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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11136/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28.4.2022 il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), su richiesta del difensore, munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 650 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione ai fatti di reato a lui ascritti;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice ha omesso alcuni passaggi fondamentali nella determinazione della pena da diminuire, aggiungendo che tale prassi non contempla la pena sospesa.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione concordata della pena non è consentito qualora si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez.

E, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01; ed ancora, è inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28.4.2022 il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), su richiesta del difensore, munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 650 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione ai fatti di reato a lui ascritti; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice ha omesso alcuni passaggi fondamentali nella determinazione della pena da diminuire, aggiungendo che tale prassi non contempla la pena sospesa. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione concordata della pena non è consentito qualora si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. E, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01; ed ancora, è inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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