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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26239/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PAGLIARO Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 18/06/2025 dal Tribunale di Pistoiavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 18/06/2025, il Tribunale di Pistoia ha assolto PAGLIAROAlessandro dal reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lui ascritto con riferimentoall’omessa comunicazione, in sede di richiesta di ammissione al beneficio delreddito di cittadinanza, di essere destinatario di misure cautelari personali.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPistoia, deducendo violazione di legge.

Si censura l’assunto del Tribunale secondocui l’unica situazione penalmente rilevante sarebbe la sottoposizione a misuracustodiale in carcere, perché in contrasto con il tenore dell’art. 2 d.l. n. 4, che nondistingue – nell’individuazione dei requisiti per fruire dell’erogazione del beneficio– tra le varie misure cautelari.3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente illustrato –come invece richiesto perché l’omissione assuma rilievo, secondo l’interpretazioneaccolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte – in quali termini l’omissioneaveva inciso sulla percezione del reddito di cittadinanza da parte del PAGLIARO.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. l ricorso è infondato.2.

Devono invero essere condivise le considerazioni del Procuratore Generale,imperniate sul noto intervento “selettivo” delle dichiarazioni penalmente rilevanti,operato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «integrano ildelitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, inlegge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenutenell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo sefunzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misurasuperiore a quella di legge» (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv.285435 – 01).La decisione del Tribunale di Pistoia si è mossa in tale prospettiva, recependol’indicazione del teste secondo cui l’omessa indicazione dell’applicazione degliarresti domiciliari non aveva avuto influenza sulla misura dell’erogazione delbeneficio in favore del PAGLIARO (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).La tesi del P.M. ricorrente, volta a ritenere ininfluente la tipologia di misuranon dichiarata, non sembra porsi (pur trovando forse spunti a sostegno in Sez. 3,n. 24419 del 21/02/2025, Pantò, Rv. 288397 – 01) in linea con l’impiantoricostruttivo delineato dal [OSCURATO:PERSONA].È anzi opportuno porre in evidenza che questa Sezione, nella materia che quirileva, ha ulteriormente precisato che «in tema di false dichiarazioni finalizzateall'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l.28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione,nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, escludeesplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte diquest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit.,in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle‘informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio’»(Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 – 01).3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PAGLIARO Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 18/06/2025 dal Tribunale di Pistoiavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 18/06/2025, il Tribunale di Pistoia ha assolto PAGLIAROAlessandro dal reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lui ascritto con riferimentoall’omessa comunicazione, in sede di richiesta di ammissione al beneficio delreddito di cittadinanza, di essere destinatario di misure cautelari personali.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPistoia, deducendo violazione di legge. Si censura l’assunto del Tribunale secondocui l’unica situazione penalmente rilevante sarebbe la sottoposizione a misuracustodiale in carcere, perché in contrasto con il tenore dell’art. 2 d.l. n. 4, che nondistingue – nell’individuazione dei requisiti per fruire dell’erogazione del beneficio– tra le varie misure cautelari.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente illustrato –come invece richiesto perché l’omissione assuma rilievo, secondo l’interpretazioneaccolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte – in quali termini l’omissioneaveva inciso sulla percezione del reddito di cittadinanza da parte del PAGLIARO.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. l ricorso è infondato.2. Devono invero essere condivise le considerazioni del Procuratore Generale,imperniate sul noto intervento “selettivo” delle dichiarazioni penalmente rilevanti,operato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «integrano ildelitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, inlegge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenutenell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo sefunzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misurasuperiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv.285435 – 01).La decisione del Tribunale di Pistoia si è mossa in tale prospettiva, recependol’indicazione del teste secondo cui l’omessa indicazione dell’applicazione degliarresti domiciliari non aveva avuto influenza sulla misura dell’erogazione delbeneficio in favore del PAGLIARO (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).La tesi del P.M. ricorrente, volta a ritenere ininfluente la tipologia di misuranon dichiarata, non sembra porsi (pur trovando forse spunti a sostegno in Sez. 3,n. 24419 del 21/02/2025, Pantò, Rv. 288397 – 01) in linea con l’impiantoricostruttivo delineato dal [OSCURATO:PERSONA].È anzi opportuno porre in evidenza che questa Sezione, nella materia che quirileva, ha ulteriormente precisato che «in tema di false dichiarazioni finalizzateall'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l.28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione,nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, escludeesplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte diquest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit.,in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle‘informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio’»(Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 – 01).3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
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