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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 26020/2026

Testo disponibile della fonte

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ANZA sulla domanda ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio nel proc. c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente all'annullamento con rinvio della sentenza del 24/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA pronunciato all'udienza del 1° luglio 2026 nel proc. n. 258/2026 PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri e ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri. udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quarta sezione, con atto del 6 luglio u.s., ha interpellato questa Corte ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. perché dichiari, in riferimento al dispositivo reso all'udienza del 1° luglio u.s. nel procedimento penale n. 258/2026 PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri e ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, se in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 35) si sia o meno formato il giudicato.

Ha evidenziato la Corte richiedente che questa Corte, con sentenza del 1° luglio scorso, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24 luglio 2025, disponendo il rinvio, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], "limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui al capo 35) e alla continuazione".

Ha fatto presente, per meglio definire i contorni della domanda ex art. 624 comma 2, cod. proc. pen.: - che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con provvedimento del 14 febbraio 2022, la misura della custodia in carcere per diversi reati, tra cui quello del capo 35) avente ad oggetto una imputazione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; - che il capo 35), sempre in riguardo a [OSCURATO:PERSONA], era stato già oggetto di annullamento con rinvio, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12009/25 dell'il febbraio 2025, limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. e di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 - che con sentenza del 24 luglio 2025, oggetto dell'annullamento per il quale oggi si propone domanda ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha annullato la sentenza di primo grado in ordine all'aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. e ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena irrogata [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai residui reati a lui contestati, in anni 18, mesi 5 e giorni dieci di reclusione; - che la Corte di cassazione, con la prima sentenza di annullamento con rinvio, n. 12009/25 dell'il febbraio 2025, aveva già annullato la sentenza di secondo grado limitatamente alle aggravanti del capo 35), rigettando nel resto il ricorso.

2. Va premesso che il meccanismo descritto dall'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. può essere attivato dal giudice competente per il rinvio e che la Corte di appello, 1quarta sezione penale, che ha proposto domanda, non è giudice del rinvio dal momento che con l'annullamento della sentenza pronunciata dalla quarta sezione della Corte di appello è stato disposto il rinvio "ad altra sezione della Corte di appello di Roma".

Si ritiene comunque di fornire i chiarimenti richiesti.

Per dare compiuta risposta alla domanda della Corte di appello, si precisa che la Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento con rinvio (la già ricordata sentenza n. 12009/25 dell'Il febbraio 2025) ha disposto, in riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'assorbimento delle doglianze di cui al secondo motivo di quel ricorso, relative al mancato riconoscimento della continuazione, cd. esterna, con l'associazione mafiosa definitivamente accertata nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA], potendo essere valutata tale doglianza solo all'esito del giudizio di rinvio in ordine al reato di cui al capo 1), di partecipazione all'associazione di tipo mafioso ivi contestata (pag. 97).

La Corte di cassazione ha altresì dichiarato l'assorbimento, sempre come conseguenza dell'annullamento per il reato associativo di cui al capo 1), del motivo di quel ricorso relativo alla violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. in riferimento alla dedotta sovrapponibilità dei fatti di cui ai capi 1) e 35) (pag. 99).

3. Si ha pertanto che sui due temi della continuazione cd. esterna e della sussistenza del reato di cui al capo 35) in conseguenza di una denunciata violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non si sia formato alcun giudicato.

È pur vero che la Corte di cassazione, nel dispositivo della sentenza n. 12009/25, dopo aver dichiarato, sempre nei confronti (anche) di [OSCURATO:PERSONA]: l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen di cui al capo 1); l'annullamento della medesima sentenza limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 2), 9), 35), 44) e 78); l'annullamento della medesima sentenza, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cu all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 2) e 35), ha disposto il rigetto, nel resto, del ricorso, ma tale dispositivo di rigetto deve essere letto alla luce di quanto prima dalla stessa Corte di cassazione precisato in ordine ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], espressamente dichiarati assorbiti e quindi non oggetto di decisione, e ciò per effetto del disposto annullamento limitatamente al capo 1).

24. Su dette premesse, che hanno delineato i confini della cognizione del giudice del rinvio, questa Corte ha pronunciato il dispositivo su cui ora si chiede una specificazione.

L'annullamento per [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025 è stato disposto con rinvio limitatamente alla statuizione di condanna per il capo 35), capo non coperto da alcun giudicato parziale per le ragioni illustrate ai precedenti paragrafi

2. e 3., in accoglimento del secondo motivo di ricorso con cui i difensori del ricorrente hanno denunciato l'omesso confronto della Corte di merito "con tutti gli ulteriori motivi ritenuti assorbiti dalla Corte di cassazione, che avrebbero dovuto essere (ri)valutati dal giudice del rinvio" (pag. 4 del ricorso a firma dei difensori avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e

V. Cicino).

Il secondo motivo del ricorso - è bene specificare - ha posto il tema della (contestata) coesistenza dei due reati associativi, di cui ai capi 1) e 35), entrambi oggetto di annullamento ad opera della sentenza pronunciata da questa Corte all'udienza dell'i luglio u.s.

Ancora.

L'annullamento, per [OSCURATO:PERSONA], è stato pronunciato, sempre con rinvio, anche relativamente alla continuazione, punto afferente al trattamento sanzionatorio non coperto da alcun giudicato parziale per le ragioni illustrate ai precedenti par.

2. e 3., in accoglimento del settimo motivo di ricorso con cui i difensori hanno denunciato "la mancata valutazione della richiesta di continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicato nell'ambito del processo [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 14 del ricorso a firma dei difensori avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e

V. Cicino).

5. È appena il caso di evidenziare che l'annullamento del punto sulla continuazione implica per necessità logico-giuridica l'annullamento dell'intero punto sul trattamento sanzionatorio, anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025, pur omettendo di pronunciarsi sulla continuazione cd. esterna, ha riconosciuto la continuazione con i reati sub iudice di cui ai capi 36) e 44) individuando la pena base in quella del reato ritenuto più grave, di cui al capo 35), capo ora annullato con rinvio.

L'annullamento con rinvio per i capi 1) - oggetto di restituzione degli atti al p.m. ad opera della Corte di appello con statuizione ora annullata con rinvio per una decisione di merito sul capo - e 35) - quest'ultimo ritenuto in quella pronuncia reato più grave della serie di continuazione cd. interna -, oltre che per la continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza pronunciata nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA], preclude di ritenere il giudicato parziale sui capi 1) e 35) e sull'intero punto relativo 3al trattamento sanzionatorio afferente anche ai capi non oggetto di annullamento con rinvio [capi 36) e 44)].

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sulla domanda ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio nel proc. c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente all'annullamento con rinvio della sentenza del 24/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA pronunciato all'udienza del 1° luglio 2026 nel proc. n. 258/2026 PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri e ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri. udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quarta sezione, con atto del 6 luglio u.s., ha interpellato questa Corte ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. perché dichiari, in riferimento al dispositivo reso all'udienza del 1° luglio u.s. nel procedimento penale n. 258/2026 PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri e ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, se in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 35) si sia o meno formato il giudicato. Ha evidenziato la Corte richiedente che questa Corte, con sentenza del 1° luglio scorso, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24 luglio 2025, disponendo il rinvio, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], "limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui al capo 35) e alla continuazione". Ha fatto presente, per meglio definire i contorni della domanda ex art. 624 comma 2, cod. proc. pen.: - che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con provvedimento del 14 febbraio 2022, la misura della custodia in carcere per diversi reati, tra cui quello del capo 35) avente ad oggetto una imputazione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; - che il capo 35), sempre in riguardo a [OSCURATO:PERSONA], era stato già oggetto di annullamento con rinvio, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12009/25 dell'il febbraio 2025, limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. e di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 - che con sentenza del 24 luglio 2025, oggetto dell'annullamento per il quale oggi si propone domanda ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha annullato la sentenza di primo grado in ordine all'aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. e ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena irrogata [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai residui reati a lui contestati, in anni 18, mesi 5 e giorni dieci di reclusione; - che la Corte di cassazione, con la prima sentenza di annullamento con rinvio, n. 12009/25 dell'il febbraio 2025, aveva già annullato la sentenza di secondo grado limitatamente alle aggravanti del capo 35), rigettando nel resto il ricorso. 2. Va premesso che il meccanismo descritto dall'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. può essere attivato dal giudice competente per il rinvio e che la Corte di appello, 1quarta sezione penale, che ha proposto domanda, non è giudice del rinvio dal momento che con l'annullamento della sentenza pronunciata dalla quarta sezione della Corte di appello è stato disposto il rinvio "ad altra sezione della Corte di appello di Roma". Si ritiene comunque di fornire i chiarimenti richiesti. Per dare compiuta risposta alla domanda della Corte di appello, si precisa che la Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento con rinvio (la già ricordata sentenza n. 12009/25 dell'Il febbraio 2025) ha disposto, in riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'assorbimento delle doglianze di cui al secondo motivo di quel ricorso, relative al mancato riconoscimento della continuazione, cd. esterna, con l'associazione mafiosa definitivamente accertata nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA], potendo essere valutata tale doglianza solo all'esito del giudizio di rinvio in ordine al reato di cui al capo 1), di partecipazione all'associazione di tipo mafioso ivi contestata (pag. 97). La Corte di cassazione ha altresì dichiarato l'assorbimento, sempre come conseguenza dell'annullamento per il reato associativo di cui al capo 1), del motivo di quel ricorso relativo alla violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. in riferimento alla dedotta sovrapponibilità dei fatti di cui ai capi 1) e 35) (pag. 99). 3. Si ha pertanto che sui due temi della continuazione cd. esterna e della sussistenza del reato di cui al capo 35) in conseguenza di una denunciata violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non si sia formato alcun giudicato. È pur vero che la Corte di cassazione, nel dispositivo della sentenza n. 12009/25, dopo aver dichiarato, sempre nei confronti (anche) di [OSCURATO:PERSONA]: l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen di cui al capo 1); l'annullamento della medesima sentenza limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 2), 9), 35), 44) e 78); l'annullamento della medesima sentenza, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cu all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 2) e 35), ha disposto il rigetto, nel resto, del ricorso, ma tale dispositivo di rigetto deve essere letto alla luce di quanto prima dalla stessa Corte di cassazione precisato in ordine ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], espressamente dichiarati assorbiti e quindi non oggetto di decisione, e ciò per effetto del disposto annullamento limitatamente al capo 1). 24. Su dette premesse, che hanno delineato i confini della cognizione del giudice del rinvio, questa Corte ha pronunciato il dispositivo su cui ora si chiede una specificazione. L'annullamento per [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025 è stato disposto con rinvio limitatamente alla statuizione di condanna per il capo 35), capo non coperto da alcun giudicato parziale per le ragioni illustrate ai precedenti paragrafi 2. e 3., in accoglimento del secondo motivo di ricorso con cui i difensori del ricorrente hanno denunciato l'omesso confronto della Corte di merito "con tutti gli ulteriori motivi ritenuti assorbiti dalla Corte di cassazione, che avrebbero dovuto essere (ri)valutati dal giudice del rinvio" (pag. 4 del ricorso a firma dei difensori avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e V. Cicino). Il secondo motivo del ricorso - è bene specificare - ha posto il tema della (contestata) coesistenza dei due reati associativi, di cui ai capi 1) e 35), entrambi oggetto di annullamento ad opera della sentenza pronunciata da questa Corte all'udienza dell'i luglio u.s. Ancora. L'annullamento, per [OSCURATO:PERSONA], è stato pronunciato, sempre con rinvio, anche relativamente alla continuazione, punto afferente al trattamento sanzionatorio non coperto da alcun giudicato parziale per le ragioni illustrate ai precedenti par. 2. e 3., in accoglimento del settimo motivo di ricorso con cui i difensori hanno denunciato "la mancata valutazione della richiesta di continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicato nell'ambito del processo [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 14 del ricorso a firma dei difensori avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e V. Cicino). 5. È appena il caso di evidenziare che l'annullamento del punto sulla continuazione implica per necessità logico-giuridica l'annullamento dell'intero punto sul trattamento sanzionatorio, anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025, pur omettendo di pronunciarsi sulla continuazione cd. esterna, ha riconosciuto la continuazione con i reati sub iudice di cui ai capi 36) e 44) individuando la pena base in quella del reato ritenuto più grave, di cui al capo 35), capo ora annullato con rinvio. L'annullamento con rinvio per i capi 1) - oggetto di restituzione degli atti al p.m. ad opera della Corte di appello con statuizione ora annullata con rinvio per una decisione di merito sul capo - e 35) - quest'ultimo ritenuto in quella pronuncia reato più grave della serie di continuazione cd. interna -, oltre che per la continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza pronunciata nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA], preclude di ritenere il giudicato parziale sui capi 1) e 35) e sull'intero punto relativo 3al trattamento sanzionatorio afferente anche ai capi non oggetto di annullamento con rinvio [capi 36) e 44)]. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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