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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18960/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorrente contesta la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo due motivi di ricorso.

Il primo motivo, che prospetta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto gli asseriti difetti risultano smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge la puntuale individuazione, senza incorrere in contradditorietà o manifeste incongruenze, dei tratti costitutivi del reato contestato, nel caso coerentemente ascritto al ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è parimenti infondato, avendo la Corte del merito adeguatamente giustificato il modesto discostamento dal minimo edittale„ facendo coerente riferimento agli indici di cui all'art. 133 e valorizzando, in linea con la sentenza di primo grado, la concreta gravità della condotta del ricorrente, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorrente contesta la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo due motivi di ricorso. Il primo motivo, che prospetta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto gli asseriti difetti risultano smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge la puntuale individuazione, senza incorrere in contradditorietà o manifeste incongruenze, dei tratti costitutivi del reato contestato, nel caso coerentemente ascritto al ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza). Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è parimenti infondato, avendo la Corte del merito adeguatamente giustificato il modesto discostamento dal minimo edittale„ facendo coerente riferimento agli indici di cui all'art. 133 e valorizzando, in linea con la sentenza di primo grado, la concreta gravità della condotta del ricorrente, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris