CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 29935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 29 novembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in parziale accogiimento dell'istanza di riesame, ha annullato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rende, limitatamente al reato di cui al capo 37, confermandola, invece, per il reato di cui al capo 23. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla -itenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione del reato quadro indiziario. 2. Con memoria del 17/4/2023 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 3 maggio 2023 Il Consigliere estenso e Il P