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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18972/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26555-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , PORFIDIA Marco , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla Via della Giuliana n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA], sono rappresentat i e difes i - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5551/05/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30.12.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 20dicembre 202 3 ; Rilevato che Dalla sentenza emerge che i ricorrent i impugna rono l’avviso d’accertamento loro notificato dal l’Agenzia delle entrate , quali amministratori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero ad Accertamento – Amministratore di fatto – Motivazione apparente RGN 26555/2020 Consigliere rel.

Federici imponibile di € 40.757,00, relativ o all’anno d’imposta 2009.

L a pretesa erariale aveva trovatofondamento nella constatazione che l’importo era corrispondente al credito d’imposta dichiarato per fatture Iva riferibili al periodo d’imposta dell’anno 2008, annualità per la quale, tuttavia, la società non aveva presentato alcuna dichiarazione.

Pertanto, con l’atto impositivo si intendeva recuperare l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta mai esistito.

L’accertamento si inseriva in una complessa verifica , compiuta da militari della GdF e interessante più anni d’imposta, che aveva rilevato l’esistenza di condotte frodatorie ai danni dell' e rario , mediante l’utilizzo strumentale di varie società del s ettore edilizio , tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nel 2007 e già chiusa in Italia nel 2008 con trasferimento in Romania.

Come anche rappresentato nella difesa erariale , tali condotte erano state attuate mediante compensa zione e contabilizzazione di costi inesistenti da parte di società meramente strumentali a tale tipologia di operazioni, costituite con legali rappresentanti nullatenenti (nel caso della [OSCURATO:SOCIETA]. il sig. [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto amministrate e controllate dagli odierni ricorrenti.

Questi ultimi, che contestavano gli addebiti dell’amministrazione finanziaria, proposero ricorso avverso l’atto impositivo, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 4395/01/2017 annullò l’avviso d’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , sull’appello dell’Agenzia delle entrate, riformò la decisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuent i con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, dopo una breve ricostruzione della vicenda, ha ritenuto non condivisibile le ragioni esplicitate dal giudice di primo grado sulla carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento, questione mai proposta dai ricorrenti, così riconoscendo il vizio di ultrapetizione della sentenza della Commissione provinciale.

Ha quindi immediatamente affermato che “la riscontrata violazione preliminare rende superfluo ogni ulteriore esame del merito della controversia”,ed ha dichiarato “la legittimità dell’atto impositivo”.

I ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate.RGN 26555/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dell’adunanza camerale del 20 dicembre 2023la causa è stata riservata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti ha nno denunciato la v iolazione e falsa applicazione degli att. 112 e 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ.

La sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta RGN 26555/2020 Consigliere rel.

Federici evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).

Nel caso di specie il giudice regionale era stato investito dell’appello erariale, perché, a fronte del ricorso proposto dai contribuenti-che avevano contestato vizi di notifica dell’avviso d’accertamento ed avevano negato il ruolo di amministratori di fatto-,la commissione provinciale aveva deciso su questione che esulava dalla controversia, laddove avrebbe dovuto esaminare l’oggetto delle rispettive posizioni difensive.

Con l’appello, dunque, una volta appurato che la sentenza di primo grado era affetta da vizio di extrapetizione, sarebb e stato necessario esaminare le ragioni introdotte dal Garonzi e dal Porfidia con il ricorso introduttivo, al fine di valutare la fondatezza dell’atto impositivoo le censure a questo mosse dai contribuenti.

Invece, nella sintetica sentenza il giudice regionale, dopo aver acclarato l’extrapetizione della decisione della commissione provinciale, ha del tutto obliteratole ragioni effettive del contendere, limitandosi ad affermare che l’esame del merito della controversia era superfluo e che l’atto impositivo era legittimo.

Si tratta di una tipica fattispecie di motivazione apparente, non risultando le ragioni in base alle quali l’avviso d’accertamento sia stato ritenuto legittimo.

La sentenza d’appello è pertanto nulla.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui i ricorrenti, invocandola violazione degli artt. 2639 cod. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 145 cod. proc. civ., 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., hanno denunciato l’omesso esame del fatto storico rappresentato dalla contestazione della qualifica di amministratori di fatto della società.

La sentenza in definitiva va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà all’esame delle ragioni di merito del ricorso introduttivo, che non risulta siano state mai vagliate.RGN 26555/2020 Consigliere rel.

Federici P.Q.M.

Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26555-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , PORFIDIA Marco , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla Via della Giuliana n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA], sono rappresentat i e difes i - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5551/05/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30.12.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 20dicembre 202 3 ; Rilevato che Dalla sentenza emerge che i ricorrent i impugna rono l’avviso d’accertamento loro notificato dal l’Agenzia delle entrate , quali amministratori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero ad Accertamento – Amministratore di fatto – Motivazione apparente RGN 26555/2020 Consigliere rel. Federici imponibile di € 40.757,00, relativ o all’anno d’imposta 2009. L a pretesa erariale aveva trovatofondamento nella constatazione che l’importo era corrispondente al credito d’imposta dichiarato per fatture Iva riferibili al periodo d’imposta dell’anno 2008, annualità per la quale, tuttavia, la società non aveva presentato alcuna dichiarazione. Pertanto, con l’atto impositivo si intendeva recuperare l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta mai esistito. L’accertamento si inseriva in una complessa verifica , compiuta da militari della GdF e interessante più anni d’imposta, che aveva rilevato l’esistenza di condotte frodatorie ai danni dell' e rario , mediante l’utilizzo strumentale di varie società del s ettore edilizio , tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nel 2007 e già chiusa in Italia nel 2008 con trasferimento in Romania. Come anche rappresentato nella difesa erariale , tali condotte erano state attuate mediante compensa zione e contabilizzazione di costi inesistenti da parte di società meramente strumentali a tale tipologia di operazioni, costituite con legali rappresentanti nullatenenti (nel caso della [OSCURATO:SOCIETA]. il sig. [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto amministrate e controllate dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi, che contestavano gli addebiti dell’amministrazione finanziaria, proposero ricorso avverso l’atto impositivo, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 4395/01/2017 annullò l’avviso d’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , sull’appello dell’Agenzia delle entrate, riformò la decisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuent i con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo una breve ricostruzione della vicenda, ha ritenuto non condivisibile le ragioni esplicitate dal giudice di primo grado sulla carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento, questione mai proposta dai ricorrenti, così riconoscendo il vizio di ultrapetizione della sentenza della Commissione provinciale. Ha quindi immediatamente affermato che “la riscontrata violazione preliminare rende superfluo ogni ulteriore esame del merito della controversia”,ed ha dichiarato “la legittimità dell’atto impositivo”. I ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate.RGN 26555/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dell’adunanza camerale del 20 dicembre 2023la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti ha nno denunciato la v iolazione e falsa applicazione degli att. 112 e 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ. La sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente. Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta RGN 26555/2020 Consigliere rel. Federici evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie il giudice regionale era stato investito dell’appello erariale, perché, a fronte del ricorso proposto dai contribuenti-che avevano contestato vizi di notifica dell’avviso d’accertamento ed avevano negato il ruolo di amministratori di fatto-,la commissione provinciale aveva deciso su questione che esulava dalla controversia, laddove avrebbe dovuto esaminare l’oggetto delle rispettive posizioni difensive. Con l’appello, dunque, una volta appurato che la sentenza di primo grado era affetta da vizio di extrapetizione, sarebb e stato necessario esaminare le ragioni introdotte dal Garonzi e dal Porfidia con il ricorso introduttivo, al fine di valutare la fondatezza dell’atto impositivoo le censure a questo mosse dai contribuenti. Invece, nella sintetica sentenza il giudice regionale, dopo aver acclarato l’extrapetizione della decisione della commissione provinciale, ha del tutto obliteratole ragioni effettive del contendere, limitandosi ad affermare che l’esame del merito della controversia era superfluo e che l’atto impositivo era legittimo. Si tratta di una tipica fattispecie di motivazione apparente, non risultando le ragioni in base alle quali l’avviso d’accertamento sia stato ritenuto legittimo. La sentenza d’appello è pertanto nulla. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui i ricorrenti, invocandola violazione degli artt. 2639 cod. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 145 cod. proc. civ., 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., hanno denunciato l’omesso esame del fatto storico rappresentato dalla contestazione della qualifica di amministratori di fatto della società. La sentenza in definitiva va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà all’esame delle ragioni di merito del ricorso introduttivo, che non risulta siano state mai vagliate.RGN 26555/2020 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, cui d
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