CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA]Aquilio - dipendente comunale - per i reati di peculato d'uso dell'autovettura di servizio, truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente ex art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001, in relazione a 17 episodi commessi nell'arco di circa 5 mesi. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 314 cod. pen. ed il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto che negli episodi per cui è intervenuta condanna - a differenza degli ulteriori 12 inizialmente contestati, in relazione ai quali già in primo grado era intervenuta assoluzione - l'imputato avesse usato l'auto di servizio per fini personali, anziché per ragioni connesse alla sua professione di custode forestale, non essendovi peraltro prova che egli avesse abbandonato il percorso prestabilito. Si lamenta, inoltre, il difetto dell'elemento soggettivo, essendo l'uso del veicolo avvenuto con il consenso del Comune e del Sindaco, nella convinzione della piena legittimità. In ogni caso, trattandosi di utilizzi episodici ed occasionali, la condotta non aveva leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non aveva causato un danno patrimoniale apprezzabile con conseguente insussistenza del reato ritenuto. Al più, si allega, essendo mancata l'appropriazione, si sarebbe potuto ipotizzare il delitto di abuso d'ufficio, con conseguente errata qualificazione giuridica. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001 ed il vizio di motivazione per il difetto di condotte fraudolente o volte ad ingenerare falsa rappresentazione, o comunque per difetto dell'elemento soggettivo, posto che le annotazione effettuate sul giornale di servizio erano sinteticamente effettuate e che l'imputato doveva passare presso la sua abitazione, ove custodiva attrezzature necessaria per il lavoro e ove redigeva a computer i rapporti, non avendo in dotazione presso il Comune né un magazzino, né un ufficio. Era conseguentemente da ritenersi insussistente anche il contestato reato di truffa. 2 (I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché contiene doglianze generiche e non consentite in sede di legittimità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. 1.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato le 17 vicende per le quali è stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato per tutti e tre i reati al medesimo ascritti, attestando che egli si era recato con l'autovettura di servizio presso la sua abitazione (e in un caso presso il bar del comune di residenza) - comune che non rientrava nell'area geografica ove egli doveva svolgere il proprio lavoro - e si era ivi trattenuto per considerevoli lassi temporali (variabili tra poco meno di un'ora ed oltre due ore), mentre dalla timbratura del badge egli risultava in servizio e, dalle annotazioni da lui stesso effettuate sul giornale di servizio, risultava in quegli orari impegnato in altri luoghi ed in altre attività. Pur tenendo conto della natura itinerante e variegata del suo lavoro di custode forestale, la sentenza, disattendendo specificamente le doglianze sollevate con l'appello - che in questa sede vengono meramente riproposte, senza un articolato confronto con la disamina dei singoli casi trattati in sentenza - ha non illogicamente escluso che nelle occasioni in questione (a differenza di quelle per cui era intervenuta assoluzione) la deviazione dal percorso prestabilito rispetto ai luoghi di svolgimento della prestazione e le soste potessero ritenersi correlate a ragioni di lavoro, anche se relative al deposito/prelevamento di attrezzature, ovvero alla compilazione a computer di resoconti. L'aver approfittato dell'auto di servizio, dunque, integrava gli estremi del peculato d'uso, mentre la timbratura e le false annotazioni sul giornale di servizio - che rappresentavano come in quei giorni ed in quegli orari egli fosse stato impegnato in lavori esterni mentre aveva invece trascorso a casa propria (e in un'occasione al bar del suo paese) consistenti lassi temporali regolarmente retribuiti - integravano gli estremi degli altri due reati contestati. 3. Oltre ad essere non illogicamente ed adeguatamente argomentate, dette conclusioni sono ictu ocu/i corrette in diritto e, se con riguardo ai reati di cui agli artt. 55 quinquies d.lgs. 165/2001 e 640 cod. pen. lo stesso ricorrente non muove al proposito contestazioni, le doglianze proposte con riguardo alla configurabilità del peculato d'uso sono manifestamente infondate. Basti, al proposito, ricordare che, secondo il preferibile orientamento di questa Corte, integra il reato di peculato d'uso l'utilizzo temporaneo dell'autovettura di servizio per il trasferimento non autorizzato dall'abitazione all'ufficio, cui faccia seguito l'immediata restituzione della stessa, ancorché la condotta sia ripetuta nel tempo, nel qual caso si configura una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione, ma non anche un'interversione del possesso tale da determinare la mutata qualificazione giuridica del fatto in peculato ex art. 314, comma primo, cod. pen (Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, Varrasi, Rv. 276836; Sez. 6, n. 39770 del 27/05/2014, Giordano, Rv. 260458; Sez. 6, n. 25541 del 21/05/2009, Cenname, Rv. 244287). L'episodicità della condotta - nella specie, peraltro, significativamente ripetuta pur in un circoscritto periodo temporale - non esclude il reato qui contestato e ritenuto, posto che, in caso di uso continuativo e sistematico dell'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, è stato addirittura ravvisato il ben più grave reato di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. , sul rilievo che l'appropriazione consegue anche all'esercizio di un potere "uti dominus" non corrispondente al titolo per il quale la cosa è nella disponibilità dell'agente, tale da sottrarla alla sfera di appartenenza della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 39832 del 10/07/2019, Zappulla, Rv. 277066). Né può qui invocarsi - in una situazione come quella ricostruita dai giudici di merito - la giurisprudenza che escluso il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto dell'appropriazione e di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio (cfr. Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686), tenendosi conto della ripetizione delle condotte, del conseguente consumo di carburante e dell'usura del mezzo, della sottrazione delle risorse alla cura degli interessi della pubblica amministrazione. In disparte il rilievo che, a quanto risulta dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, la diversa qualificazione giuridica del fatto come delitto di abuso d'ufficio - peraltro più gravemente punito - non era stata neppure devoluta con l'appello, per quanto appena detto non v'è dunque dubbio sulla correttezza della qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito. Del resto, mentre nel reato di peculato la condotta consiste nell'appropriazione del bene per fine esclusivamente personale, incompatibile con il titolo per cui si possiede e con conseguente sottrazione al patrimonio dell'avente diritto del bene ad opera dell'agente, quella di abuso di ufficio si realizza con l'uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che ciò comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell'avente diritto (Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871), lesione patrimoniale che, per quanto ritenuto dai giudici di merito, si è qui altrimenti verificata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativannente fissata in Euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., il dispositivo della presente sentenza dovrà essere comunicato, a cura della cancelleria, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], amministrazione di appartenenza dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per la com