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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 43071/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Milano - Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 dal 92.91jecr,...p.grule indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Secondo la pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], importava in territorio svizzero, per il tramite del "corriere" [OSCURATO:PERSONA], undici chilogrammi di cocaina, suddivisi in undici panetti, occultati all'interno del doppiofondo della vettura in uso all'Almerini.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 6 cod. pen. e 20 cod. proc. pen.

Sostiene che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione dell'autorità elvetica, atteso che neanche una parte della condotta oggetto di addebito sarebbe avvenuta nel territorio italiano.

Ciò emergerebbe da alcuni dati oggettivi: l'Almerini era stato arrestato in Svizzera; lo stoccaggio della droga sarebbe avvenuto in Svizzera; lo stupefacente era stato acquistato in Germania; i correi operavano in Svizzera.

Il Tribunale, a fronte di tali dati oggettivi, avrebbe ritenuto che una parte della condotta criminosa sarebbe avvenuta in Italia sulla base di elementi di scarso rilievo e di talune conversazioni intercettate poco significative.

Il Tribunale, in particolare, avrebbe dato rilievo a una conversazione tra il Chindamo e lo Scarfò, nella quale il presunto corriere sarebbe stato identificato con il soprannome "Nano", che, però, non sarebbe riconducibile all'Almerini. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.

Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo di effettiva motivazione nonché in contrasto con l'art. 191 cod. proc. pen., poiché non ha dichiarato l'inutilizzabilità della nota della polizia svizzera del 5 luglio 2022, da cui trae origine la nota della polizia giudiziaria italiana del 20 ottobre 2021, nella parte i cui associa il PIN SKYECCI501KV a [OSCURATO:PERSONA].

La nota sarebbe inutilizzabile perché non sarebbe possibile comprendere, in base agli atti, con quali modalità si sia proceduto a ricondurre al Chindamo uno dei PIN e uno dei nickname della chat utilizzata per le conversazioni intercettate e poste a base dell'ordinanza applicativa della misura.

L'attribuzione del PIN e del nickname, invero, sarebbe avvenuta sulla base degli esiti di indagini compiuti dall'autorità elvetica, attraverso non meglio precisati incroci di dati e indagini tecniche.

L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a far riferimento a quella applicativa della misura, che a sua volta, si limita a menzionare gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale e le note trasmesse dall'autorità elvetica, trascurando l'effettiva doglianza della difesa, che lamentava la totale assenza di un concreto vaglio sul modus operandi degli inquirenti svizzeri in ordine agli strumenti, ai metodi e alle specifiche attività tecniche utilizzati per attribuire il PIN e il nickname all'indagato. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe trascurato il considerevole lasso di tempo trascorso dalle condotte contestate, che avrebbero dovuto indurlo a ritenere insussistenti i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

Contesta la motivazione, anche, nella parte in cui ritiene che la misura in atto sia l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, ritenendo inadeguata anche quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 6 cod. pen. prevede che il reato si considera commesso in Italia anche quando una parte dell'azione sia avvenuta nel territorio dello Stato.

Ebbene, il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che una parte della condotta criminosa sia stata commessa in Italia.

In tal senso ha dato rilievo: al controllo al quale era stato sottoposto, in Italia, il Chindamo mentre era alla guida della vettura sulla quale verrà poi arrestato Almerini; alla presenza in Italia del Chindamo e di Scade) Giuseppe (concorrente nel reato), nei giorni precedenti all'arresto dell'Almerini; ad alcune conversazioni telefoniche, particolarmente significative.

Quanto all'attribuzione dei soprannomi usati nelle conversazioni, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Sul punto, deve essere solo osservato che il Tribunale non cade in alcun vizio di carattere logico, anche perché, nella ricostruzione delle conversazioni effettuata dal Tribunale, il soprannome "Nano" sembra esser riferito non al corriere, ma al destinatario ultimo della merce.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale, invero, ha specificamente affrontato e ritenuto infondata la questione posta dalla difesa, relativa all'inutilizzabilità degli accertamenti in base ai quali erano stati attribuiti all'indagato il pin e il nickname usati per le conversazioni in chat.

Ha posto in rilievo che, dagli atti, emergeva con chiarezza che l'attribuzione del pin e del nickname era stata fatta dalla polizia giudiziaria italiana, sulla base di un'autonoma valutazione del contenuto delle conversazioni "in chat": incrociando il contenuto di tali conversazioni con gli esiti di indagini tipiche di polizia giudiziaria, gli investigatori avevano identificato gli interlocutori di tali conversazioni e avevano conseguentemente loro attribuito anche gli identificativi utilizzati nella chat.

La polizia giudiziaria, dunque, non si era basata su accertamenti tecnici non meglio identificati della polizia elvetica, ma su deduzioni logiche legate al contenuto delle conversazioni, incrociate con gli esiti di attività tipiche di polizia giudiziaria.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

Il Tribunale, invero, ha motivato in maniera esauriente e coerente sulle esigenze cautelari, facendo riferimento anche alla notevole capacità organizzativa dimostrata dall'indagato e dai correi ed evidenziando anche la disponibilità di telefoni con sistema di criptazione.

Ha motivato anche in ordine all'inadeguatezza di misure diverse da quella in atto, ponendo in rilievo, da un lato, che non si poteva fare affidamento sullo spontaneo adempimento delle prescrizioni da parte dell'indagato - in considerazione della sua personalità e del suo inserimento in contesti criminali di spessore - e, dall'altro, che non era stata documentata la disponibilità di un adeguato domicilio, dove eventualmente restringere agli arresti l'indagato.

Quanto al dato temporale, ha rilevato che i fatti non erano molto risalenti nel tempo e che, dalle conversazioni intercettate, emergevano anche attività illecite poste in essere dopo la commissione del reato in questione.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Milano - Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 dal 92.91jecr,...p.grule indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo la pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], importava in territorio svizzero, per il tramite del "corriere" [OSCURATO:PERSONA], undici chilogrammi di cocaina, suddivisi in undici panetti, occultati all'interno del doppiofondo della vettura in uso all'Almerini. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 6 cod. pen. e 20 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione dell'autorità elvetica, atteso che neanche una parte della condotta oggetto di addebito sarebbe avvenuta nel territorio italiano. Ciò emergerebbe da alcuni dati oggettivi: l'Almerini era stato arrestato in Svizzera; lo stoccaggio della droga sarebbe avvenuto in Svizzera; lo stupefacente era stato acquistato in Germania; i correi operavano in Svizzera. Il Tribunale, a fronte di tali dati oggettivi, avrebbe ritenuto che una parte della condotta criminosa sarebbe avvenuta in Italia sulla base di elementi di scarso rilievo e di talune conversazioni intercettate poco significative. Il Tribunale, in particolare, avrebbe dato rilievo a una conversazione tra il Chindamo e lo Scarfò, nella quale il presunto corriere sarebbe stato identificato con il soprannome "Nano", che, però, non sarebbe riconducibile all'Almerini. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo di effettiva motivazione nonché in contrasto con l'art. 191 cod. proc. pen., poiché non ha dichiarato l'inutilizzabilità della nota della polizia svizzera del 5 luglio 2022, da cui trae origine la nota della polizia giudiziaria italiana del 20 ottobre 2021, nella parte i cui associa il PIN SKYECCI501KV a [OSCURATO:PERSONA]. La nota sarebbe inutilizzabile perché non sarebbe possibile comprendere, in base agli atti, con quali modalità si sia proceduto a ricondurre al Chindamo uno dei PIN e uno dei nickname della chat utilizzata per le conversazioni intercettate e poste a base dell'ordinanza applicativa della misura. L'attribuzione del PIN e del nickname, invero, sarebbe avvenuta sulla base degli esiti di indagini compiuti dall'autorità elvetica, attraverso non meglio precisati incroci di dati e indagini tecniche. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a far riferimento a quella applicativa della misura, che a sua volta, si limita a menzionare gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale e le note trasmesse dall'autorità elvetica, trascurando l'effettiva doglianza della difesa, che lamentava la totale assenza di un concreto vaglio sul modus operandi degli inquirenti svizzeri in ordine agli strumenti, ai metodi e alle specifiche attività tecniche utilizzati per attribuire il PIN e il nickname all'indagato. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria. Il Tribunale, inoltre, avrebbe trascurato il considerevole lasso di tempo trascorso dalle condotte contestate, che avrebbero dovuto indurlo a ritenere insussistenti i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Contesta la motivazione, anche, nella parte in cui ritiene che la misura in atto sia l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, ritenendo inadeguata anche quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 6 cod. pen. prevede che il reato si considera commesso in Italia anche quando una parte dell'azione sia avvenuta nel territorio dello Stato. Ebbene, il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che una parte della condotta criminosa sia stata commessa in Italia. In tal senso ha dato rilievo: al controllo al quale era stato sottoposto, in Italia, il Chindamo mentre era alla guida della vettura sulla quale verrà poi arrestato Almerini; alla presenza in Italia del Chindamo e di Scade) Giuseppe (concorrente nel reato), nei giorni precedenti all'arresto dell'Almerini; ad alcune conversazioni telefoniche, particolarmente significative. Quanto all'attribuzione dei soprannomi usati nelle conversazioni, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Sul punto, deve essere solo osservato che il Tribunale non cade in alcun vizio di carattere logico, anche perché, nella ricostruzione delle conversazioni effettuata dal Tribunale, il soprannome "Nano" sembra esser riferito non al corriere, ma al destinatario ultimo della merce. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha specificamente affrontato e ritenuto infondata la questione posta dalla difesa, relativa all'inutilizzabilità degli accertamenti in base ai quali erano stati attribuiti all'indagato il pin e il nickname usati per le conversazioni in chat. Ha posto in rilievo che, dagli atti, emergeva con chiarezza che l'attribuzione del pin e del nickname era stata fatta dalla polizia giudiziaria italiana, sulla base di un'autonoma valutazione del contenuto delle conversazioni "in chat": incrociando il contenuto di tali conversazioni con gli esiti di indagini tipiche di polizia giudiziaria, gli investigatori avevano identificato gli interlocutori di tali conversazioni e avevano conseguentemente loro attribuito anche gli identificativi utilizzati nella chat. La polizia giudiziaria, dunque, non si era basata su accertamenti tecnici non meglio identificati della polizia elvetica, ma su deduzioni logiche legate al contenuto delle conversazioni, incrociate con gli esiti di attività tipiche di polizia giudiziaria. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha motivato in maniera esauriente e coerente sulle esigenze cautelari, facendo riferimento anche alla notevole capacità organizzativa dimostrata dall'indagato e dai correi ed evidenziando anche la disponibilità di telefoni con sistema di criptazione. Ha motivato anche in ordine all'inadeguatezza di misure diverse da quella in atto, ponendo in rilievo, da un lato, che non si poteva fare affidamento sullo spontaneo adempimento delle prescrizioni da parte dell'indagato - in considerazione della sua personalità e del suo inserimento in contesti criminali di spessore - e, dall'altro, che non era stata documentata la disponibilità di un adeguato domicilio, dove eventualmente restringere agli arresti l'indagato. Quanto al dato temporale, ha rilevato che i fatti non erano molto risalenti nel tempo e che, dalle conversazioni intercettate, emergevano anche attività illecite poste in essere dopo la commissione del reato in questione. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla can
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