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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2020

Cassazione n. 38347/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ssatite le conclusioni del PG r Aia. ()LA_ cAsw. eekt (-5) ..*J-19-et ) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decisione emessa in data 8 luglio 2020 la Corte di Appello di Bologna - quale giudice della esecuzione - ha emesso le seguenti statuizioni nella procedura esecutiva riguardante [OSCURATO:PERSONA]: a) sono state respinte le istanze tese a contestare la esecutività di quattro titoli rappresentati dalle decisioni emesse dal Tribunale di Mantova in data 22 ottobre 2002, dal Tribunale di Lucca in data 14 novembre 2007, dal Tribunale di Verona in data 20 febbraio 2009 dalla Corte di Appello di Bologna in data 19 dicembre 2017; b) è stata accolta la domanda introdotta dal Pubblico Ministero, tesa alla revoca della sospensione condizionale della pena - concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in ragione della sopravvenuta decisione emessa dal Tribunale di Verona - ed alla revoca dell'indulto.

2. In motivazione, quanto al tema della regolare formazione del titolo esecutivo e alla sua concreta eseguibilità (anche in riferimento al tema della effettiva conoscenza del processo in capo ad Amati, con eventuale restituzione nel termine per proporre impugnazione) si afferma che: - quanto alla sentenza del Tribunale di Mantova (giudizio contumaciale), l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato a mani proprie e il decreto di citazione, così come la sentenza, era stato notificato al difensore di ufficio, anche come domiciliatario; - quanto alla sentenza del Tribunale di Lucca (giudizio in assenza), era intervenuta nella fase iniziale del procedimento l'elezione di domicilio; - quanto alla sentenza del Tribunale di Verona (giudizio contumaciale), vi era stata identificazione dell'Amati con elezione di domicilio e le successive notifiche erano state eseguite con consegna al difensore di ufficio per sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto; - quanto alla sentenza della Corte di Appello di Bologna (giudizio contumaciale), vi era stata elezione di domicilio, più precisamente la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso tale difensore.

A seguito di rinunzia al mandato veniva nominato un difensore di ufficio.

La Corte di Appello evidenzia che in tutti i casi prima elencati - in presenza della certa conoscenza della esistenza del procedimento - sussistono profili di colpa dell'Amati che impediscono di accogliere la domanda di restituzione nel termine (in particolare, la violazione dell'obbligo di rendere edotta l'autorità procedente della variazione del domicilio eletto o la mancata attivazione circa la conoscenza degli sviluppi del procedimento).3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

3.1. Al primo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova.

Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse.

Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione.

In particolare, si evidenzia che, essendo stato notificato (pur in presenza di avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio), l'avviso di conclusione delle indagini a mani proprie, la posteriore notifica del decreto di citazione e della sentenza contumaciale al difensore di ufficio non ha posto correttamente l'imputato nelle condizioni di conoscere data e luogo di celebrazione del giudizio e data di emissione della sentenza.

3.2. Al secondo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Verona.

Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse.

Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione.

In particolare, si evidenzia che l'elezione di domicilio (posteriormente ritenuta inidonea con notifiche degli atti di instaurazione del contraddittorio al difensore di ufficio) era avvenuta in occasione di un mero verbale di identificazione che non conteneva alcun riferimento preciso ai fatti oggetto di indagine.

3.3. Al terzo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca.

Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse.

Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione.

Si rappresenta in particolare che a fronte della intervenuta elezione di domicilio, la posteriore inidoneità è dipesa dall'avvenuta ammissione dell'Amati alla misura dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art.94 d.P.'R. 9 ottobre 1990, n. 309„fatto che poteva essere agevolmente verificato dall'autorità procedente.

3.4. Al quarto motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna.

Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse.

Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo.

Si evidenzia in particolare che l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia 3 v non poteva essere ritenuta utile indicatore al fine di sostenere I conoscenza del processo proprio in ragione della condotta tenuta del difensore in termini di rinunzia al mandato.

Inoltre la elezione di domicilio, effettuata presso il difensore di fiducia, era da ritenersi valida anche dopo la rinunzia al mandato e, ciò nonostante, le notifiche sono state eseguite presso il difensore di ufficio posteriormente nominato.

Anche in tal caso si rappresenta l'incolpevole condotta dell'Amati che, nel periodo di interesse, risultava in affidamento terapeutico. 3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena.

La critica riguarda l'esistenza della annotazione del beneficio al momento di emissione della sentenza individuata quale titolo per la revoca.

4. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si passa ad esporre.

4.1. Va preliminarmente operata una distinzione tra i titoli esecutivi derivanti da un giudizio contumaciale (sentenze emesse dal Tribunale di Mantova, dal Tribunale di Verona e dalla Corte di Appello di Bologna) e il titolo rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lucca.

4.2. In riferimento alla statuizione da ultima indicata, risulta che il giudizio, ratione temporis, si è celebrato nella vigenza delle disposizioni (dettate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67) in tema di assenza.

Da ciò deriva che erroneamente la domanda dell'Amati è stata introdotta in riferimento alla cornice normativa di cui agli articoli 670 e 175 cod. proc. pen., dovendo trovare applicazione - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione Lovric - il diverso istituto della rescissione del giudicato (attualmente previsto e disciplinato all'art.6297bis cod. proc. pen.).

Le doglianze esposte dall'Amati hanno infatti ad oggetto la ritualità della dichiarazione di assenza in riferimento alla prospettata 'debolezza' del sottostante indicatore di conoscenza effettiva del procedimento e del processo.

Ma si tratta di un aspetto che non può trovare ingresso in sede esecutiva né ai sensi della previsione di legge di cui all'art. 670 cod. proc. pen., né ai sensi del novellato (dalla legge n.67 del 2014) art. 175 cod. proc. pen.

Sul punto, come si è detto, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 15498 del 26.11.2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), con orientamento condiviso dal Collegio, hanno affermato che anche eventuali nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Il tema introdotto dall'Amati tramite l'incidente esecutivo - quanto alla decisione emessa dal Tribunale di Lucca - è dunque integralmente riconducibile, sul piano della selezione dei rimedi processuali, alla disciplina della rescissione, né la domanda difensiva può essere riqualificata, avendo la rescissione natura di mezzo straordinario di impugnazione della sentenza (come ribadito dalle Sezioni Unite nel citato arresto del 2020).

Su tale punto il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

4.3. In riferimento ai tre titoli derivanti da giudizi celebrati vigente la disciplina antecedente del giudizio contumaciale il ricorso è - per converso - fondato, in riferimento alla previsione di legge di cui all'art.175 comma 2, cod. proc. pen. (nella versione ante 2014).

La decisione impugnata, pur da ritenersi esaustiva sul tema della regolarità formale del titolo esecutivo (non potendo trovare applicazione la disciplina dell'art. 670 cod. proc. pen.) non realizza una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità e relativi alla verifica del profilo della effettiva conoscenza del iM processo e della decisione che lo definisce, ai fini previsti dal previgente art. 175 cod. proc. pen. 4.3.1.

In particolare, va affermato che nessuna delle singole situazioni procedimentali descritte dal giudice della esecuzione nelle tre procedure in questione consentono di affermare - con la dovuta certezza - che la'scelta dell'Amati di non comparire in udienza possa qualificarsi in termini di rinunzia implicita, assistita - come necessario - dalla effettiva conoscenza dell'addebito e della data e del luogo di giudizio, essendo stato notificato in tutti i casi il decreto di citazione in forme 'legali' che non assicurano il prodursi dell'effetto conoscitivo in capo al destinatario.

Tanto premesso va rilevato che il profilo argomentativo carente della decisione è rappresentato - data la consapevolezza di quanto detto sopra - dal 'trasferimento' sull'Amati, sì da derivarne condotta colposa idonea a negare il rimedio, di un obbligo di attivazione (comunicazione della variazione, mantenimento dei contatti con il difensore di ufficio) al fine di seguire lo sviluppo di procedimenti da lui appresi solo in fase embrionale.

4.3.2. Su tali aspetti, vigente la disciplina del giudizio contumaciale, con eventuale 'correttivo' rappresentato dalla restituzione nel termine per proporre impugnazione, è stato affermato da questa Corte, con -orientamento condiviso dal Collegio, che, in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze (da ultimo, Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Luraschi, Rv. 279641).

Ciò, perché, nella costruzione espressiva della disposizione (nel testo previgente) dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ciò che rileva è il profilo della effettiva conoscenza del procedimento, sì da qualificare con certezza la rinunzia (tacita) a comparire in termini di volontarietà.

La verifica di simili aspetti è rimessa alla autorità giudiziaria, senza alcuna imposizione alla parte istante di oneri dimostrativi.

Per tale ragione, come si osserva nel precedente citato, "[..] pur a voler ammettere che vi fu negligenza dell'imputato, il quale, dichiarato o eletto domicilio presso la convivente more uxorio, non si premurò di avvertire l'Autorità giudiziaria procedente della sopravvenuta inadeguatezza del domicilio, il Tribunale avrebbe comunque dovuto verificare, sulla base delle risultanze in atti e valutato ogni aspetto a tal fine rilevante tra (217 cui anche l'esistenza di un mandato difensivo fiduciario, se il condannato contumaciale, oltre che negligente per l'omessa comunicazione di una sopravvenuta inadeguatezza del domicilio, avesse comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento.

Nessun onere, se non di mera allegazione di fatti rilevanti, incombeva sul condannato contumaciale, spettando invece all'Autorità giudiziaria la verifica puntuale dell'eventuale sussistenza di condizioni che dessero contezza dell'effettività della non conoscenza [...]".

Si tratta, pertanto, di un inquadramento in diritto dei contenuti della valutazione giurisdizionale che va qui ribadito, anche alla luce delle precisazioni relative alla esaustività (negata) dell'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen. al fine di ritenere - per ciò solo - realizzata la conoscenza effettiva del processo (aspetto che rileva nel caso in esame per il titolo rappresentato dalla decisione emessa dal Tribunale di Mantova), precisazioni espresse dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01) lì dove hanno specificato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Analogamente, militano nel senso della necessaria verifica «in concreto» della effettiva conoscenza del processo, senza semplificazioni probatorie correlate alla disciplina della notificazione degli atti in forme che non assicurano il contatto diretto con l'interessato, le affermazioni - sia pure riferite all'istituto dell'assenza, ma con uguale logica di fondo - contenute nel successivo arresto delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01), secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

5. Va pertanto ritenuta non esaustiva la verifica della effettiva conoscenza del processo in capo all'Amati, compiuta, ai fini di cui all'art.175 co.2 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione nei tre casi di giudizi contumaciali oggetto dell'incidente esecutivo.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso, anche, per necessaria conseguenza logica, in riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena (che si fonda su una delle decisioni oggetto di necessaria rivalutazione), con rinvio per nuovo giudizio - su tali punti - alla Corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto delle istanze di non esecutività delle sentenze del Tribunale di Mantova in data 22 ottobre 2002, del Tribunale di Verona in data 20 febbraio 2009 e della Corte di Appello di Bologna in data 19 dicembre 2017, nonché alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Mantova in data 22 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ssatite le conclusioni del PG r Aia. ()LA_ cAsw. eekt (-5) ..*J-19-et ) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa in data 8 luglio 2020 la Corte di Appello di Bologna - quale giudice della esecuzione - ha emesso le seguenti statuizioni nella procedura esecutiva riguardante [OSCURATO:PERSONA]: a) sono state respinte le istanze tese a contestare la esecutività di quattro titoli rappresentati dalle decisioni emesse dal Tribunale di Mantova in data 22 ottobre 2002, dal Tribunale di Lucca in data 14 novembre 2007, dal Tribunale di Verona in data 20 febbraio 2009 dalla Corte di Appello di Bologna in data 19 dicembre 2017; b) è stata accolta la domanda introdotta dal Pubblico Ministero, tesa alla revoca della sospensione condizionale della pena - concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in ragione della sopravvenuta decisione emessa dal Tribunale di Verona - ed alla revoca dell'indulto. 2. In motivazione, quanto al tema della regolare formazione del titolo esecutivo e alla sua concreta eseguibilità (anche in riferimento al tema della effettiva conoscenza del processo in capo ad Amati, con eventuale restituzione nel termine per proporre impugnazione) si afferma che: - quanto alla sentenza del Tribunale di Mantova (giudizio contumaciale), l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato a mani proprie e il decreto di citazione, così come la sentenza, era stato notificato al difensore di ufficio, anche come domiciliatario; - quanto alla sentenza del Tribunale di Lucca (giudizio in assenza), era intervenuta nella fase iniziale del procedimento l'elezione di domicilio; - quanto alla sentenza del Tribunale di Verona (giudizio contumaciale), vi era stata identificazione dell'Amati con elezione di domicilio e le successive notifiche erano state eseguite con consegna al difensore di ufficio per sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto; - quanto alla sentenza della Corte di Appello di Bologna (giudizio contumaciale), vi era stata elezione di domicilio, più precisamente la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso tale difensore. A seguito di rinunzia al mandato veniva nominato un difensore di ufficio. La Corte di Appello evidenzia che in tutti i casi prima elencati - in presenza della certa conoscenza della esistenza del procedimento - sussistono profili di colpa dell'Amati che impediscono di accogliere la domanda di restituzione nel termine (in particolare, la violazione dell'obbligo di rendere edotta l'autorità procedente della variazione del domicilio eletto o la mancata attivazione circa la conoscenza degli sviluppi del procedimento).3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 3.1. Al primo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova. Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse. Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione. In particolare, si evidenzia che, essendo stato notificato (pur in presenza di avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio), l'avviso di conclusione delle indagini a mani proprie, la posteriore notifica del decreto di citazione e della sentenza contumaciale al difensore di ufficio non ha posto correttamente l'imputato nelle condizioni di conoscere data e luogo di celebrazione del giudizio e data di emissione della sentenza. 3.2. Al secondo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Verona. Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse. Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione. In particolare, si evidenzia che l'elezione di domicilio (posteriormente ritenuta inidonea con notifiche degli atti di instaurazione del contraddittorio al difensore di ufficio) era avvenuta in occasione di un mero verbale di identificazione che non conteneva alcun riferimento preciso ai fatti oggetto di indagine. 3.3. Al terzo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca. Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse. Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo e della decisione. Si rappresenta in particolare che a fronte della intervenuta elezione di domicilio, la posteriore inidoneità è dipesa dall'avvenuta ammissione dell'Amati alla misura dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art.94 d.P.'R. 9 ottobre 1990, n. 309„fatto che poteva essere agevolmente verificato dall'autorità procedente. 3.4. Al quarto motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (artt.670 e 175 cod. proc. pen.) in riferimento al diniego della domanda di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna. Vengono riepilogate le circostanze processuali di interesse. Si afferma, in sintesi, che Amati non ha posto in essere condotte colpose che hanno influito sulla mancata conoscenza del processo. Si evidenzia in particolare che l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia 3 v non poteva essere ritenuta utile indicatore al fine di sostenere I conoscenza del processo proprio in ragione della condotta tenuta del difensore in termini di rinunzia al mandato. Inoltre la elezione di domicilio, effettuata presso il difensore di fiducia, era da ritenersi valida anche dopo la rinunzia al mandato e, ciò nonostante, le notifiche sono state eseguite presso il difensore di ufficio posteriormente nominato. Anche in tal caso si rappresenta l'incolpevole condotta dell'Amati che, nel periodo di interesse, risultava in affidamento terapeutico. 3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena. La critica riguarda l'esistenza della annotazione del beneficio al momento di emissione della sentenza individuata quale titolo per la revoca. 4. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si passa ad esporre. 4.1. Va preliminarmente operata una distinzione tra i titoli esecutivi derivanti da un giudizio contumaciale (sentenze emesse dal Tribunale di Mantova, dal Tribunale di Verona e dalla Corte di Appello di Bologna) e il titolo rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lucca. 4.2. In riferimento alla statuizione da ultima indicata, risulta che il giudizio, ratione temporis, si è celebrato nella vigenza delle disposizioni (dettate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67) in tema di assenza. Da ciò deriva che erroneamente la domanda dell'Amati è stata introdotta in riferimento alla cornice normativa di cui agli articoli 670 e 175 cod. proc. pen., dovendo trovare applicazione - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione Lovric - il diverso istituto della rescissione del giudicato (attualmente previsto e disciplinato all'art.6297bis cod. proc. pen.). Le doglianze esposte dall'Amati hanno infatti ad oggetto la ritualità della dichiarazione di assenza in riferimento alla prospettata 'debolezza' del sottostante indicatore di conoscenza effettiva del procedimento e del processo. Ma si tratta di un aspetto che non può trovare ingresso in sede esecutiva né ai sensi della previsione di legge di cui all'art. 670 cod. proc. pen., né ai sensi del novellato (dalla legge n.67 del 2014) art. 175 cod. proc. pen. Sul punto, come si è detto, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 15498 del 26.11.2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), con orientamento condiviso dal Collegio, hanno affermato che anche eventuali nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Il tema introdotto dall'Amati tramite l'incidente esecutivo - quanto alla decisione emessa dal Tribunale di Lucca - è dunque integralmente riconducibile, sul piano della selezione dei rimedi processuali, alla disciplina della rescissione, né la domanda difensiva può essere riqualificata, avendo la rescissione natura di mezzo straordinario di impugnazione della sentenza (come ribadito dalle Sezioni Unite nel citato arresto del 2020). Su tale punto il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.3. In riferimento ai tre titoli derivanti da giudizi celebrati vigente la disciplina antecedente del giudizio contumaciale il ricorso è - per converso - fondato, in riferimento alla previsione di legge di cui all'art.175 comma 2, cod. proc. pen. (nella versione ante 2014). La decisione impugnata, pur da ritenersi esaustiva sul tema della regolarità formale del titolo esecutivo (non potendo trovare applicazione la disciplina dell'art. 670 cod. proc. pen.) non realizza una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità e relativi alla verifica del profilo della effettiva conoscenza del iM processo e della decisione che lo definisce, ai fini previsti dal previgente art. 175 cod. proc. pen. 4.3.1. In particolare, va affermato che nessuna delle singole situazioni procedimentali descritte dal giudice della esecuzione nelle tre procedure in questione consentono di affermare - con la dovuta certezza - che la'scelta dell'Amati di non comparire in udienza possa qualificarsi in termini di rinunzia implicita, assistita - come necessario - dalla effettiva conoscenza dell'addebito e della data e del luogo di giudizio, essendo stato notificato in tutti i casi il decreto di citazione in forme 'legali' che non assicurano il prodursi dell'effetto conoscitivo in capo al destinatario. Tanto premesso va rilevato che il profilo argomentativo carente della decisione è rappresentato - data la consapevolezza di quanto detto sopra - dal 'trasferimento' sull'Amati, sì da derivarne condotta colposa idonea a negare il rimedio, di un obbligo di attivazione (comunicazione della variazione, mantenimento dei contatti con il difensore di ufficio) al fine di seguire lo sviluppo di procedimenti da lui appresi solo in fase embrionale. 4.3.2. Su tali aspetti, vigente la disciplina del giudizio contumaciale, con eventuale 'correttivo' rappresentato dalla restituzione nel termine per proporre impugnazione, è stato affermato da questa Corte, con -orientamento condiviso dal Collegio, che, in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze (da ultimo, Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Luraschi, Rv. 279641). Ciò, perché, nella costruzione espressiva della disposizione (nel testo previgente) dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ciò che rileva è il profilo della effettiva conoscenza del procedimento, sì da qualificare con certezza la rinunzia (tacita) a comparire in termini di volontarietà. La verifica di simili aspetti è rimessa alla autorità giudiziaria, senza alcuna imposizione alla parte istante di oneri dimostrativi. Per tale ragione, come si osserva nel precedente citato, "[..] pur a voler ammettere che vi fu negligenza dell'imputato, il quale, dichiarato o eletto domicilio presso la convivente more uxorio, non si premurò di avvertire l'Autorità giudiziaria procedente della sopravvenuta inadeguatezza del domicilio, il Tribunale avrebbe comunque dovuto verificare, sulla base delle risultanze in atti e valutato ogni aspetto a tal fine rilevante tra (217 cui anche l'esistenza di un mandato difensivo fiduciario, se il condannato contumaciale, oltre che negligente per l'omessa comunicazione di una sopravvenuta inadeguatezza del domicilio, avesse comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento. Nessun onere, se non di mera allegazione di fatti rilevanti, incombeva sul condannato contumaciale, spettando invece all'Autorità giudiziaria la verifica puntuale dell'eventuale sussistenza di condizioni che dessero contezza dell'effettività della non conoscenza [...]". Si tratta, pertanto, di un inquadramento in diritto dei contenuti della valutazione giurisdizionale che va qui ribadito, anche alla luce delle precisazioni relative alla esaustività (negata) dell'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen. al fine di ritenere - per ciò solo - realizzata la conoscenza effettiva del processo (aspetto che rileva nel caso in esame per il titolo rappresentato dalla decisione emessa dal Tribunale di Mantova), precisazioni espresse dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01) lì dove hanno specificato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Analogamente, militano nel senso della necessaria verifica «in concreto» della effettiva conoscenza del processo, senza semplificazioni probatorie correlate alla disciplina della notificazione degli atti in forme che non assicurano il contatto diretto con l'interessato, le affermazioni - sia pure riferite all'istituto dell'assenza, ma con uguale logica di fondo - contenute nel successivo arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01), secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. 5. Va pertanto ritenuta non esaustiva la verifica della effettiva conoscenza del processo in capo all'Amati, compiuta, ai fini di cui all'art.175 co.2 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione nei tre casi di giudizi contumaciali oggetto dell'incidente esecutivo. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, anche, per necessaria conseguenza logica, in riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena (che si fonda su una delle decisioni oggetto di necessaria rivalutazione), con rinvio per nuovo giudizio - su tali punti - alla Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto delle istanze di non esecutività delle sentenze del Tribunale di Mantova in data 22 ottobre 2002, del Tribunale di Verona in data 20 febbraio 2009 e della Corte di Appello di Bologna in data 19 dicembre 2017, nonché alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Mantova in data 22 ottobre
Sentenza Cassazione n. 38347/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris