CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29067/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, n. 217 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ovidio, n. 10 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Roma n. 4145 /20 20 , pubblicata in data10 settembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed il notaio [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita, avente ad oggetto l’immobilesito in Roma, via Quero, di proprietà dell’attore, stipulato in data 7 settembre 2011 tra il convenuto [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, ed un sedicente proprietario ([OSCURATO:PERSONA]) , che si era fraudolentemente sostituito all’attore nella stipula del contratto, nonchéper ottenere la condanna del notaio al risarcimento dei danniper non avere accertato la falsità del documento d’identità utilizzato dal sedicente proprietario. Si costituì in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], il quale, aderendo alla domanda di nullità del contratto di compravendita e assumendo di avere subito una truffa,chiese di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e che venisse dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile.Chiese altresì di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva concluso contratto di mediazione creditizio per l’erogazione del mutuo, al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta a titolo di provvigione. Si costituirono in giudizio sia [OSCURATO:SOCIETA]. , che chies e, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto alla restituzione in suo favore della somma di euro 135.086,32, sia [OSCURATO:PERSONA]. Il notaio [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, negando la propria responsabilità, chiese la condanna del C arta al risarcimento , in suo favore,del danno di immagine e l’ autorizza zione a chiamare in causa i propri assicuratori Lloyd’s of London, che si costituirono eccependo i limiti di operatività della polizza quanto a franchigia e massimale. Istruita la causa mediante la escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione dell’estratto del conto corrente intestato al mutuatario, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità del contratto di compravendita – ex art. 1418 cod. civ. – e del correlato contratto di mutuo e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 135.086,32 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del la ulteriore somma di euro 10.000,00 in favore del Notaio ex art. 96 cod. proc. civ. 2. Nel parallelo giudizio penale,in cui erano imputati, per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen.e di cui agli artt. 48, 110 e 479 in relazione all’art. 476 cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sedicente proprietario dell’immobile, il Tribunale penale di Roma, con sentenza n. 16037/2017 divenuta irrevocabile, condannò il secondo ed il terzo per i reati loro ascritti ed assolse il primo per non avere commesso il fatto. 3. Interposto appello dal [OSCURATO:PERSONA] ed in esito alla costituzione d elle controparti, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno exart 96 cod. proc. civ., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità del contratto di mediazione intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo a restituire in favore dell’appellante la somma di euro 5.650,00, confermando nel resto la sentenza diprimo grado. Per quanto ancora rileva in questa sede, esaminando la domanda di ripetizione d’indebito formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha osservato che il mutuatario avrebbe dovuto provare che la somma oggetto di mutuo non erastata in alcun modo da lui percepita e dimostrare l’erroneità di quanto accertato dal Tribunale che, a pag. 8 della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l’acquirente non avesse versato l’acconto indicato nell’atto di compravendita ed anzi si fosse fatto ‹‹ restituire i soldi (64.500 euro) che [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato a nome del sedicente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. bonifici sul conto corrente a lui intestato presso MPS)››. Rilevando, inoltre, che l’appellante non aveva proposto specifiche censure al riguardo, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ha ritenuto che il solo deposito della sentenza penale di assoluzione, che non era opponibile ad [OSCURATO:SOCIETA]., che non aveva partecipato al giudizio penale, non potesse condurre all’accoglimento dell’appello nella parte in cui si chiedeva l’annullamento del capo della sentenza di primo grado (punto 6 del dispositivo) riguardante la condannaalla restituzione della somma di euro 135.086,32 in favore della Banca. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrativ e . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.››, il ricorrente, censurando il punto 2) della decisione impugnata (pagg. 21-23 della motivazione), lamenta che la Corte territoriale, pur ritenendo violata la prima norma evocata in rubrica, ha omesso di dichiarare inammissibile l’appello e di entrare nel merito della domanda, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ribadisce che con l’atto di appello aveva inteso contestare la ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di primo grado, nella quale era stato presentato non già come truffato, ma come truffatore, e, al fine di dimostrare la propria estraneità alla truffa, aveva richiamato la dichiarazione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva che il teste aveva materialmente incassato le somme erogate da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo, denunciando la ‹‹ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.›› e attingendo il medesimo capo della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che,diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, ha offerto la prova del soggetto che aveva materialmente incassato la somma mutuata, individuandolo in [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confessato di avere realizzato la truffa e di avere dato istruzioni al sedicente venditore finalizzate a raggirare l’acquirente, conseguendo in tal modo il beneficio economico della truffa. Sostiene, dunque, che la motivazione è soltanto apparente, in quanto nel negare l’esistenza della prova circa l’individuazione del soggetto che aveva incassato la somma mutuata ed il prezzo, la Corted’appello ha trascurato l’esame della prova testimoniale, nonostante l’evidente rilevanzadella stessa ai fini della decisione, addivenendo ad un accertamento dei fatti del tutto inconciliabile con le risultanze istruttorie. 3. Con il terzo motivo,rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura la decisione gravata per avere i giudici di appello omesso di valutare la sentenza penale, divenuta irrevocabile nei suoi confronti, come elemento idoneo ai fini della ricostruzione dei fatti. 4. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati.4.1. Secondo la disciplina dell’art. 342 cod. proc. civ., la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., sez. U, 25/11/2008, n. 28057). Come anche, di recente, ribadito dalle Sezioni Unite, ‹‹gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modif icazioni, dalla l. n. 13 4 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› ( Cass., s ez. U, 13/12/2022,n. 36481). Nella specie, la sentenza di primo grado, come emerge a pag. 9 della motivazione della sentenza qui impugnata, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo, stipulato dall’odierno ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]., e, nel rilevare che la dichiarazione di nullità travolgeva il contratto, ha conseguentemente ritenuto che le prestazioni eseguite, non trovando più titolo nel contratto, dovessero essere restituite. L’odierno ricorrente è stato dunque condannato al pagamento della somma di euro 135.086,32 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di ripetizione di indebito.Nell’atto di appello il [OSCURATO:PERSONA], come emerge dallo stralcio del motivo di gravame dallo stesso riportato in ricorso, ha dedotto: ‹‹(…) la parte della sentenza che si intende impugnare con tale motivo di appello è quella in cui il giudice di primo grado ha erroneamente valutato (…) le risultanze istruttorie e ciò con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal testimone Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Nell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha apertamente dichiarato di aver lui organizzato una vera e propria truffa avente ad oggetto l‘immobile di proprietà del reale Sig. [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed a danno anche di quest’ultimo. Testualmente questi ha affermato: “…effettivamente fui io a mettere l’annuncio della vendita dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] (…) il proprietario cui faceva riferimento il [OSCURATO:PERSONA] non era il vero [OSCURATO:PERSONA], ma la persona che io avevo incaricato di presentarsi sotto tale nome al [OSCURATO:PERSONA] (…) sono andato insieme al Masullo a riscuotere l’importo dell’assegno che era intestato a [OSCURATO:PERSONA] (…) il [OSCURATO:PERSONA] era ignaro della truffa a suo danno (…) io avevo consegnato al Masullo la sua falsa carta di identità e la tessera sanitaria anch’essa falsa, poco prima che andasse all’appuntamento del notaio (…)”. Ebbene il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha confessato in giudizio di aver lui organizzato la truffa immobiliare a danno sia del reale proprietario dell’immobile compravenduto Sig. [OSCURATO:PERSONA], sia a danno dell’acquirente Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…) e di avere così conseguito lui il beneficio economico della truffa, incassando direttamente gli assegni bancari››. E’ evidente che nell’atto di appello così proposto difetta la critica, adeguata e specifica, della decisione impugnata, essendo l’atto di gravame incentrato esclusivamente a porre in risalto la carenza di ogni responsabilità in ordine alla truffa contestata, senza alcuna adeguata e puntuale critica alla ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, che poggiava, invece, l’obbligo di restituzione delle somme mutuate sulla ritenuta invaliditàdel contratto di mutuo. Del tutto correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno affermato che il motivo di gravame difettava di una specifica contestazione de i p assaggi motivazionali della sentenza di primo grado, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto , né tanto meno dimostrato di non avere percepito la somma oggetto di mutuo , con l’ulteriore precisa zione che il difetto di specificità del motivo di gravame non poteva essere rimosso, in corso di causa, ‹‹ attraverso nuove deduzioni››, contenute in comparsa conclusionale , ‹‹ volte a colmare l’inadeguatezza delle censure mosse con l’atto di impugnazione››, in conformità all’orientamento di questa Corte (Cass., sez. 2, 05/04/2022, n. 10930). 4.2. In ogni caso, la Corte d’appello, pur dopo avere rilevato il difetto di specificità del motivo di appello, si è pronunciata nel merito, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie acquisite, respingendo espressamente il gravame nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’annullamento del capo della sentenza di primo grado che lo condannava alla restituzio ne delle somme mutuate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Ne segue che n on è ipotizzabile la violazione denunciata. 5. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi volti a denunciare una carenza della motivazione, sono infondati. L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232). Ipotesi diversa è quella regolata dall'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., nell'ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis, che si incentra sull'individuazione di un ‹‹ fatto ›› il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sé sovvertire l'esito della pronuncia impugnata,sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: ‹‹fatto›› di cui è stato omesso l'esame che è da intendere in senso storico - naturalistico (Cass., sez. 5,08/10/2014, n. 21152), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass., sez. L, 21/10/2019, n. 26764). In sostanza, l'inadeguatezza della motivazione rileva, ex art. 360 , primo comma, n. 5 , c od. proc. civ. , nel solo caso in cui essa ometta l'esame diuno o più fatti decisivi. La motivazione della sentenza qui impugnata sfugge al vizio di motivazione apparente e non si pone al di sotto del ‹‹ minimo costituzionale››, né può inquadrarsi nel vizio di legittimità exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Invero, la Corte d’appello, valutato il complessivo quadro probatorio offerto, ha esplicitato il percorso argomentativo seguito per pervenire all’accoglimentodella domanda di restituzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fondando la decisione sul presupposto che l’appellante, odierno ricorrente, non avesse fornito prova di non avere incassato la somma erogata dalla Banca a titolo di mutuo, né che il conto corrente presso la MPS, sul quale erano confluite parte delle somme, non fosse a lui inte stato , ed escludendo al contempo che potesse essere opposto alla Banca il giudicato costituito dalla sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore del [OSCURATO:PERSONA], non potendo trovare ingresso nel giudizio civile le prove a discarico del [OSCURATO:PERSONA] formatesi nel processo penale, nel quale la Banca non si era costituita parte civile. L’apprezzamento svolto dai giudici di merito non è minimamente scalfito dalle contestazioni che il ricorrente rivolge alla sentenza impugnata, in quanto tutte finalizzate a solleci tare questa Corte ad una ricostruzione della vicenda fattuale sottesa alla stipula del contratto di compravendita e di quello di mutuo, dalla quale è poi scaturito il processo penale, mediante ripetuti richiami, non solo a quanto emerso nel processo penale, ma anche alle dichiarazioni testimonialirese dal Guadagnoli in sede civile . 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 3.900,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da