CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 dicembre 2020
Cassazione n. 40584/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .(...‘accos.123,u,~70 QUA C-0.TV» A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2020 il diudice di Pace di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 14 co.5 bis e 5 ter del d.lgs. n.286 del 1998. La inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (come da provvedimento emesso dal Questore di Taranto) è stata accertata il 6 aprile 2017. L'imputato, giudicato in assenza, è stato condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con introduzione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, relativo alla omessa traduzione in lingua araba del decreto di citazione. Viene riproposta la questione già introdotta in sede di trattazione del giudizio di merito e relativa alla violazione dell'art.143 cod.proc.pen. . E' certa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, con avvenuta traduzione degli atti amministrativi e della stessa elezione di domicilio presso il difensore. Ciò nonostante il decreto di citazione è stato notificato, presso il domicilio eletto, provo di traduzione. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore questione in rito, relativa alle modalità di formazione della prova. E' stata acquisita la relazione di servizio redatta dagli operanti, con rinunzia del Pubblico Ministero alla escussione dei testimoni. Trattandosi di atto ripetibile si rappresenta che l'acquisizione è viziata in virtù del mancato consenso della difesa. 3. Il ricorso è fondato al primo motivo, da ritenersi assorbente. 3.1 Ed invero, la condizione di fatto, risultante dagli atti e relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana imponeva - ai sensi dell'art.143 cod.proc.pen. - la traduzione dell'atto di instaurazione del contraddittorio, anche se notificato al domicilio eletto presso il difensore, non versandosi nei casi di irreperibilità o latitanza, come di recente ribadito da Sez. VI n. 30143 del 7.7.2021, rv 281705. In detto arresto, condiviso dal Collegio, si è precisato che in tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). La assenza di traduzione è stata tempestivamente eccepita ed il vizio, pertanto, determina la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, con obbligatoria regressione e rinnovazione dell'atto. La residua censura resta assorbita e la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C