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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21863/2026

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rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M. Belligoli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I N Liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, Inps in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.537/2022depositata il 18/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9092/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 21863/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M. Belligoli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I N Liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, Inps in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.537/2022depositata il 18/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9092/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 21863/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 21863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris