CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 22990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12581-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Sez. VI–RG 12581/2021 camera di consiglio13.4.2022 avverso il decreto n. R.G. 50166/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Roma, in data 26 marzo 2021, ha respinto il ricorso in opposizione all’espulsione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si compone di due motivi ed è accompagnato da memoria depositata in ritardo. 2. ― Resiste il Prefetto di Roma costituitosi con controricorso unitamente al Ministero dell’interno. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Il primo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione della dir. 2004/38/CE. L’istante invoca l’art. 3 della detta direttiva facendo questione del «diritto personale di libera circolazione e di soggiorno». Il secondo motivo denuncia la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto». Si lamenta che il Giudice di pace non abbia considerato che il ricorrente è cittadino italiano e che nulla sia sato motivato, nel provvedimento impugnato, «in merito al difetto di presupposto per l’espulsione». 2. ―Il ricorso è improcedibile. E’ mancato il deposito della procuraconferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso per cassazione: incombente, quest’ultimo, di certo non surrogabile dal deposito di atto di costituzione di un nuovo Sez. VI–RG 12581/2021 camera di consiglio13.4.2022 difensore munito, in calce, di mandato ad litem. Deve rammentarsi, al riguardo, che l’art. 369, n. 3, c.p.c. fa obbligo di depositare, entro venti giorni dall’ultima notificazione, la procura speciale, se questa è conferita con atto separato e che il mancato deposito della detta procura speciale rende improcedibile il ricorso per cassazione a meno che il difensore della controparte nulla eccepisca al riguardo (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12645):evenienza, questa che è esclusa, stante l’eccezione specificamente proposta dall’Amministrazione controricorrente. Oltretutto, laprocura ipoteticamente conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sottoscritto il ricorso per cassazione, non risulta essere nemmeno identificata, nel ricorso, attraverso elementi idonei a dar ragione della sua anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso. Occorre qui ricordare che sensi dell'art. 366, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, se pure non ne è necessaria la trascrizione, occorre però, quanto meno, l'indicazione di elementi idonei affinché la controparte possa individuarla e possa verificarne l’anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso, salvo il successivo controllo in cancelleria dove l'atto deve essere depositato(Cass. 2 marzo 1991, n. 2207). 3. ― Segue la condanna alle spese, da pronunciarsi nei confronti del difensore (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25435 ) , sul quale grava, pure, l’obbligo relativo al versamento dell’importo pari al raddoppio del contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il difensore di parte Sez. VI–RG 12581/2021 camera di consiglio13.4.2022 ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del predetto difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il rico