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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 623/1987

ECLI:IT:COST:1987:623
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA].

Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno 1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre 1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella Regione Friuli - [OSCURATO:PERSONA], già compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468: aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Ente zona industriale di Trieste; istituti autonomi case popolari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio [OSCURATO:PERSONA], e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella regione.

Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del 1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della legge 4 agosto 1978 n. 468.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso indicato in epigrafe.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno 1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre 1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella Regione Friuli - [OSCURATO:PERSONA], già compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468: aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Ente zona industriale di Trieste; istituti autonomi case popolari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio [OSCURATO:PERSONA], e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella regione. Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del 1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della legge 4 agosto 1978 n. 468. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso indicato in epigrafe. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 623/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris