CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24530/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - - controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Livorno, via Marradi n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti - - ricorrenti incidentali - Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1090/08/15, depositata 1'11 giugno 2015 e notificata il 13 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1090/08/15 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha respinto l'impugnazione principale proposta dall'Agenzia delle entrate e quella incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP) n. 107/03/12, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso due avvisi di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2006 e 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito della rideterminazione dei ricavi della società contribuente, avendo quest'ultima venduto due immobili indicando un prezzo inferiore a quello effettivamente percepito; 1.3. la CTR confermava la sentenza della CTP evidenziando che: a) per quanto riguarda la dedotta violazione del diritto al contraddittorio, i contribuenti non avevano «argomentato con quali modalità procedurali e con quali tempistiche si sarebbe concretizzato il mancato coinvolgimento della parte nella fase del procedimento antecedente all'emissione dell'avviso di accertamento»; b) per quanto riguarda, invece, l'appello principale dell'Ufficio, i valori accertati contrastavano «con il dettagliato elenco di immobili ritenuti analoghi a quelli oggetto della presente controversia e posti nella stessa posizione tutti definiti dallo stesso Ufficio per adesione in valori pari o di poco superiori, ed in 2 Cons. est. G.M. Nonno alcuni casi perfino inferiori, a quelli dichiarati e non oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio»; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:SOCIETA]., successore di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto incorporante di quest'ultima, e [OSCURATO:PERSONA] resistevano in giudizio depositando controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso principale, l'Agenzia delle entrate deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., costituito dalla discrepanza tra il prezzo indicato nel rogito e quello indicato nel contratto preliminare di vendita, anche in relazione all'importo del mutuo e alla perizia di stima redatta da incaricato dell'istituto di credito; 1.1. il vizio denunciato non integra certo un errore revocatorio, come sostenuto dai controricorrenti, atteso che l'Agenzia delle entrate non ha affatto affermato l'inesistenza in atti dei documenti indicati, ma unicamente la loro omessa considerazione da parte della sentenza di appello; 1.2. il motivo è, comunque, infondato; 1.3. nella parte della sentenza impugnata in cui si dà conto dello svolgimento del processo, la CTR fa espresso riferimento ai documenti indicati dall'Ufficio, evidenziando che gli stessi sono stati ritenuti inattendibili dalla CTP; 1.4. confermando la sentenza della CTP, il giudice di appello ha, dunque, fatto proprie le valutazioni compiute dal giudice di primo grado 3 Cons. est. G.M. Nonno in ordine all'inattendibilità degli elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dell'effettivo prezzo di vendita, ritenendo di dovere valorizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli ulteriori elementi indiziari allegati dai contribuenti; 1.5. del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004); 1.6. nella valutazione del giudice di appello non è, dunque, riscontrabile alcuna omessa considerazione di fatti decisivi, avendo la CTR dimostrato di avere compiuto una valutazione complessiva dell'intero materiale probatorio acquisito agli atti ed espresso, in proposito, il proprio legittimo convincimento con motivazione logica e non contraddittoria; 1.7. in realtà, la ricorrente propone una censura di insufficienza motivazionale, non più proponibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 2. il rigetto del motivo di ricorso principale rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso incidentale, la cui proposizione è stata espressamente condizionata all'accoglimento del ricorso principale; 3. in conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; 4 Cons. est. G.M. Nonno 3.1. l'Agenzia delle entrate va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 248.515,50; 3.2. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.300,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021.