CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Pozzuoli (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1142/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 99, 337 cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione sulla responsabilità e sulla determinazione della pena;che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d la cassa delle ammende. Così deciso 9 mar