CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle modalità della violazione commessa per motivi personali e in compagnia di altri due soggetti, della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali (anche specifici) e del fatto che il prevenuto aveva già beneficiato del minimo edittale della pena; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente le ragioni in forza delle quali la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e t sore ,, tj [OSCURATO:PERSONA] ente