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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27629/2023

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oni scritte.

FATTO 1.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e I.S.F.O.L. nel periodo dal 1.9.2003 31.12.2007, nonché il diritto della lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di 3° livello del CCNL Enti di ricerca con decorrenza dal 1.4.2005 e allacorresponsione delle differenze di retribuzione, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione degli interessi sulle suddette differenze retributive.

2. Ai fini della qualificazione del rapporto, la Corte territoriale condivideva la valorizzazione, da parte del primo giudice, della genericità dei contratti di incarico, del compenso fisso corrisposto mensilmente, dell’assenza di qualsiasi auto-organizzazione o di rischio da parte della lavoratrice, dell’orario di lavoro corrispondente a quello dei dipendenti dell’Istituto, dello svolgimento di mansioni identiche a quelle dei dipendenti dell’Istituto e a quelle oggetto di successivo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della necessità di concordare i periodi di ferie con il datore di lavoro, nonché dello svolgimento di altre attività impiegatizie d’ordine, in aggiunta all’attività di ricerca.

3. Il giudice di appello riteneva che il diritto agli interessi sulle somme riconosciute a titolo di differenze retributive nei confronti di un datore di lavoro pubblico segue per legge alla condanna al pagamento delle differenze di retribuzione.4.

Avversotale sentenza I.N.A.P.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Istituto denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Censura l’interpretazione dei contratti di lavoro, lamentando che la Corte territoriale ha omesso di verificare l a sottoposizione della Parente ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi del datore di lavoro, ritenendo dirimente l’aspetto dell’etero organizzazione.

Evidenzia che il compenso era stato conv enuto in maniera complessiva, in relazione all’intero periodo di vigenza del rapporto; precisa che i contratt i avevano previsto solo la corresponsione di acconti periodici in relazione all’avanzamento delle prestazioni eseguite, sulla base d elle relazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi datoriali su i risultati di ricerca commissionati al collaboratore.

2. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutogeneriche le lettere di incarico.

Evidenzia l’omissione di ogni accertamento ai fini dell’attribuzione di un effetto utile alla clausola contrattuale riguardante l’oggetto del negozio giuridico tra le parti, lamentando lamancata disamina complessiva del testo negoziale, anche alla luce del comportamento delle parti.

3. Con il terzo motivo l’Istituto denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale ha erronea mente negato qualunque rilievo alla qualificazione del rapporto contenuta nelle clausole negoziali, a fronte del nomen iurisutilizzato nelle medesime.

4. Con il quarto motivo l’Istituto invoca l’effetto espansivo della cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. rispetto ai capi dipendenti della sentenza impugnata, compreso quello relativo al riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi sulle somme liquidate dal giudice di prime cure.

5. Va innanzitutto premesso che l’art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 ha aggiunto all’art. 10 del d. lgs. n. 150 del 2015 il comma 3-bis, secondo cui “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e all’INAPP”.

Gli effetti dell’accoglimento, da parte del Tribunale (sentenza n.10284/2013 pubblicata il 22.11.2013), della domanda giudiziale proposto dalla Parente nei confronti dell’I.S.F.O.L.si sono dunque automaticamente prodott i nei confronti dell’I.N.A.P.P.; il giudizio è stato infatti instaurato in data 26.09.2011 nei confronti dell’ente competente all’epoca dei fatti , mentre il c ambio di denominazione è avvenuto a decorrere dal 1.12.2016 (nelle more del giudizio di appello), edil presente giudizio di cassazione è stato proposto da I.N.A.P.P.

6. Ciò premesso, i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la presenza di molteplici e convergenti dati fattualiemersi anche in sede di prova testimoniale, rivelatori del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.La sentenza impugnataè dunque conform e al consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui l a qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016), e secondo cui l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto (Cass. n. 19568/2013; Cass.n. 13858/2009).

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

Si è inoltre chiarito che il giudizio relativo a lla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. qualora si proponga di criticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione) che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).L’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito censurabile nel giudizio di legittimità per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (Cass. n. 10745/2022); per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., il ricorrente per cassazione devedunque fare esplicito riferimento non soloalle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella contenuta nella sentenza impugnata (Cass. n. 4787/2023cit.; Cass. n. 9461/2021).

Alla luce di tali principi deve evidenziarsi chele prime tre censure, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass. n. 8053/2014), mirano ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale la Corte territoriale ha qualificato in termini di subordinazione i rapporti di collaborazioni intercorsi tra le parti.

La ricorrenteha inoltre indicato solo formalmente i criteri interpretativi violati, limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata.

7. Anche il quarto motivoè inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile la censura che denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculialla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass.21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923).

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per l’Istituto ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istitutoricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oni scritte. FATTO 1.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e I.S.F.O.L. nel periodo dal 1.9.2003 31.12.2007, nonché il diritto della lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di 3° livello del CCNL Enti di ricerca con decorrenza dal 1.4.2005 e allacorresponsione delle differenze di retribuzione, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione degli interessi sulle suddette differenze retributive. 2. Ai fini della qualificazione del rapporto, la Corte territoriale condivideva la valorizzazione, da parte del primo giudice, della genericità dei contratti di incarico, del compenso fisso corrisposto mensilmente, dell’assenza di qualsiasi auto-organizzazione o di rischio da parte della lavoratrice, dell’orario di lavoro corrispondente a quello dei dipendenti dell’Istituto, dello svolgimento di mansioni identiche a quelle dei dipendenti dell’Istituto e a quelle oggetto di successivo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della necessità di concordare i periodi di ferie con il datore di lavoro, nonché dello svolgimento di altre attività impiegatizie d’ordine, in aggiunta all’attività di ricerca. 3. Il giudice di appello riteneva che il diritto agli interessi sulle somme riconosciute a titolo di differenze retributive nei confronti di un datore di lavoro pubblico segue per legge alla condanna al pagamento delle differenze di retribuzione.4. Avversotale sentenza I.N.A.P.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo l’Istituto denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Censura l’interpretazione dei contratti di lavoro, lamentando che la Corte territoriale ha omesso di verificare l a sottoposizione della Parente ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi del datore di lavoro, ritenendo dirimente l’aspetto dell’etero organizzazione. Evidenzia che il compenso era stato conv enuto in maniera complessiva, in relazione all’intero periodo di vigenza del rapporto; precisa che i contratt i avevano previsto solo la corresponsione di acconti periodici in relazione all’avanzamento delle prestazioni eseguite, sulla base d elle relazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi datoriali su i risultati di ricerca commissionati al collaboratore. 2. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutogeneriche le lettere di incarico. Evidenzia l’omissione di ogni accertamento ai fini dell’attribuzione di un effetto utile alla clausola contrattuale riguardante l’oggetto del negozio giuridico tra le parti, lamentando lamancata disamina complessiva del testo negoziale, anche alla luce del comportamento delle parti. 3. Con il terzo motivo l’Istituto denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale ha erronea mente negato qualunque rilievo alla qualificazione del rapporto contenuta nelle clausole negoziali, a fronte del nomen iurisutilizzato nelle medesime. 4. Con il quarto motivo l’Istituto invoca l’effetto espansivo della cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. rispetto ai capi dipendenti della sentenza impugnata, compreso quello relativo al riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi sulle somme liquidate dal giudice di prime cure. 5. Va innanzitutto premesso che l’art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 ha aggiunto all’art. 10 del d. lgs. n. 150 del 2015 il comma 3-bis, secondo cui “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e all’INAPP”. Gli effetti dell’accoglimento, da parte del Tribunale (sentenza n.10284/2013 pubblicata il 22.11.2013), della domanda giudiziale proposto dalla Parente nei confronti dell’I.S.F.O.L.si sono dunque automaticamente prodott i nei confronti dell’I.N.A.P.P.; il giudizio è stato infatti instaurato in data 26.09.2011 nei confronti dell’ente competente all’epoca dei fatti , mentre il c ambio di denominazione è avvenuto a decorrere dal 1.12.2016 (nelle more del giudizio di appello), edil presente giudizio di cassazione è stato proposto da I.N.A.P.P. 6. Ciò premesso, i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la presenza di molteplici e convergenti dati fattualiemersi anche in sede di prova testimoniale, rivelatori del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.La sentenza impugnataè dunque conform e al consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui l a qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016), e secondo cui l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto (Cass. n. 19568/2013; Cass.n. 13858/2009). Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Si è inoltre chiarito che il giudizio relativo a lla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. qualora si proponga di criticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione) che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).L’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito censurabile nel giudizio di legittimità per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (Cass. n. 10745/2022); per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., il ricorrente per cassazione devedunque fare esplicito riferimento non soloalle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella contenuta nella sentenza impugnata (Cass. n. 4787/2023cit.; Cass. n. 9461/2021). Alla luce di tali principi deve evidenziarsi chele prime tre censure, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass. n. 8053/2014), mirano ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale la Corte territoriale ha qualificato in termini di subordinazione i rapporti di collaborazioni intercorsi tra le parti. La ricorrenteha inoltre indicato solo formalmente i criteri interpretativi violati, limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata. 7. Anche il quarto motivoè inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile la censura che denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculialla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass.21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923). 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per l’Istituto ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istitutoricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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