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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23084/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. parte offesa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituitasi parte civile nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2025 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ne ha disposto l'esclusione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'abnormità funzionale dell'ordinanza e la violazione degli artt. 74 e ss. cod. proc pen. e dell'art. 1916 cod. civ. - è inammissibile in quanto, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile (cfr. Sez.

U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 01; Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo, Rv. 255150 - 01); inoltre, l'ordinanza impugnata non può definirsi abnorme in quanto nel caso di specie viene dedottol'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice (cfr. Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv. 288669 - 01), che non determina alcuna stasi del procedimento poiché «chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti» (per tutte, Sez. 7, ord. n. 10880/2012, cit.); né ricorrono i presupposti nella specie per ritenerla «caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale», a differenza di quanto affermato da questa Corte nel caso di un'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in applicazione di norme non ancora entrate in vigore (cfr. Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. P.Q.MForeitw Marea 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. parte offesa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituitasi parte civile nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2025 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ne ha disposto l'esclusione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'abnormità funzionale dell'ordinanza e la violazione degli artt. 74 e ss. cod. proc pen. e dell'art. 1916 cod. civ. - è inammissibile in quanto, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile (cfr. Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 01; Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo, Rv. 255150 - 01); inoltre, l'ordinanza impugnata non può definirsi abnorme in quanto nel caso di specie viene dedottol'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice (cfr. Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv. 288669 - 01), che non determina alcuna stasi del procedimento poiché «chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti» (per tutte, Sez. 7, ord. n. 10880/2012, cit.); né ricorrono i presupposti nella specie per ritenerla «caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale», a differenza di quanto affermato da questa Corte nel caso di un'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in applicazione di norme non ancora entrate in vigore (cfr. Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. P.Q.MForeitw Marea 2
Sentenza Cassazione n. 23084/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris