CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 27058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per linammissibilità dei motivi di ricorso in punto di sussistenza del reato e di affermazione di responsabilità; stante la fondatezza del motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., ha concluso, invece, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con diretta applicazione della causa di non punibilità ad opera della Corte di legittimità; lette le memorie del 31/03/2023 e del 7/04/2023 con cui la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/06/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Il ricorrente, con due motivi, deduce: 1.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., a causa della mancanza di elementi di prova in ordine all'estraneità del ricorrente nel delitto presupposto ed alla consapevolezza dell'origine delittuosa della res al momento dell'acquisto e/o della ricezione, in quanto elementi necessari ai fini della sussistenza del reato. Infatti, la palese contraffazione e l'assenza di documenti sulla provenienza della merce provano la sussistenza del delitto presupposto, ma non escludono la partecipazione dell'imputato alla commissione dello stesso. Pertanto, la motivazione resa dalla Corte territoriale non risulta sufficiente e merita censura, poiché, in assenza di elementi di prova certi e positivi, ha fondato la responsabilità penale dell'imputato su «consolidate massime di comune esperienza» e nemmeno il richiamo al mero possesso di merce contraffatta può ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 648 cod. pen. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo del reato, non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza della provenienza illecita della res, poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello ed in mancanza di prova contraria, non può escludersi che l'imputato sapesse dell'origine delittuosa della merce per essere, proprio lui, l'autore del delitto presupposto; 1.2. violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il ricorrente non è mai stato dichiarato delinquente abituale, non ha mai commesso reati della stessa indole, né ha mai perpetrato reati con condotte plurime, abituali e reiterate né, tanto meno, annovera altri processi pendenti; la Corte di appello avrebbe negato la concessione del beneficio de quo, basandosi su ragioni ostative che non sono state provate in dibattimento e su un pregiudizio essendo «presumibile che il pervenuto, soggetto extracomunitario e, per quanto consta, privo di qualsivoglia attività lavorativa, sia abitualmente dedito alla commissione di consimili reati». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al motivo in ordine all'esclusione della causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/06/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Il ricorrente, con due motivi, deduce: 1.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., a causa della mancanza di elementi di prova in ordine all'estraneità del ricorrente nel delitto presupposto ed alla consapevolezza dell'origine delittuosa della res al momento dell'acquisto e/o della ricezione, in quanto elementi necessari ai fini della sussistenza del reato. Infatti, la palese contraffazione e l'assenza di documenti sulla provenienza della merce provano la sussistenza del delitto presupposto, ma non escludono la partecipazione dell'imputato alla commissione dello stesso. Pertanto, la motivazione resa dalla Corte territoriale non risulta sufficiente e merita censura, poiché, in assenza di elementi di prova certi e positivi, ha fondato la responsabilità penale dell'imputato su «consolidate massime di comune esperienza» e nemmeno il richiamo al mero possesso di merce contraffatta può ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 648 cod. pen. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo del reato, non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza della provenienza illecita della res, poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello ed in mancanza di prova contraria, non può escludersi che l'imputato sapesse dell'origine delittuosa della merce per essere, proprio lui, l'autore del delitto presupposto; 1.2. violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il ricorrente non è mai stato dichiarato delinquente abituale, non ha mai commesso reati della stessa indole, né ha mai perpetrato reati con condotte plurime, abituali e reiterate né, tanto meno, annovera altri processi pendenti; la Corte di appello avrebbe negato la concessione del beneficio de quo, basandosi su ragioni ostative che non sono state provate in dibattimento e su un pregiudizio essendo «presumibile che il pervenuto, soggetto extracomunitario e, per quanto consta, privo di qualsivoglia attività lavorativa, sia abitualmente dedito alla commissione di consimili reati». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al motivo in ordine all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 1. Il primo motivo relativo alla mancanza degli elementi necessari ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, in particolare, dell'estraneità dell'imputato alla commissione del delitto presupposto, è inammissibile poiché non specificamente dedotto con l'atto di appello, ove si censurò unicamente l'assenza di prova del fine di profitto (profilo non riproposto col presente ricorso). Peraltro, sul punto, può richiamarsi il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014 , Montesanti, Rv. 259428 - 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01), infatti «la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto occorre soltanto qualora quest'ultimo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile» (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure allegato alcun elemento a sostegno della doglianza, essendosi limitandosi a dichiarare per la prima volta con l'atto di ricorso che «nulla può escludere che l'odierno imputato abbia concorso alla commissione del delitto presupposto» (pag. 8 ricorso). Manifestamente infondata è la censura inerente all'elemento soggettivo del reato. Anzitutto perché basata sulla mera supposizione, indimostrata, che l'imputato abbia potuto concorrere nel delitto presupposto, finendo così per proporre, in questa sede, profili di merito non preventivamente sottoposti alla Corte territoriale e che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Inoltre, la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, «la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene» (Sez. 2, n. 13502 del 13/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239761 - 01). Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 1, n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718 - 01) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. 2. Fondato è il secondo motivo di ricorso concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito ha, infatti, richiamato, quale elemento ostativo, l'abitualità del comportamento desunta dallo status di extracomunitario dell'imputato privo di qualsivoglia attività lavorativa. Tale motivazione risulta, tuttavia, non solo meramente assertiva, in quanto non vi sono massime di esperienza che ricollegano alle condizioni sopra indicate una abituale propensione a commettere reati, ma contrasta con il chiaro dictum normativo che, nel precisare quando il comportamento è abituale, esige che il relativo giudizio sia rapportato al fatto commesso; risulta, inoltre, contraddittoria con il giudizio favorevole al contempo espresso ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Peraltro, dalla lettura delle decisioni di merito non emergono elementi di fatto che depongono per l'esclusione dei presupposti normativi in forza dei quali il giudice del merito, anche in conseguenza dell'ampliamento applicativo all'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., avrebbe potuto applicare la speciale causa di non punibilità; anzi dagli atti risulta che l'attenuante speciale si fonda sulla non ingente quantità di merce contraffatta; sull'assenza di precedenti penali dell'imputato, a favore del quale sono state concesse le attenuante generiche ed i benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale; ed infine, che la condotta non è stata definita abituale. Elementi, questi ultimi, che inducono il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione dell'art. 131-bis cod. pen. (sulla possibilità per la Corte di cassazione di ritenere la causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, vedi ex multis, Sez. 6, n. 36518 del 2020, Rodio, Rv. 280118 - 02; Sez. 4, n. 54809 del 18/10/2017, Conti, n.m.). A sostegno dell'applicabilità nel caso in esame direttamente ad opera del Collegio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., può richiamarsi l'orientamento espresso da Sez. 2, n. 43068 del 13/10/2021, avente ad oggetto fattispecie relativa ad una ricettazione lieve, relativa ad un numero di beni contraffatti esiguo, pari a nove paia di scarpe. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art