CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lorappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] della ROMAGNA – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Rimini, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indi-Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026rizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioData pubblicazione 28/07/2026allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1572/2024 della Corte d'appello di Bologna.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con due distinti ricorsi ex art. 633 e ss. cod. proc. civ. il dottor [OSCURATO:PERSONA] dell'omonima struttura sanitaria adiva il Tribunale di Forlì.Esponeva che aveva stipulato in data 20.10.2011 con l'Azienda U.S.L. di Forlìcontratto per la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatri-che relativamente al periodo 2011/2012 (cfr. ricorso, pag. 5).Esponeva che l'U.S.L. di Forlì – cui era poi subentrata l'Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] – non aveva provveduto all'integrale pagamento di talune fattureemesse in relazione alle prestazioni specialistiche svolte.Chiedeva ingiungersi all'Azienda U.S.L. il relativo pagamento.2. Con decreto n. 1020/2012 il Tribunale ingiungeva all'U.S.L. di Forlì il pa-gamento della somma di euro 40.719,99.Con decreto n. 426/2013 il Tribunale ingiungeva all'U.S.L. di Forlì il paga-mento della somma di euro 91.044,03.3. L'Azienda U.S.L. di Forlì proponeva separate opposizioni.Deduceva, peraltro, che il ricorrente aveva superato il budget contrattuale.Instava per la revoca delle ingiunzioni.Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Chiedeva rigettarsi le opposizioni.4. Riunite le opposizioni, assunta la prova per testimoni, con sentenza n.994/2019 il Tribunale accoglieva in parte le opposizioni, revocava le ingiunzionie compensava integralmente le spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva l'Azienda U.S.L. Unica della Romagna.6. Con sentenza n. 1572/2024 della Corte d'appello di Bologna in parzialeriforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, condannava l'A-zienda U.S.L. Unica della Romagna a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma - come daprovvedimento di correzione in data 22.11.2024 - di euro 17.136,00 con gliinteressi legali dalla scadenza della fattura al saldo; compensava le spese delgrado.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sullascorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche inordine alle spese di lite.L'[OSCURATO:PERSONA] della Romagna; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.8. Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.in data 17.7.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità di ambedue i motivi di ricorso.9. Con istanza depositata in data 6.8.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causavenga decisa.10. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/2026CONSIDERATO CHE11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione di norme processuali ovvero la mancata applica-zione dell'art. 115 cod. proc. civ.Deduce che non gli incombeva alcun onere probatorio, “dal momento che innessun atto, deduzione, eccezione e documento proveniente dall'Azienza USL viè contestazione espressa in merito al fatto che le fatture emesse dal Dr. Goriper l'anno 2012 si riferissero a nuovi trattamenti piuttosto che al completamentodei piani terapeutici già iniziati” (così ricorso, pag. 18).Deduce quindi che ha errato la Corte di Bologna, giacché non ha posto “afondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dallaparte opponente” (così ricorso, pag. 19).12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di prove.Deduce che la Corte di Bologna “ha omesso di esaminare e valutare provedocumentali prodotte” (così ricorso, pag. 19).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha omesso di esaminare la rac-comandata a.r. del 4.9.2012 (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il do-cumento n. 9, il documento n. 16 ed il documento n. 20, documenti che costi-tuiscono la stampa dei flussi trasmessi dall'Azienda U.S.L. e “da cui risulta trat-tarsi di attività di completamento di trattamenti già iniziati” (così ricorso, pag.20).Deduce inoltre che L'Azienda U.S.L. “non ha mai contestato che le fattureemesse (…) riguardassero il semplice proseguimento di trattamenti già iniziati”(così ricorso, pag. 20).Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/2026Deduce infine che in assenza di parziale reciproca soccombenza la Corte di-strettuale avrebbe dovuto condannare l'Azienda U.S.L. alle spese del grado d'ap-pello (cfr. ricorso, pag. 22).13. Il consigliere delegato, in ordine al primo motivo, ha reputato: È, infatti, noto (ex multis: Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19588) che ilricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio dinon contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti – che il ricor-rente non ha avuto cura di effettuare – sulla cui base dovrebbe essere ravvisatala non contestazione dei fatti di causa, atteso che l'onere di specifica contesta-zione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione al-trettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.In altre parole, allorché sia denunciata una non corretta applicazione del prin-cipio di non contestazione – e ciò a prescindere dal contenuto della doglianzaformulata, e dunque tanto nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti che il giudiceabbia ritenuto operante il principio in assenza dei suoi presupposti, quanto nelcaso in cui si dolga, al contrario, dell'erronea esclusione della sua operatività –la parte è tenuta non solo ad indicare la sede processuale di allegazione delletesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nel ricorso la trascrizionedei relativi passaggi argomentativi (mediante la riproduzione degli atti del giu-dizio nella misura necessaria a tale scopo), ma anche ad indicare specificamenteil contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi,in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presuppostiper la corretta (o non corretta) applicazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc.civ.La carenza di tali allegazioni e trascrizioni rende il mezzo inammissibile .Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/202614. Vanno appieno condivise e ribadite le argomentazioni di cui alla propostadi definizione anticipata (cfr. altresì Cass. 9.8.2016, n. 16655; Cass. (ord.)29.5.2024, n. 15058).15. I rilievi di cui alla memoria del ricorrente, segnatamente di cui alle pagine3 e 4, non possono in nessun caso valere ad incrinare le ragioni di cui alla p.d.a.(è altresì il caso del rilievo – di cui a pag. 4 dell'istanza di decisione - secondocui non “sarebbe stato possibile riportare nel ricorso per Cassazione il contenutodegli atti di controparte dove nulla viene contestato in merito al fatto che lefatture rimaste impagate si riferissero alla semplice prosecuzione dei trattamentigià in essere”).16. Il consigliere delegato, in ordine al secondo motivo, ha reputato: È noto, infatti, che il motivo di ricorso veicolato ai sensi dell'art. 360 n° 5cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza,avente carattere decisivo, ossia di rilevanza tale da determinare una decisionediversa da quella assunta.Pertanto, il mancato esame di un documento può essere denunciato in cas-sazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un puntorisolutivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esami-nato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che laratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, essendo state nel caso dispecie puntualmente indicate le ragioni per le quali il documento trascuratoavrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (per tutte: Cass., sez.III, 26 giugno 2018, n° 16812).Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/2026Ora, da un lato il ricorrente non allega che il contenuto e la portata semanticadella raccomandata 4 settembre 2012 e dei documenti n° 9, 16 e 20 sia statadiscussa tra le parti nel corso del giudizio; dall'altro non indica nemmeno perchéil fatto storico rappresentato (a suo dire) da tali documenti sarebbe “decisivo”(come richiede l'art. 360 n° 5 cod. proc. civ.), ossia perché esso, ove esaminatodalla Corte bolognese, avrebbe condotto con certezza ad una decisione di-versa .17. Vanno del pari appieno condivise e ribadite le argomentazioni di cui allaproposta di definizione anticipata.18. I rilievi di cui alla memoria del ricorrente, segnatamente di cui alle pagine5 e ss., parimenti, non possono in nessun caso valere ad incrinare le ragioni dicui alla p.d.a. (è altresì il caso del rilievo – di cui a pag. 6 dell'istanza di decisione- secondo cui “la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare i documenti soprarichiamati e avrebbe dovuto valutarne la portata ai fini della propria decisione.L'omesso esame di tali prove documentali ha indotto il giudice di secondo gradoa giungere ad una errata decisione”).Si tenga conto, ulteriormente, che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie - preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 25.11.2025, n. 30837).19. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite si tenga conto di quantosegue.La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione par-ziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, 2° co. cod. proc. civ.),Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/2026si verifica nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolteo rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,ovvero venga accolta parzialmente – è esattamente il caso di specie – l'unicadomanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei qualisiano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2018, n.20888).In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discre-zionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle intutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di con-corso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).20. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.21. Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.Il ricorrente deve quindi, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equi-tativamente determinata in misura pari all'importo degli onorari di giudizio non-ché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.Numero registro generale 4977/2025Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 24177/2026Data pubblicazione 28/07/202622. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, AziendaU.S.L. della Romagna, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liqui-dano nel complesso in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rim-borso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa comeper legge;condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente, ai sensi dell'art. 96, 3°co., cod. proc. civ., la somma di euro 5.000,00;condanna il ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino