Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 623/1987
ECLI:IT:COST:1987:623
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto 3 giugno
1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U.
n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli
enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere
di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA].
Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della
sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno
1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre
1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il
quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti
sottoindicati operanti nella Regione Friuli - [OSCURATO:PERSONA], già
compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si
applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto
1978 n. 468:
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Ente zona industriale di Trieste;
istituti autonomi case popolari.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la
regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata
la materia del contendere.
Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione
degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della
legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio".
La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria
competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio [OSCURATO:PERSONA],
e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui
include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di
cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e
artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella
regione.
Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel
senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del
1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo
Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA], fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della
legge 4 agosto 1978 n. 468.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere
in relazione al ricorso indicato in epigrafe.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI