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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 36089/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5572-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE della CORTE di APPELLO FIRENZE; -intimati - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/12/2020; Ric. 2021 n. 05572 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, con tre motivi illustrati da memoria , avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ne ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Lucca su richiesta dal pubblico ministero; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - col primo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della legge fall. per esser stata erroneamente ritenuta concludente la richiesta del pubblico ministero ai fini della dichiarazione di fallimento; la ricorrente assume che la corte territoriale abbia mal interpretato la difesa svolta in sede di reclamo, non diretta a sindacare il potere di iniziativa del p.m. ma il fatto che esso si fosse estrinsecato in una richiesta priva di motivazione, e quindi non conforme nel contenuto a quanto dovrebbe ritenersi a proposito dei ricorsi dei creditori;

II. - il motivo è inammissib ile per difetto di autosufficienza, non essendo specificato il contenuto della richiesta alla quale concretamente si allude; in ogni caso è anche manifestamente infondato, poiché se, da un lato, la segnalazione del giudice che abbia Ric. 2021 n. 05572 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- rilevato l'insolvenza è– come comunemente si dice - "un atto neutro", privo ovviamente di contenuto decisorio e assunto prima facie(ex aliis Cass. n. 9857 - 12, Cass. n. 7255-14, Cass. n. 19927-17), di contro la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza compete sì al pubblico ministero, che può eseguire, ove lo ritenga necessario, anche ulteriori accertamenti (v.

Cass. Sez.

U n. 9409-13), ma senza giungere all’equiparazione della posizione di tale organo a quella di un comune creditore; difatti ciò che conta, ai fini della legittimità della dichiarazione di fallimento, è semplicemente che il p.m. abbia formulato infine la sua richiesta, così da legittimare il tribunale all’assunzione dei necessari accertamenti anche d’ufficio (art. 15 legge fall.);

III. -col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 legge fall., non avendo la corte d’appello considerato che il primo sintomo dell’insolvenza non è l’inadempimento in sé e per sé, ma l’inadempimento consistente nello stato di impotenza patrimoniale non transitorio e, come tale, irreversibile; cosa che nella specie non sarebbe stato da evincere, in quanto la posizione debitoria fiscale, maturata precipuamente negli anni dal 2009 al 2015, non era stata supportata dal deposito delle cartelle esattoriali, oltre tutto suscettibili di rottamazione;

IV. - il motivo è inammissibile poiché risolto in un sindacato di merito; la corte d’appello ha esplicitamente accertato che l’indebitamento, ammontante a oltre 445.000,00 EUR, era risalente e incancrenito da anni, sintomo di Ric. 2021 n. 05572 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- un’impotenza per l’appunto definitiva e strutturale di adempiere con regolarità le obbligazioni; tale valutazione integra un giudizio di fatto, plausibile e motivato; il che toglie ogni rilevanza al discrimine teorico tra inadempimento temporaneo e inadempimento strutturale al quale allude la ricorrente; l’allusione a una possibile rottamazione dei ruoli è poi del tutto generica e in ogni caso, fintanto che i ruoli non siano stati concretamente rottamati (cosa che neppure è dedotta), niente toglie alla valutazione dello stato d’insolvenza;

V. -col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della legge fall., per avere erroneamente ritenuto inattendibili i parametri dimensionali risultanti dai bilanci formati e depositati solo nel corso dell’istruttoria prefallimentare;

VI. - il motivo è inammissibile in quanto tradotto in censura di merito; la corte d’appello ha motivatamente ritenuto inattendibili i dati di bilancio, e non assolto l’onere della prova della insussistenza dei requisiti di fallibilità, visto che nient’altro, se non i bilanci non tempestivamente (e irritualmente) approvati e depositati al registro delle imprese, era stato allegato a sostegno dei dati esposti; l’argomentazione corrisponde a una valutazione di fatto; Ric. 2021 n. 05572 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -5- la valutazione è immune da errori di diritto (v.

Cass. n. 33091-18, Cass. n. 13746-17) e non è sindacabile in questa sede. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5572-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE della CORTE di APPELLO FIRENZE; -intimati - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/12/2020; Ric. 2021 n. 05572 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, con tre motivi illustrati da memoria , avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ne ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Lucca su richiesta dal pubblico ministero; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: I. - col primo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della legge fall. per esser stata erroneamente ritenuta concludente la richiesta del pubblico ministero ai fini della dichiarazione di fallimento; la ricorrente assume che la corte territoriale abbia mal interpretato la difesa svolta in sede di reclamo, non diretta a sindacare il potere di iniziativa del p.m. ma il fatto che esso si fosse estrinsecato in una richiesta priva di motivazione, e quindi non conforme nel contenuto a quanto dovrebbe ritenersi a proposito dei ricorsi dei creditori; II. - il motivo è inammissib ile per difetto di autosufficienza, non essendo specificato il contenuto della richiesta alla quale concretamente si allude; in ogni caso è anche manifestamente infondato, poiché se, da un lato, la segnalazione del giudice che abbia Ric. 2021 n. 05572 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- rilevato l'insolvenza è– come comunemente si dice - "un atto neutro", privo ovviamente di contenuto decisorio e assunto prima facie(ex aliis Cass. n. 9857 - 12, Cass. n. 7255-14, Cass. n. 19927-17), di contro la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza compete sì al pubblico ministero, che può eseguire, ove lo ritenga necessario, anche ulteriori accertamenti (v. Cass. Sez. U n. 9409-13), ma senza giungere all’equiparazione della posizione di tale organo a quella di un comune creditore; difatti ciò che conta, ai fini della legittimità della dichiarazione di fallimento, è semplicemente che il p.m. abbia formulato infine la sua richiesta, così da legittimare il tribunale all’assunzione dei necessari accertamenti anche d’ufficio (art. 15 legge fall.); III. -col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 legge fall., non avendo la corte d’appello considerato che il primo sintomo dell’insolvenza non è l’inadempimento in sé e per sé, ma l’inadempimento consistente nello stato di impotenza patrimoniale non transitorio e, come tale, irreversibile; cosa che nella specie non sarebbe stato da evincere, in quanto la posizione debitoria fiscale, maturata precipuamente negli anni dal 2009 al 2015, non era stata supportata dal deposito delle cartelle esattoriali, oltre tutto suscettibili di rottamazione; IV. - il motivo è inammissibile poiché risolto in un sindacato di merito; la corte d’appello ha esplicitamente accertato che l’indebitamento, ammontante a oltre 445.000,00 EUR, era risalente e incancrenito da anni, sintomo di Ric. 2021 n. 05572 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- un’impotenza per l’appunto definitiva e strutturale di adempiere con regolarità le obbligazioni; tale valutazione integra un giudizio di fatto, plausibile e motivato; il che toglie ogni rilevanza al discrimine teorico tra inadempimento temporaneo e inadempimento strutturale al quale allude la ricorrente; l’allusione a una possibile rottamazione dei ruoli è poi del tutto generica e in ogni caso, fintanto che i ruoli non siano stati concretamente rottamati (cosa che neppure è dedotta), niente toglie alla valutazione dello stato d’insolvenza; V. -col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della legge fall., per avere erroneamente ritenuto inattendibili i parametri dimensionali risultanti dai bilanci formati e depositati solo nel corso dell’istruttoria prefallimentare; VI. - il motivo è inammissibile in quanto tradotto in censura di merito; la corte d’appello ha motivatamente ritenuto inattendibili i dati di bilancio, e non assolto l’onere della prova della insussistenza dei requisiti di fallibilità, visto che nient’altro, se non i bilanci non tempestivamente (e irritualmente) approvati e depositati al registro delle imprese, era stato allegato a sostegno dei dati esposti; l’argomentazione corrisponde a una valutazione di fatto; Ric. 2021 n. 05572 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- la valutazione è immune da errori di diritto (v. Cass. n. 33091-18, Cass. n. 13746-17) e non è sindacabile in questa sede. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
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