CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 27623/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 6882-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9 – controricorrente – R.G.N.6882/2018 Cron. Rep. C.C. 28/06/2023 giurisdizione Costituzione ope legis posizione assicurativa e oneri di ricongiunzione -2 - per la cassazione della sentenza n. 1033 del 201 7 dell a C ORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il 2 1 dicembre 201 7 (R.G.N. 1031/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza n. 1033 del 2017, depositata il 21 dicembre 2017, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti, che aveva riconosciuto al signor [OSCURATO:PERSONA], pilota dell’Aeronautica militare, transitato nel settembre 1996 all’impiego privato con l’iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA], il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativipresso l’INPDAP, con la detrazione degl’interessi sulla contribuzione versata presso la gestione di provenienza e con la conse guente riduzione dell’importo da versare per la ricongiunzione. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il caso di specie è regolato dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente l’ipotesi «del soggetto che, iscritto ad una cassa di previdenza diversa da quella della gestione obbligatoria gestita dall’INPS, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e intraprenda un’altra attività lavorativa che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria INPS» (pagina 3 della sentenza). In virtù della previsione richiamata, la ricongiunzione si compie «caricando gli interessi sulla gestione di provenienza» (ibidem). 1.2.–Non è dunque pertinente il richiamo dell’appellante all’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riguarda la diversa fattispecie della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’INPS, costituita a beneficio del dipendente statale, civile o militare, che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per carenza del requisito di anzianità. In tale ipotesi, l’art. 125 del -3 - medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973 contempla un trasferimento dei contributi senza interessi. 1.3.–La conferma di tali conclusioni si rinviene nell’art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio e debbano poi riunire o ricongiungere il servizio prestato in precedenza. Non si può condividere l’interpretazione dell’appellante, che, sulla scorta del dato letterale legato al vocabolo “servizio”, circoscrive l’ambito applicativo della disposizione menzionata all’ipotesi del dipendente che instauri «un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico» (pagina 4 della sentenza). 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, con ricorso notificato il 28 febbraio 2018e affidato a un motivo. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 4 aprile 2018. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979. Avrebbe errato la Corte territoriale nel determinare l’onere di ricongiunzione, detraendo gl’interessi sulla contribuzione versata -4 - presso l’INPDAP, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 29 del 1979. Il ricorrente evidenzia che a favore del signor Sarra, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l’Aeronautica militare, è stata costituita la posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti, «con trasferimento della sorte contributiva accreditatagli presso l’allora Inpdap, senza maggiorazione interessi» (pagina 11 del ricorso per cassazione). Tale costituzione, prevista dalla legge n. 322 del 1958 per chi cessi il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione, sarebbe poi specificamente regolata dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), agli artt. 124, 125 e 126. In particolare, l’art. 126, nell’escludere la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio, richiamerebbe l’instaurazione di «un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico», che sola potrebbe impedire una costituzione ope legisdella posizione assicurativa, con il correlato «passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di previdenza all’INPS, senza interessi» (pagina 14 del ricorso per cassazione). Quanto al riferimento alla riunione e alla ricongiunzione, sarebbe «interno al sistema di previdenza pubblico, sostitutivo di quello generale gestito dall’INPS», e non avrebbe alcuna attinenza con l’istituto della ricongiunzione, successivamente disciplinato dalla legge n. 29 del 1979 (pagina 14 del ricorso) e inerente al «sistema di previdenza generale» (pagina 17). Il ricorrente puntualizza, infine, che, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione, la forma di previdenza sostitutiva «aveva definitivamente perso la disponibilità della contribuzione stante la cessazione dal servizio di pubblico impiego» -5 - (pagina 17 del ricorso per cassazione). La contribuzione – soggiunge l’Istituto –era già transitata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Diverso, pertanto, sarebbe l’ambito applicativo della costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti rispetto aquello della ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29 del 1979, concernente le «contribuzioni accreditate presso forme di previdenza obbligatoria sostitutiva allorché i contributi accreditati presso questa forma di previdenza siano di per sé sufficienti per il riconoscimento del diritto a pensione» (pagina 18 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Nel controricorso (pagine 10 e 11), si richiama, a sostegno del rigetto dell’impugnazione, la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 469 del 2012, che è intervenuta a dirimere una controversia in tutto sovrapponibile a quella odierna. Questa Corte, con l’ordinanza n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019, ha accolto il ricorso dell’INPS, egualmente incentrato sulla violazione e sulla falsa applicazione della legge n. 322 del 1958e della legge n. 29 del 1979, e ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Venezia, addotta a sostegno della prospettazione del controricorrente. 4.– Ai principi enunciati nella menzionata ordinanza , sorretti dall’analitica ricognizione del quadro normativo di riferimento,occorre dare continuità. Le notazioni illustrate nel controricorso e nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio non prospettano argomenti decisivi per rimeditare un indirizzo confermato in molteplici occasioni nella successiva evoluzione della giurisprudenza (da ultimo, Cass., sez. lav., 7 agosto 2023, n. 23985, 19 luglio 2023, n. 21214, 12 ottobre 2022, n. 29820, 24 agosto 2020, n. 17611, e 8 luglio 2020, n. 14381). 5.–Coglie nel segno il rilievo dell’INPS, che valorizza la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità -6 - rispetto alla disciplina della ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello. A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla leggen. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa;5. a differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio néi requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.). Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata beneficiando dell’istituto della -7 - costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui all’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.Non viene in rilievo il diverso istituto della ricongiunzione, che opera solo quando la contribuzione accreditata sia da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione(sentenza n. 17611 del 2020, cit.). 6.–La sentenza impugnata ha disatteso i principi richiamati. Nel caso di specie, non è controverso che il controricorrente, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione (30 settembre 1996), avesse già cessato il servizio, che comportava l’iscrizione all’ordinamento speciale, e non avesse ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza. Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa alla stregua della legge n. 322 del 1958, ratione temporisapplicabile. Né il controricorrente poteva rivendicare una delle cause di esclusione previste dall’art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione[...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro» (sentenza n. 14381 del 2020, punto 2.2. delle “Ragioni della decisione”). Dall’assunzione di unaltro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico,in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (sentenza n. 17611 del 2020, cit.,punto 4 delle “Ragioni della decisione”). -8 - La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979 e non in quella di cui agli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente. 7.–Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto. 8.–La sentenza d’appello è dunque cassata. Come questa Corte ha statuito in precedenti analoghi (ordinanze n. 21214 del 2023 e n. 20522 del 2019, cit., e sentenze n. 17611 e n. 14381 del 2020, cit.), la causa può essere decisa nel merito, in quanto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, dev’essere respinta l’originaria domanda, volta ad accertare, nella determinazione dell’onere per la ricongiunzione, il diritto di calcolare in detrazione gl’interessi del 4,5%, sull’ammontare dei contributi INPDAP trasferiti. 9.–La particolare complessità del quadro normativo, che, in epoca successiva alla proposizione della domanda e dello stesso ricorso per cassazione, ha imposto a questa Corte di esamina re funditus le questioni dibattute, inducea compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. Accoglie il ric