CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che censura la sent72a che ha dichiarato inammissibile l'appello di 17ézza per difetto di specificità.CX Costituisce principio giurisprudenziale, già consolidato all'epoca delle decisioni di merito, quello secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La "[OSCURATO:PERSONA]", peraltro, non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza consolidatasi con la sentenza SU Galtelli, sopra richiamata. Nel caso in esame, quindi, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è corretta, a fronte della assoluta genericità dell'atto di appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi