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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18339/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 22 aprile 2015); - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'assenza di puntuale critica alle argomentazioni rassegnate dal Tribunale sia in ordine alla valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito in giudizio, sia in ordine agli ulteriori temi fatti oggetto di gravame (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), con ciò dimostrando di non avere tenuto conto del principio di diritto secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore L P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 22 aprile 2015); - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'assenza di puntuale critica alle argomentazioni rassegnate dal Tribunale sia in ordine alla valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito in giudizio, sia in ordine agli ulteriori temi fatti oggetto di gravame (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), con ciò dimostrando di non avere tenuto conto del principio di diritto secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore L P
Sentenza Cassazione n. 18339/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris