Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 02575/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. NICOTRA Massimiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. TIRELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di Appello di Catania. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 14 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2.

Con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, la Corte di Appello di Catania, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod proc pen, ha applicato la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2,000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA.

3. [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA, a mezzo del proprio difensore, propongono ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della contestata recidiva.

Secondo la difesa, la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato la sua decisione, ignorando i motivi di appello aventi ad oggetto le lacune motivazionali della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va affermato che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

5. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, infatti, ammesso solo ove il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed ai vizi attinenti ad elementi circostanziali quali l'errato riconoscimento della recidiva (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 — 01) o la mancata concessione delle attenuanti generiche.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il ConSiAliere 'este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. NICOTRA Massimiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. TIRELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di Appello di Catania. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 14 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, la Corte di Appello di Catania, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod proc pen, ha applicato la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2,000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA. 3. [OSCURATO:PERSONA] TIRELLI e Massimiliano NICOTRA, a mezzo del proprio difensore, propongono ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso detta sentenza. I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della contestata recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato la sua decisione, ignorando i motivi di appello aventi ad oggetto le lacune motivazionali della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va affermato che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 5. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, infatti, ammesso solo ove il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed ai vizi attinenti ad elementi circostanziali quali l'errato riconoscimento della recidiva (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 — 01) o la mancata concessione delle attenuanti generiche. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il ConSiAliere 'este
Sentenza Cassazione n. 02575/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris