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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10418/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1533-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.1533/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 250/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 563/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza del 25 giugno 2018 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli Studi di Parma e dal Ministero dell’Istruzione rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti ‒ tutti professori a contratto che avevano stipulato, all’esito di procedura selettiva, ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato‒, volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratt i per violazione del d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché la conversione del rapporto e il risarcimento del danno;

2. il primo giudice aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE e, esclusa la conversione del rapporto, aveva condannato i resistenti al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti a tempo indeterminato; senonché, la Corte territoriale, andando in diverso avviso, riteneva erronea la qualificazione del rapporto dei docenti a contratto in termini di subordinazione, in quanto difettavano l’eterodirezione della prestazione, lo stabile inserimento nella struttura universitaria nonché tutti gli indici presuntivi della subordinazione (il compenso forfettario essendo erogato in unica soluzione e non essendo previsto alcun vincolo d’orario); di conseguenza, riformava la sentenza impugnata respingendo le pretese azionate;

3. avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i docenti sulla base di quattro motiviassistiti da memoria , resistiti con controricorso dal MIUR e dall’Università di Parma.

C arlo M aurizio Modonesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti, invece, intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo,formulato ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101,comma 2, 112 e 329, comma 2 , cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente riesaminato l’accertamento implicito sulla subordinazione senza che vi fosse un motivo di gravame sulla qualificazione del rapporto da parte delle amministrazioni appellanti che, sul punto specifico, avevano mostrato di fare acquiescenza; 1.1 il motivoè inammissibile; essodenuncia l’error in procedendo nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa ma è formulato senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure nei passaggi salienti , il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto d’appello; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del “fatto processuale”, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo a una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le piùrecenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 1.2analogamente , la deduzione sulla violazione dell’art. 101 comma 2 c od . p roc . c iv . non soddisfa gli oneri di specifica indicazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.,non essendo riportati i motivi d’appello in guisa da consentire al Collegio di determinare,alla stregua del la lettura del ricorso percassazione, quale fosse il perimetro d el devolutum nel secondo grado di giudizio; è, infatti,fin troppo evidente che, se la doglianza sulla qualificazione d el rapporto in termini di collaborazione autonoma ‒ e non già di rapporto di lavoro subordinato‒ fosse effettivamente stata sollevata dagli appellanti , il contraddittorio sul puntodoveva ritenersi, per così dire, realizzato in re ipsa;

2. il secondo motivo, proposto ex art. 360 nn. 3 - 4 cod. proc. civ., denuncia ‒seppure in subordine rispetto al primo mezzo ‒ la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101, comma 2, 329 , comma 2 , 342 - 434 e 436 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente statuito sulla qualificazione del rapporto di lavoro, senza che fosse stato proposto un motivo d’appello sufficientemente specifico a riguardo, perché la doglianza, ove mai formulata, comunque non menzionava la statuizione (implicita) sulla subordinazione in concreto impugnata; 2.1 il motivo, che tiene (questa volta) a presupposto la formulazione di un motivo di appello sulla qualificazione del rapporto in termini di autonomia(e non di subordinazione), anco r ch é formulato (in tesi) senza adeguata specificità,è inammissibile; lo è innanzitutto per carenza di specificità per le ragioni esposte al punto 1.1che precede, perché i ricorrenti avrebbero dovuto riportare la sentenza di primo grado e debitamente trascrivere i motivi di appello, almeno nei passaggipiù significativi, il che non hanno fatto.

Il motivo è anche infondato laddove prospetta l’esigenza di indicazione della statuizione sulla subordinazione,essendo la sentenza di primo grado, per come ricostruita anche nella sentenza d’appello, tutta incentrata sulla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoro a termine e a tempo indeterminato, con implicita, e ppure inequivoca,affermazione della natura subordinata del rapporto.

3. Il terzo mezzo, proposto in ulteriore subordine, denuncia violazione dell’art. 101, 112, 115, 343, 416, 434 e 436 cod.proc. c iv . , per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la memoria difensiva di primo grado, che non conteneva alcuna contestazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, come negazione di tale tipologia di rapporto. 3.1 Il motivo è infondato, poiché dagli stralci della stessa memoria di primo grado come trascritti alle pagg. 12-13 del ricorso per cassazione emerge, al contrario di quanto opina la difesa dei ricorrenti, la puntuale contestazione della natura subordinata del rapporto.

4. Con il quarto,ed ultimo, mezzo proposto in ulteriore subordine, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la direttiva 1999/70/CE e la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] affermando che i diritti in essa riconosciuti spetterebbero solo in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e non anche autonomo. 4.1 Il motivo è infondato perché prospetta la violazione delladirettiva e uropea 1999/70/CE, che però riguarda , come più volte affermato da questa Corte,i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la tutela i lavoratori a termine contro l'abusiva reiterazione di tali contratti volta ad evitare un'assunzione a tempo indeterminato, nonché contro ogni discriminazione ingiustificata tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato. 4.2 Certo, ladirettiva si applica anche ai rapporti di lavoro che, sebbene formalmente qualificati dicollaborazione, si siano svolti però nelle forme tipiche del lavoro subordinato (Cass., Sez.

L, n. 21364/2023; Cass., Sez.

L, n. 10951/2018 ) .

Ma non, quindi, nel diverso caso, che è quello di specie, di mancato accertamento a montedella natura subordinata del rapporto di lavoro.

5. Conclusivamente, per le considerazioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato, con addebito delle spese del giudizio di legittimità alla parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento , in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1533-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.1533/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 250/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 563/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza del 25 giugno 2018 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli Studi di Parma e dal Ministero dell’Istruzione rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti ‒ tutti professori a contratto che avevano stipulato, all’esito di procedura selettiva, ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato‒, volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratt i per violazione del d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché la conversione del rapporto e il risarcimento del danno; 2. il primo giudice aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE e, esclusa la conversione del rapporto, aveva condannato i resistenti al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti a tempo indeterminato; senonché, la Corte territoriale, andando in diverso avviso, riteneva erronea la qualificazione del rapporto dei docenti a contratto in termini di subordinazione, in quanto difettavano l’eterodirezione della prestazione, lo stabile inserimento nella struttura universitaria nonché tutti gli indici presuntivi della subordinazione (il compenso forfettario essendo erogato in unica soluzione e non essendo previsto alcun vincolo d’orario); di conseguenza, riformava la sentenza impugnata respingendo le pretese azionate; 3. avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i docenti sulla base di quattro motiviassistiti da memoria , resistiti con controricorso dal MIUR e dall’Università di Parma. C arlo M aurizio Modonesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti, invece, intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo,formulato ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101,comma 2, 112 e 329, comma 2 , cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente riesaminato l’accertamento implicito sulla subordinazione senza che vi fosse un motivo di gravame sulla qualificazione del rapporto da parte delle amministrazioni appellanti che, sul punto specifico, avevano mostrato di fare acquiescenza; 1.1 il motivoè inammissibile; essodenuncia l’error in procedendo nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa ma è formulato senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure nei passaggi salienti , il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto d’appello; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del “fatto processuale”, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo a una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le piùrecenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 1.2analogamente , la deduzione sulla violazione dell’art. 101 comma 2 c od . p roc . c iv . non soddisfa gli oneri di specifica indicazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.,non essendo riportati i motivi d’appello in guisa da consentire al Collegio di determinare,alla stregua del la lettura del ricorso percassazione, quale fosse il perimetro d el devolutum nel secondo grado di giudizio; è, infatti,fin troppo evidente che, se la doglianza sulla qualificazione d el rapporto in termini di collaborazione autonoma ‒ e non già di rapporto di lavoro subordinato‒ fosse effettivamente stata sollevata dagli appellanti , il contraddittorio sul puntodoveva ritenersi, per così dire, realizzato in re ipsa; 2. il secondo motivo, proposto ex art. 360 nn. 3 - 4 cod. proc. civ., denuncia ‒seppure in subordine rispetto al primo mezzo ‒ la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101, comma 2, 329 , comma 2 , 342 - 434 e 436 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente statuito sulla qualificazione del rapporto di lavoro, senza che fosse stato proposto un motivo d’appello sufficientemente specifico a riguardo, perché la doglianza, ove mai formulata, comunque non menzionava la statuizione (implicita) sulla subordinazione in concreto impugnata; 2.1 il motivo, che tiene (questa volta) a presupposto la formulazione di un motivo di appello sulla qualificazione del rapporto in termini di autonomia(e non di subordinazione), anco r ch é formulato (in tesi) senza adeguata specificità,è inammissibile; lo è innanzitutto per carenza di specificità per le ragioni esposte al punto 1.1che precede, perché i ricorrenti avrebbero dovuto riportare la sentenza di primo grado e debitamente trascrivere i motivi di appello, almeno nei passaggipiù significativi, il che non hanno fatto. Il motivo è anche infondato laddove prospetta l’esigenza di indicazione della statuizione sulla subordinazione,essendo la sentenza di primo grado, per come ricostruita anche nella sentenza d’appello, tutta incentrata sulla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoro a termine e a tempo indeterminato, con implicita, e ppure inequivoca,affermazione della natura subordinata del rapporto. 3. Il terzo mezzo, proposto in ulteriore subordine, denuncia violazione dell’art. 101, 112, 115, 343, 416, 434 e 436 cod.proc. c iv . , per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la memoria difensiva di primo grado, che non conteneva alcuna contestazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, come negazione di tale tipologia di rapporto. 3.1 Il motivo è infondato, poiché dagli stralci della stessa memoria di primo grado come trascritti alle pagg. 12-13 del ricorso per cassazione emerge, al contrario di quanto opina la difesa dei ricorrenti, la puntuale contestazione della natura subordinata del rapporto. 4. Con il quarto,ed ultimo, mezzo proposto in ulteriore subordine, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la direttiva 1999/70/CE e la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] affermando che i diritti in essa riconosciuti spetterebbero solo in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e non anche autonomo. 4.1 Il motivo è infondato perché prospetta la violazione delladirettiva e uropea 1999/70/CE, che però riguarda , come più volte affermato da questa Corte,i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la tutela i lavoratori a termine contro l'abusiva reiterazione di tali contratti volta ad evitare un'assunzione a tempo indeterminato, nonché contro ogni discriminazione ingiustificata tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato. 4.2 Certo, ladirettiva si applica anche ai rapporti di lavoro che, sebbene formalmente qualificati dicollaborazione, si siano svolti però nelle forme tipiche del lavoro subordinato (Cass., Sez. L, n. 21364/2023; Cass., Sez. L, n. 10951/2018 ) . Ma non, quindi, nel diverso caso, che è quello di specie, di mancato accertamento a montedella natura subordinata del rapporto di lavoro. 5. Conclusivamente, per le considerazioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato, con addebito delle spese del giudizio di legittimità alla parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento , in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i
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