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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01637/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5519/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ancona, [OSCURATO:PERSONA], n. 170, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1437/2021 depositata il 11/11/2021.

Ric. 2022n. 5519 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanze- ingiunzione, relative a sanzioni amministrative per l’emissione di n. 6 assegni senza provvista e di n. 2 assegni senza autorizzazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma si è costituita senza depositare controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): artt. 1 e 2 L. n. 386/1990, art. 3, L. n. 689/1981, artt. 161, co. 6, 168, 173, 184 L.F. e 116 c.p.c.”.

Deducono che il mancato pagamento degli assegni da parte del Giacchetti, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sarebbe stato inevitabile, posto che la società aveva presentato domanda di concordato preventivo il 28.11.2014, ragion per cui i titoli, emessi in precedenza con data in bianco a garanzia del futuro pagamento di forniture di merci, Ric. 2022n. 5519 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- non avrebbero potuto essere onorati ai sensi degli artt. 168 e 184 L.F. [OSCURATO:PERSONA], quindi, continuano i ricorrenti, sarebbe stato in assoluta buona fede circa la correttezza e liceità della propria condotta, in quanto il pagamento degli assegni non avrebbe potuto che avvenire in violazione delle norme sul concordato preventivo e sulla par condicio creditorum , ed avrebbe provocato, ai sensi dell’art. 173 L.F., l’inammissibilità della domanda di concordato, con conseguente declaratoria di fallimento della società.

Rilevano infine i ricorrenti che i creditori degli assegni erano stati regolarmente inseriti nell’elenco dei creditori concorsuali, ed erano stati invitati, seppur invano, a non presentare all’incasso i titoli.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le rationes decidendidella sentenza impugnata, che non vengono attinte da alcuna specifica censura.

Il Tribunale ha innanzitutto accertato che gli assegni era stati emessi in epoca posteriore alla presentazione, in data 28.11.2014, della domanda di concordato, risultando appunto emessi tra il 30.11.2014 e il 05.01.2015.

Il Tribunale ha poi considerato non provata la circostanza che i titoli fossero stati rilasciati in bianco in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato, a garanzia del futuro pagamento di forniture di merci, “non avendo la odierna appellante mai depositato le fatture indicate nei capitoli di prova orale che erano stati formulati in I grado con conseguente inammissibilità della predetta prova testimoniale né mai dedotto quando e a chi gli assegni sarebbero stati consegnati senza la indicazione della data” (così a pag. 12 di sentenza).

Orbene, tale ragione della Ric. 2022n. 5519 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- decisione, di per sé sola idonea a motivare il rigetto dell’opposizione, non risulta oggetto di alcuna specifica censura.

Il giudice di seconde cure ha altresì osservato che la circostanza dedotta dagli opponenti era in ogni caso irrilevante, in quanto la colpa del Giacchetti sarebbe stata comunque sussistente, e si sarebbe sostanziata nella assunzione del rischio, con l’emissione degli assegni in bianco, della sopravvenienza di circostanze che avrebbero potuto comportare il difetto di provvista e/o di autorizzazione al momento della presentazione dei titoli.

Anche tale ratio decidendi, di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell’opposizione, non è stata attinta con alcuna specifica censura.

Da ultimo, il Tribunale ha osservato che, ai fini del perfezionamento degli illeciti amministrativi contestati, sono del tutto irrilevanti le vicende relative al rapporto sostanziale sottostante; che l’autore degli illeciti deve essere individuato nel Giacchetti, quale persona fisica autrice materiale del fatto (mentre la società dal medesimo rappresentata risponde come obbligata in solido) e che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 L. n. 386/1990, le sanzioni non si applicano se il traente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Il giudice di seconde cure ha dunque concluso che, al fine di evitare la sanzione, il pagamento avrebbe potuto essere effettuato dall’autore materiale dell’illecito, cioè appunto dal Giachetti, soggetto autonomo e distinto dalla Orto conserviera [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale la presentazione della domanda di concordato da parte della società non era di alcun ostacolo (posto, peraltro, che la domanda di concordato non aveva comunque fatto venir meno l’illecito).

Ric. 2022n. 5519 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- Anche tale ragione della decisione non è stata colta da specifiche censure, ritenuto che il ricorso è incentrato sulla dedotta impossibilità della società – e non del Giacchetti in proprio quale autore dell’illecito contestato - di effettuare il pagamento degli assegni dopo la presentazione della domanda di concordato.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. 5.Il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimatacostituitasi in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5519/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ancona, [OSCURATO:PERSONA], n. 170, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1437/2021 depositata il 11/11/2021. Ric. 2022n. 5519 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanze- ingiunzione, relative a sanzioni amministrative per l’emissione di n. 6 assegni senza provvista e di n. 2 assegni senza autorizzazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma si è costituita senza depositare controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): artt. 1 e 2 L. n. 386/1990, art. 3, L. n. 689/1981, artt. 161, co. 6, 168, 173, 184 L.F. e 116 c.p.c.”. Deducono che il mancato pagamento degli assegni da parte del Giacchetti, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sarebbe stato inevitabile, posto che la società aveva presentato domanda di concordato preventivo il 28.11.2014, ragion per cui i titoli, emessi in precedenza con data in bianco a garanzia del futuro pagamento di forniture di merci, Ric. 2022n. 5519 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- non avrebbero potuto essere onorati ai sensi degli artt. 168 e 184 L.F. [OSCURATO:PERSONA], quindi, continuano i ricorrenti, sarebbe stato in assoluta buona fede circa la correttezza e liceità della propria condotta, in quanto il pagamento degli assegni non avrebbe potuto che avvenire in violazione delle norme sul concordato preventivo e sulla par condicio creditorum , ed avrebbe provocato, ai sensi dell’art. 173 L.F., l’inammissibilità della domanda di concordato, con conseguente declaratoria di fallimento della società. Rilevano infine i ricorrenti che i creditori degli assegni erano stati regolarmente inseriti nell’elenco dei creditori concorsuali, ed erano stati invitati, seppur invano, a non presentare all’incasso i titoli. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le rationes decidendidella sentenza impugnata, che non vengono attinte da alcuna specifica censura. Il Tribunale ha innanzitutto accertato che gli assegni era stati emessi in epoca posteriore alla presentazione, in data 28.11.2014, della domanda di concordato, risultando appunto emessi tra il 30.11.2014 e il 05.01.2015. Il Tribunale ha poi considerato non provata la circostanza che i titoli fossero stati rilasciati in bianco in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato, a garanzia del futuro pagamento di forniture di merci, “non avendo la odierna appellante mai depositato le fatture indicate nei capitoli di prova orale che erano stati formulati in I grado con conseguente inammissibilità della predetta prova testimoniale né mai dedotto quando e a chi gli assegni sarebbero stati consegnati senza la indicazione della data” (così a pag. 12 di sentenza). Orbene, tale ragione della Ric. 2022n. 5519 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- decisione, di per sé sola idonea a motivare il rigetto dell’opposizione, non risulta oggetto di alcuna specifica censura. Il giudice di seconde cure ha altresì osservato che la circostanza dedotta dagli opponenti era in ogni caso irrilevante, in quanto la colpa del Giacchetti sarebbe stata comunque sussistente, e si sarebbe sostanziata nella assunzione del rischio, con l’emissione degli assegni in bianco, della sopravvenienza di circostanze che avrebbero potuto comportare il difetto di provvista e/o di autorizzazione al momento della presentazione dei titoli. Anche tale ratio decidendi, di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell’opposizione, non è stata attinta con alcuna specifica censura. Da ultimo, il Tribunale ha osservato che, ai fini del perfezionamento degli illeciti amministrativi contestati, sono del tutto irrilevanti le vicende relative al rapporto sostanziale sottostante; che l’autore degli illeciti deve essere individuato nel Giacchetti, quale persona fisica autrice materiale del fatto (mentre la società dal medesimo rappresentata risponde come obbligata in solido) e che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 L. n. 386/1990, le sanzioni non si applicano se il traente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Il giudice di seconde cure ha dunque concluso che, al fine di evitare la sanzione, il pagamento avrebbe potuto essere effettuato dall’autore materiale dell’illecito, cioè appunto dal Giachetti, soggetto autonomo e distinto dalla Orto conserviera [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale la presentazione della domanda di concordato da parte della società non era di alcun ostacolo (posto, peraltro, che la domanda di concordato non aveva comunque fatto venir meno l’illecito). Ric. 2022n. 5519 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- Anche tale ragione della decisione non è stata colta da specifiche censure, ritenuto che il ricorso è incentrato sulla dedotta impossibilità della società – e non del Giacchetti in proprio quale autore dell’illecito contestato - di effettuare il pagamento degli assegni dopo la presentazione della domanda di concordato. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. 5.Il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimatacostituitasi in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale discussione. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
Decreto Cassazione n. 01637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris