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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2023

Cassazione n. 51370/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25712/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria del 23 ottobre 2023; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, là dove si dà conto, fra l'altro, della negativa personalità dell'imputato che ha riportato condanna per reato della medesima indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25712/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria del 23 ottobre 2023; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, là dove si dà conto, fra l'altro, della negativa personalità dell'imputato che ha riportato condanna per reato della medesima indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10
Sentenza Cassazione n. 51370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris