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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32130/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità per ildelitto di tentata estorsione, è inammissibile poiché, pur deducendo violazione dilegge e vizio di motivazione, sollecita in realtà una rivalutazione del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità; è infatti preclusa alla Corte dicassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione el'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile ildenunciato vizio motivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato allaverifica dell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendoconsentito alla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito(Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamentosanzionatorio, è parimenti inammissibile in quanto la determinazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispetto deicriteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne consegue che è inammissibile lacensura volta a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamentosanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorrettada motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nel caso di specie,avendo la Corte di appellodato conto, con argomentazione logica egiuridicamente corretta, che la gravità della condotta e i precedenti penalidell’ imputato non consentivano ulteriori mitigazioni del trattamentosanzionatorio;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimessoal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; la censura è, comunque,manifestamente infondata poiché la Corte di appello si è attenuta al principiosecondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenutoa esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendovalorizzare quelli ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133cod. pen., ovvero la mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), avendo valorizzato l'assenza dielementi positivi, la gravità della condotta e la personalità dell'imputato, gravatoda precedenti penali specifici, anche recenti;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità per ildelitto di tentata estorsione, è inammissibile poiché, pur deducendo violazione dilegge e vizio di motivazione, sollecita in realtà una rivalutazione del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità; è infatti preclusa alla Corte dicassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione el'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile ildenunciato vizio motivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato allaverifica dell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendoconsentito alla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamentosanzionatorio, è parimenti inammissibile in quanto la determinazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispetto deicriteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne consegue che è inammissibile lacensura volta a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamentosanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorrettada motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nel caso di specie,avendo la Corte di appellodato conto, con argomentazione logica egiuridicamente corretta, che la gravità della condotta e i precedenti penalidell’ imputato non consentivano ulteriori mitigazioni del trattamentosanzionatorio;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimessoal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; la censura è, comunque,manifestamente infondata poiché la Corte di appello si è attenuta al principiosecondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenutoa esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendovalorizzare quelli ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133cod. pen., ovvero la mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), avendo valorizzato l'assenza dielementi positivi, la gravità della condotta e la personalità dell'imputato, gravatoda precedenti penali specifici, anche recenti;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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