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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27865/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, è aspecifico.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 6/7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale ha correttamente rimarcato che le ritenute circostanze attenuanti generiche non potevano essere considerate prevalenti nel giudizio di bilanciamento stante la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio in maniera superiore al minimo edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai precedenti penali e della gravità del fatto (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); 2rilevato che, il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno, infatti, correttamente evidenziato come la pena irrogata nei confronti del ricorrente sia superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in tema di conversione della pena detentiva (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 6/7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha correttamente rimarcato che le ritenute circostanze attenuanti generiche non potevano essere considerate prevalenti nel giudizio di bilanciamento stante la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio in maniera superiore al minimo edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai precedenti penali e della gravità del fatto (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); 2rilevato che, il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno, infatti, correttamente evidenziato come la pena irrogata nei confronti del ricorrente sia superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in tema di conversione della pena detentiva (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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