubbi sulla procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dimostra al tempo stesso, l’infondatezza del motivoin esame. 3. Con il secondo motivo si denunzia « mancata applicazione della sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., 3° commacon rife- rimento all’art. 480 c.p.c., 4°comma, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.per violazione di norme di diritto». Secondo le ricorrenti, il tribunale, nell’affermare l’irregolarità dei precetti opposti perché non preceduti (o accompagnati) dalla notifica del titolo esecutivo effettuata alle parti personal- mente, come prescritto dall’art. 479 c.p.c. (essendo pacifico che tale notifica sia stata effettuata esclusivamente al difensore costituito nel giudizio all’esito del quale il titolo stesso si era formato), non avrebbe tenuto conto dell’avvenuta sanatoria della suddetta notificazione, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento del suo scopo. La sanatoria in questione deriverebbe – sempre secondo l’as- sunto delle ricorrenti –dalla circostanza che il difensore desti- natario della notificazione si è successivamente costituito per gli intimati nel presente giudizio di opposizione; inoltre, anche prima della notificazione degli atti di precetto, li avrebbe infor- mati dell’avvenuta notificazione del titolo in questione, come sarebbe dimostrato dalla corrispondenza intercorsa tra i legali (avendo il difensore degli intimati comunicato a quello delle in- timanti «di aver chiamato i clienti e fissato con loro un appun- tamento e che sarebbe stata sua cura contattare lo scrivente al più presto»), senza peraltro che fosse stata fornita dagli oppo- nenti la prova del pregiudizio derivante dall’omessa notifica- zione personale del titolo esecutivo. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità delle cen- sure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 3.1Si premette che, in base alla attuale formulazione dell’art.479 c.p.c. (introdotta con la legge 14 maggio 2005 n. 80 ), la notificazione del titolo esecutivo, ai fini della regolarità della successiva attività esecutiva, deve sempre essere effettuata personalmente alla parte debitrice: la legge, cioè, esclude espressamente e radicalmente l’idoneità, quale atto (pre)ese- cutivo, della notificazione del provvedimento giudiziario costi- tuente titolo esecutivo effettuata al difensore del debitore co- stituito nel giudizio di cognizione all’esito del quale il titolo stesso si è formato, ai sensi dell’art. 170 c.p.c. (come era in- vece anteriormente possibile, prima della modifica dell’art. 479 c.p.c., purché la notificazione fosse effettuata nell’anno dalla pubblicazione del provvedimento). La notificazione della sentenza al difensore costituito non èuna notificazione di per sé nulla, anzi, essa è perfettamente valida a far decorrere il cd. termine breve per l’impugnazione, come si desume dal combinato disposto degli artt. 325, 285 e 170 c.p.c.. Ai fini della regolarità del successivo esercizio dell’attività ese- cutiva, però, il legislatore ha stabilito che sia necessaria una forma legale di conoscenza del titolo esecutivo di maggiorega- ranzia per il debitore:è, quindi, imposto, in ogni caso, che detto titolo sia portato a conoscenza diretta della parte debitrice, senza l’intermediazione del difensore costituito nel giudizio all’esito del quale esso si è formato (difensore che, del resto, di regola esaurisceil suo incarico difensivo con la definiz ione di ciascungrado del giudizio di cognizione). 3.2Tanto premesso, anche ad ammettereche sia possibile ipo- tizzare, sul piano tecnico, una sanatoria della “nullità”della no- tificazione del titolo esecutivo effettuata al difensore (di per sé valida), anziché alle parti personalmente, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.,ai limitati fini della successiva attività esecu- tiva, le specifiche ragioni della pretesa sanatoria prospettate Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 dalle ricorrenti avrebbero, comunque,richiesto degli accerta- menti di fatto da parte del giudice del merito. Dovendo ritenersi, infatti, del tutto irrilevante, in proposito, la mera successiva costituzione del difensore nel giudizio di oppo- sizione, in quanto fatto successivo alla notificazione del precetto opposto(mentre la notificazione del titolo esecutivo deve inter- venire al più tardi contestualmente a quella del precetto), sa- rebbe stato quanto meno necessario accertare se effettiva- mente la notificazione del titolo esecutivo al difensore, benché di per sée in astratto certamente non idonea ai fini della rego- larità dell’attività (pre)esecutiva, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., avesse comunque in concreto effettivamente raggiunto lo scopo di portare gli intimati a diretta conoscenza del suddetto titolo, come se fosse stato loro notificato personalmente, secondo quantosostenuto dalle ricorrent i . Tale questione di fatto non risulta affrontata nella sentenza im- pugnata e, nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è in alcun modo indicato in quali atti difensivi, in quale fase del giudizio ed in quali esatti termini essa era even- tualmente stata già avanzata nel corso del giudizio di merito, con la specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda la censura formulata nella presente sede, a sostegno dei relativi assunti. È, del resto, appena il caso di osservare che non potrebbe rite- nersi, a tal fine, sufficiente il richiamo del mero contenuto dei documenti dai quali, secondo le stesse ricorrenti, si dovrebbero trarre gli elementi di prova a sostegno dei loro assunti in fatto, in mancanza di una chiara indicazione dei tempi e dei modi della relativa attività assertiva, la quale deve sempre precedere quella asseverativa. In definitiva, la censurarelativa alla pretesa violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., anche a prescindere da ogni altra consi- derazione, è in parte infondata in diritto ( segnatamente, per quanto attiene al preteso rilievo di per sé sanante della Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 costituzione del difensore nel successivo giudizio di opposi- zione) e, per il resto, richiederebbe accertamenti in fatto non compatibili con la struttura del giudizio di legittimità, senza che sia sufficientemente precisato se ed in quali esatti termini la questione, per gli aspetti rilevanti in fatto, fosse stata specifi- camente già posta nel corso giudizio di merito. Da ciò consegue inevitabilmente l’inammissibilità di detta cen- sura nella presente sede. 3.3Quanto sin qui esposto potrebbe essere sufficiente ai fini della reiezione del motivo di ricorso in esame, il quale, come indicato nella relativa rubrica, ha ad oggetto esclusivamente la dedotta violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., cioè il man- cato rilievo, da parte del giudice del merito, della pretesa sana- toria della nullità della notificazione del titolo esecutivo, che ha, a sua volta, determinato la nullità dell’atto di precetto. Peraltro, le ricorrenti affermano altresì,nell’esporre le ragioni a sostegno dell’indicata censura,che gli opponenti non avrebbero provato il pregiudizio derivante dalla omessa notifica del titolo esecutivoin forma personale . Non viene specificamente contestata la mancata allegazione, da parte degli opponenti, di un siffatto pregiudizio, ma si af- ferma esclusivamente che il pregiudizio stesso non sarebbe stato adeguatamente dimostrato. D’altronde,se anche si volesse, solo per un momento, immagi- nare come proposta una censura riferita (anche) alla mancata allegazione,da parte degli opponenti, di un pregiudizio effettivo derivante dall’omessa notificazione del titolo in forma perso- nale, prima ancora che alla prova di detto pregiudizio, si trat- terebbe di una censura priva della necessaria specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, come tale, essa sarebbe inammissibile, poiché nel ricorso manca un adeguato richiamo al contenuto degli atti difensivi degli opponenti, Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 necessario ai fini di verificare l’eventuale difetto assertivo in proposito. Con riguardo alla questione della prova,poi, oltre al difetto di specificità dellacensura appena rilevato, è agevole altresì os- servare che,stante la radicale inidoneità, per legge, della noti- ficazione del titolo esecutivo effettuata presso il difensore, ai fini della regolarità degli atti (pre)esecutivi, secondo quanto più sopra esposto, sarebbe stato, in realtà, eventualmente onere di esse intimanti dimostrare che tale forma di notificazione aveva eventualmente raggiunto ugualmente lo scopo coerente conla previsione della notificazione in forma personale imposta dall’art. 479 c.p.c. e, cioè, che il titolo esecutivo fosse comun- que, in virtù di detta notificazione, pervenuto nella sfera di co- noscenza diretta dei debitori. Anche sotto il profilo in esame, dunque, le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono inammissibili, ancor prima che infondate. 4.Il ricorso, come proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in pro- prio, è rigettato, mentre è dichiarato inammissibile nella parte in cui è proposto dalle medesime, nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso va intesa la sintetica od el- littica espressione di rigetto, impiegata in dispositivo. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivocon distra- zione in favore del difensore deicontroricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanni Caruso, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 26179/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - rigetta il ricorso; - condanna le ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i , liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge,somme distratte in favore del difensore deicontroricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanni Caruso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater ,