CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione intercorso tra il 3/2/2016 e il 3/8/2018. Il Tribunale osservava che Vasapollo aveva procedimenti penali pendenti per reati contestati fino al 6/4/2018: si trattava di fatto sintomatico della mancanza di ravvedimento del reo che si ripercuoteva su tutto il periodo precedente, atteso che non era possibile che il detenuto partecipasse al trattamento solo in determinati periodi di detenzione e, inoltre, in quanto la liberazione anticipata presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea la buona condotta tenuta in carcere e rimarca che la contestazione della notizia di reato, ancora oggi alle battute iniziali, riguardava solo l'ultimo periodo oggetto della richiesta di liberazione anticipata. Pertanto, occorreva una puntuale motivazione in ordine alla gravità dei fatti contestati ai fini della loro valenza retroattiva. Il Tribunale non aveva tenuto conto dell'encomio rilasciato a Vasapollo dal Direttore del Carcere di Salerno e aveva violato il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, fondando il rigetto dell'istanza su una condotta che doveva essere ancora accertata. Si trattava, comunque, di violazione unica e episodica e l'esito del procedimento penale era incerto. La mera pendenza di procedimenti giudiziari non costituisce causa ostativa alla concessione della liberazione anticipata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Entrambe le censure mosse dal ricorrente colgono nel segno nell'individuare i vizi della motivazione del provvedimento impugnato. In primo luogo, il Tribunale di Sorveglianza si limita a dare atto dell'esistenza di carichi pendenti del reclamante per reati che sarebbero stati commessi fino al 6/4/2018: ma, astenendosi dall'argomentare in ordine alla effettiva consumazione della condotta illecita da parte di Vasapollo, viola la presunzione di non colpevolezza. In effetti, il Tribunale di Sorveglianza ben avrebbe potuto tenere conto delle condotte contestate, pur in assenza di una sentenza di condanna definitiva, ma occorreva una valutazione incidentale della fondatezza delle contestazioni mosse nei confronti del detenuto, in applicazione del principio posto dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione. Tale disanima incidentale, al contrario, manca del tutto. 2. In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza ha richiamato l'insegnamento di legittimità in base al quale il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428), ma lo ha applicato senza una valutazione specifica della condotta illecita oggetto di contestazione e senza chiarire perché la sua commissione dimostrasse la mancata partecipazione di Vasapollo all'opera di rieducazione per tutto il periodo interessato (cinque semestri). Non solo: l'ordinanza afferma che il beneficio "presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato", mentre l'art. 54 ord. pen. chiede soltanto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione e non presuppone che il percorso rieducativo abbia avuto definitivo successo. Questa Corte ha più volte affermato che costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743). In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno che si atterrà ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Così