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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 32416/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17919/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1126/2024 depositata il 20/12/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore della controversia, da individuarsi in base al petitum indicato dai controricorrenti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00(dodicimila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,addì 11/12/2025 ILPRESIDE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17919/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1126/2024 depositata il 20/12/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore della controversia, da individuarsi in base al petitum indicato dai controricorrenti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00(dodicimila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/12/2025 ILPRESIDE
Decreto Cassazione n. 32416/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris