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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31570/2022

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ente: -5- ORDINANZA sul ricorso 36532-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ‘NiéCCHI per procura speciale in calce all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - resistente - avverso la SENTENZA n. 2805/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Livorno, con sentenza del 7/5/2015, ha rigettato la domanda proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato in data 14/3/2013, per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di C. 143.740,00 quale corrispettivo per le prestazioni effettuate dalla società fallita in favore di quest'ultima, in regime di subappalto, per la ristrutturazione e la riconversione di un natante, denominato [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, precisamente, come esposto nell'ordine n. 07266/08 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], "la costruzione e il taglio di alluminio per sovrastrutture, portellone e modifica della scala BL 13".

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che Azimut aveva fornito la prova dell'avvenuta cessione del contratto e dell'accettazione da parte della ceduta [OSCURATO:PERSONA], per cui il rapporto contrattuale era ormai intercorrente tra quest'ultima e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la quale la stessa aveva convenuto la risoluzione del contratto (d'appalto), e, per altro verso, che, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla Azimut, che aveva lamentato la mancata esecuzione della specifica prestazione di cui era stato chiesto il pagamento fino al momento in cui era stata perfezionata la cessione del contratto, la Tika non aveva dimostrato la sua effettiva esecuzione, avendo articolato sul punto prove orali inammissibili perché generiche, con riferimento tanto alle prestazioni eseguite, quanto al periodo in cui i lavori sarebbero stati eseguiti, se si considera che tra Tika e Azimut era intercorso un contratto di subappalto che si era sviluppato dal 2006 al 2008 e che, pertanto, altre e diverse prestazioni era state rese per la conversione del medesimo natante.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito.

1.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed ha, pertanto, condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di C. 95.797,60, oltre accessori.

Ric. 2018 n. 36532 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022

1.5. La corte ha ritenuto, innanzitutto, che, sebbene sia pacifico che alla luce della scrittura privata del 14/7/2008 intercorsa tra Azimut e Exploration la commessa di cui al n. d'ordine 07266/08 del 30/4/2008 rientrava espressamente tra i contratti che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla propria committente [OSCURATO:PERSONA], non risulta, tuttavia, dimostrato che la ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia accettato tale cessione, non potendo a tal fine rilevare, come aveva invece affermato il tribunale, il fatto che la Tika avesse fatturato direttamente alla cessionaria: non solo non è dimostrato che la Tika abbia emesso la fattura n. 72/2008 (mai prodotta in giudizio dalla Azimut) nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] ma neppure che il bonifico effettuato in favore della Tika per C. 60.001,81 in relazione a tale fattura era stato tratto su un conto intestato alla cessionaria Exploration. 1.6.

D'altra parte, ha aggiunto la corte, anche a voler ritenere che il pagamento provenisse dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che questa aveva accettato di fatturare l'importo alla cessionaria che si era impegnata al pagamento.

1.7. In ogni caso, ha aggiunto la corte, proprio l'allegazione della società convenuta, secondo cui la cessionaria aveva effettuato un pagamento di C. 60.000,00 in data 31/7/2008 in relazione a quella specifica commessa, che si assume ceduta, dimostra che la prestazione oggetto del contratto "era già stata parzialmente eseguita", rimanendo, per contro, irrilevante, a fronte della mancata accettazione da parte della Tika della cessione del contratto, il fatto, invocato dalla convenuta, che, al momento della cessione, i lavori sul natante Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 non erano stati eseguiti e che il relativo contratto, in forza di quanto stabilito nella transazione del 14/7/2008 tra cedente e cessionaria, rimaneva, pertanto, a carico della committente.

1.8. Né è corretta, ha proseguito la corte, la statuizione con la quale il primo giudice aveva ritenuto indimostrata la prestazione resa dalla stessa sul natante: - intanto, l'inadempimento della Tika era stato eccepito solo al fine di dimostrare che alla data dell'avvenuta transazione la prestazione da parte dell'appaltatrice non era stata resa e, quindi, "al solo fine di dimostrare che quella commessa rientrava tra i contratti ceduti a Exploration"; - in secondo luogo, anche a voler ritenere che tale eccezione abbia avuto una portata più vasta, nel senso che la Tika non aveva evaso l'ordine neppure dopo la cessione, la stessa, oltre che generica, è contraddetta da due circostanze, e cioè, da un parte, l'asserito pagamento effettuato da Exploration per 60.000 euro, "fatto questo che necessariamente doveva presupporre una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta", e, dall'altra parte, la mancanza di altri rapporti di subappalto tra le parti in causa riguardanti il natante, per cui "i pagamenti effettuati ai dipendenti della fallita Tika dimostrano per l'appunto che le lavorazioni sul natante sono proseguite presso il cantiere [OSCURATO:PERSONA] di Livorno per tutto l'anno 2009 e che quindi la prestazione sul predetto natante (l'ultima residuata) afferente appunto alla commessa oggetto di giudizio era stata effettivamente resa".

1.9. Il fatto che Tika non sia stata in grado di dimostrare, con documenti, gli stati di avanzamento dei lavori e, quindi, l'ultimazione dei lavori si spiega con la circostanza che ne è stato dichiarato il fallimento mentre, ha aggiunto la corte, l'accordo intercorso tra le parti di cui all'allegato 4 della produzione della Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 curatela dimostra ulteriormente che il rapporto contrattuale tra Tika e Azimut relativo all'ultima sommessa sul natante in questione, alla data del 26/7/2010, era ancora in essere tra le parti perché "queste si riservavano di risolvere il contenzioso insorto in un successivo incontro".

1.10. Risulta, quindi, accertato, alla luce delle indicate prove documentali e logiche, che la prestazione era stata effettivamente resa da Tika e che non vi è prova dell'avvenuta accettazione da parte di Tika della cessione del contratto intercorsa tra la Azimut e la Exploration, anch'essa poi fallita.

1.11. La corte, quindi, decurtati i pagamenti che Azimut aveva eseguito in favore dei dipendenti della Tika per l'importo complessivo di C. 47.942,40, ha ritenuto che il credito del Fallimento nei confronti della Azimut ammontasse alla residua somma di C. 95.797,60, oltre accessori.

1.12. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 13/12/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

1.13. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con atto in data 28/10/2019, ha chiesto di poter partecipare alla discussione orale.

1.14. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, con motivazione solo apparente e manifestamente incomprensibile, ha paradossalmente ritenuto tanto la sussistenza del pagamento della somma di C. 60.000 ad opera di Exploration, traendone la prova presuntiva Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 dell'esecuzione sia pur parziale della prestazione dovute, quanto, al tempo stesso, l'insussistenza dell'avvenuta esecuzione di tale pagamento, per desumerne la mancata accettazione della cessione del contratto.

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, alla luce delle prove documentali e logiche emerse in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamente eseguito la prestazione dovuta, senza, tuttavia, esaminare i seguenti fatti storici: - la mancanza dei documenti contrattualmente previsti, come le fatture emesse dalla Tika a carico della Azimut, le ricevute bancarie a carico di quest'ultima, i certificati di avanzamento dei lavori e i documenti di accompagnamento e/o di trasporto relativi ai materiali che la Tika assume di aver fornito presso il cantiere Azimut di Livorno per la somma complessiva di C. 143.740,00; - il pagamento di C. 60.000,00, che, ove dimostrasse o presupponesse una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta, non risulta in alcun modo decurtato nella quantificazione della somma oggetto di condanna; - il riferimento contenuto nella transazione del 26/7/2010 ad altri contratti d'appalto perfezionati tra le parti, diversi da quello relativo alla motonave [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostra come il pagamento eseguito da Azimut in favore delle maestranze delle Tika riguarda omissioni retributive di quest'ultima relativamente a lavorazioni effettuate su commesse diverse da quella riguardante la motonave [OSCURATO:PERSONA]; - la transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non può dimostrare che la commessa sul predetto natante fosse ancora in essere tra le parti sia perché i lavori dedotti in citazione sarebbero stati eseguiti dal 2006 al Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 2008, sia perché, come emerge dal predetto accordo, l'ordine relativo alla motonave [OSCURATO:PERSONA] risulta annullato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui il correlato rapporto contrattuale non poteva essere di certo esistente due anni.

2.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo che la Tika non era stata in grado di dimostrare con documenti gli stati di avanzamento e quindi l'ultimazione dei lavori in ragione del fallimento dichiarato ai suoi danni, non ha considerato che la parte attrice, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione contabile o contrattuale che potesse fornire la prova delle lavorazioni e delle forniture che avrebbe eseguito e che il fallimento dichiarato a carico della stessa non comporta alcuna deroga all'art. 2697 c.c. e all'onere, che tale norma pone in capo a chi vuol far valere un diritto in giudizio, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

2.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il pagamento eseguito da Exploration per C. 60.000,00 non costituisce circostanza sintomatica del consenso di Tika alla cessione del contratto, senza, tuttavia, considerare che il consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto d'appalto può essere espresso anche in forma tacita e, in particolare, che il consenso a tale cessione può essere Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 ragionevolmente tratto proprio dal pagamento da parte del cessionario della fattura per i lavori appaltati.

3.1. Il primo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

3.2. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, sebbene fosse pacifico che la commessa di cui al n. d'ordine 07266/08 del 30/4/2008 rientrava tra i contratti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla propria committente [OSCURATO:PERSONA], non risultava, tuttavia, dimostrato in giudizio che la ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse accettato tale cessione.

3.3. La corte, in particolare, ha escluso che potesse a tal fine rilevare, come aveva invece affermato il tribunale, il fatto che la Tika avesse fatturato direttamente alla cessionaria, sul rilievo che, al contrario, non era stato dimostrato né che la Tika avesse emesso la fattura n. 72 del 2008 nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], né che il bonifico effettuato in favore della Tika per C. 60.001,81 era stato tratto su conto intestato alla cessionaria Exploration: tanto più che, ha aggiunto la corte, anche a voler ritenere che il pagamento provenisse dalla cessionaria, tale circostanza "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che aveva accettato di fatturare l'importo alla cessionaria che si era impegnata al pagamento.

3.4. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività Ric. 2018 n. 36532 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022 riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia, rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

3.5. L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

3.6. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.7. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto - prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè, tra i fatti costitutivi, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e, tra i fatti impeditivi, la sua dedotta cessione alla originaria committente) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio - per un verso, che la società esecutrice, poi fallita, aveva eseguito, sia Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 pure in parte, le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e, per altro verso, che la stessa non aveva accettato, neppure per comportamento concludente (la cui configurabilità, in astratto, non ha, tuttavia, escluso, tant'è che ha ritenuto come il pagamento di 60.000 euro eseguito dalla committente "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che quest'ultima aveva accettato di fatturare l'importo dovuto alla cessionaria che si era impegnata al pagamento), la cessione del contratto di subappalto stipulata tra l'originaria appaltatrice e la committente (proprietaria del natante).

3.8. Ed una volta affermato, in fatto, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso), che la Tika aveva effettivamente ed utilmente eseguito, sia pure in parte, le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che la stessa non ne aveva accettato la cessione alla originaria committente (a nulla, per contro, rilevando - una volta che tali fatti, in quanto rilevanti ai fini del giudizio, sono stati comunque esaminati dal giudice di merito - che, a dire della ricorrente, le prove raccolte in giudizio avrebbero deposto, in tutto o in parte, in senso contrario: cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che, sul punto, la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè l'affermazione dell'obbligo in capo alla società convenuta, quale subappaltatrice, del compenso dovuto al subappaltatore, che non ha accettato la cessione del relativo contratto alla Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 (originaria) committente (art. 1406 c.c.), per le opere e i lavori eseguiti in esecuzione dello stesso.

4.1. Il secondo ed il terzo motivo sono, invece, fondati, nei limiti che seguono.

4.2. La corte d'appello, infatti, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova delle prestazioni rese dalla stessa sul natante: ma, pur affermando che le prove (indiziarie) raccolte sul punto (come il pagamento effettuato dalla Exploration per 60.000 euro) "... necessariamente doveva(no) presupporre una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta", ha nondimeno condannato la Azimut al pagamento in favore della stessa dell'intero compenso contrattualmente previsto a suo carico, determinandolo, infatti, nella somma complessiva di C. 95.797,60, dichiaratamente pari alla differenza tra l'intero compenso fissato in favore della subappaltatrice (C. 143.740,00) e il pagamento parziale ricevuto dalla stessa a mezzo del versamento delle relative somme ai suoi dipendenti (C. 47.942,40): senza procedere, come sarebbe stato evidentemente necessario, al previo accertamento della prestazione effettivamente eseguita dalla subappaltatrice ma dando, piuttosto, per scontato (ma contraddittoriamente rispetto all'affermata esecuzione parziale delle opere) che le prestazioni eseguite erano tutte quelle ad essa commesse: solo così, in effetti, potendosi giustificare la condanna della subcommittente al pagamento dell'intero compenso contrattualmente pattuito.

4.3. In caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta, del resto, a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che lo stesso assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata: per la parte contestata, invece, la prova verte sull'appaltatore, il quale, secondo le regole ordinarie, ove chieda il pagamento del proprio compenso, ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (Cass. n. 33575 del 2021).

4.4. Nel caso in esame, al contrario, la sentenza impugnata non indica come la prova (dell'intera esecuzione dell'opera subappaltata) sia stata fornita o comunque acquisita in giudizio: né d'altra parte tale onere, incombente all'appaltatore, è destinato a venir meno ovvero ad attenuarsi in ragione della dichiarazione di fallimento che, in seguito, l'ha investita, la quale, al contrario, comportando il subingresso del curatore nella gestione del credito derivante dal contratto stipulato dalla società poi fallita (artt. 31 e 42 I.fall.), non comporta alcun esonero né deroga all'ordinaria distribuzione dell'onere della prova, come sopra esposto, tra le parti del contratto d'appalto (e, quindi, come nella specie, subappalto).

5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie nei limiti esposti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il quarto; cassa, in relazione ai motivi acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: -5- ORDINANZA sul ricorso 36532-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ‘NiéCCHI per procura speciale in calce all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - resistente - avverso la SENTENZA n. 2805/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Livorno, con sentenza del 7/5/2015, ha rigettato la domanda proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato in data 14/3/2013, per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di C. 143.740,00 quale corrispettivo per le prestazioni effettuate dalla società fallita in favore di quest'ultima, in regime di subappalto, per la ristrutturazione e la riconversione di un natante, denominato [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, precisamente, come esposto nell'ordine n. 07266/08 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], "la costruzione e il taglio di alluminio per sovrastrutture, portellone e modifica della scala BL 13". 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che Azimut aveva fornito la prova dell'avvenuta cessione del contratto e dell'accettazione da parte della ceduta [OSCURATO:PERSONA], per cui il rapporto contrattuale era ormai intercorrente tra quest'ultima e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la quale la stessa aveva convenuto la risoluzione del contratto (d'appalto), e, per altro verso, che, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla Azimut, che aveva lamentato la mancata esecuzione della specifica prestazione di cui era stato chiesto il pagamento fino al momento in cui era stata perfezionata la cessione del contratto, la Tika non aveva dimostrato la sua effettiva esecuzione, avendo articolato sul punto prove orali inammissibili perché generiche, con riferimento tanto alle prestazioni eseguite, quanto al periodo in cui i lavori sarebbero stati eseguiti, se si considera che tra Tika e Azimut era intercorso un contratto di subappalto che si era sviluppato dal 2006 al 2008 e che, pertanto, altre e diverse prestazioni era state rese per la conversione del medesimo natante. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito. 1.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed ha, pertanto, condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di C. 95.797,60, oltre accessori. Ric. 2018 n. 36532 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022 1.5. La corte ha ritenuto, innanzitutto, che, sebbene sia pacifico che alla luce della scrittura privata del 14/7/2008 intercorsa tra Azimut e Exploration la commessa di cui al n. d'ordine 07266/08 del 30/4/2008 rientrava espressamente tra i contratti che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla propria committente [OSCURATO:PERSONA], non risulta, tuttavia, dimostrato che la ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia accettato tale cessione, non potendo a tal fine rilevare, come aveva invece affermato il tribunale, il fatto che la Tika avesse fatturato direttamente alla cessionaria: non solo non è dimostrato che la Tika abbia emesso la fattura n. 72/2008 (mai prodotta in giudizio dalla Azimut) nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] ma neppure che il bonifico effettuato in favore della Tika per C. 60.001,81 in relazione a tale fattura era stato tratto su un conto intestato alla cessionaria Exploration. 1.6. D'altra parte, ha aggiunto la corte, anche a voler ritenere che il pagamento provenisse dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che questa aveva accettato di fatturare l'importo alla cessionaria che si era impegnata al pagamento. 1.7. In ogni caso, ha aggiunto la corte, proprio l'allegazione della società convenuta, secondo cui la cessionaria aveva effettuato un pagamento di C. 60.000,00 in data 31/7/2008 in relazione a quella specifica commessa, che si assume ceduta, dimostra che la prestazione oggetto del contratto "era già stata parzialmente eseguita", rimanendo, per contro, irrilevante, a fronte della mancata accettazione da parte della Tika della cessione del contratto, il fatto, invocato dalla convenuta, che, al momento della cessione, i lavori sul natante Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 non erano stati eseguiti e che il relativo contratto, in forza di quanto stabilito nella transazione del 14/7/2008 tra cedente e cessionaria, rimaneva, pertanto, a carico della committente. 1.8. Né è corretta, ha proseguito la corte, la statuizione con la quale il primo giudice aveva ritenuto indimostrata la prestazione resa dalla stessa sul natante: - intanto, l'inadempimento della Tika era stato eccepito solo al fine di dimostrare che alla data dell'avvenuta transazione la prestazione da parte dell'appaltatrice non era stata resa e, quindi, "al solo fine di dimostrare che quella commessa rientrava tra i contratti ceduti a Exploration"; - in secondo luogo, anche a voler ritenere che tale eccezione abbia avuto una portata più vasta, nel senso che la Tika non aveva evaso l'ordine neppure dopo la cessione, la stessa, oltre che generica, è contraddetta da due circostanze, e cioè, da un parte, l'asserito pagamento effettuato da Exploration per 60.000 euro, "fatto questo che necessariamente doveva presupporre una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta", e, dall'altra parte, la mancanza di altri rapporti di subappalto tra le parti in causa riguardanti il natante, per cui "i pagamenti effettuati ai dipendenti della fallita Tika dimostrano per l'appunto che le lavorazioni sul natante sono proseguite presso il cantiere [OSCURATO:PERSONA] di Livorno per tutto l'anno 2009 e che quindi la prestazione sul predetto natante (l'ultima residuata) afferente appunto alla commessa oggetto di giudizio era stata effettivamente resa". 1.9. Il fatto che Tika non sia stata in grado di dimostrare, con documenti, gli stati di avanzamento dei lavori e, quindi, l'ultimazione dei lavori si spiega con la circostanza che ne è stato dichiarato il fallimento mentre, ha aggiunto la corte, l'accordo intercorso tra le parti di cui all'allegato 4 della produzione della Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 curatela dimostra ulteriormente che il rapporto contrattuale tra Tika e Azimut relativo all'ultima sommessa sul natante in questione, alla data del 26/7/2010, era ancora in essere tra le parti perché "queste si riservavano di risolvere il contenzioso insorto in un successivo incontro". 1.10. Risulta, quindi, accertato, alla luce delle indicate prove documentali e logiche, che la prestazione era stata effettivamente resa da Tika e che non vi è prova dell'avvenuta accettazione da parte di Tika della cessione del contratto intercorsa tra la Azimut e la Exploration, anch'essa poi fallita. 1.11. La corte, quindi, decurtati i pagamenti che Azimut aveva eseguito in favore dei dipendenti della Tika per l'importo complessivo di C. 47.942,40, ha ritenuto che il credito del Fallimento nei confronti della Azimut ammontasse alla residua somma di C. 95.797,60, oltre accessori. 1.12. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 13/12/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.13. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con atto in data 28/10/2019, ha chiesto di poter partecipare alla discussione orale. 1.14. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, con motivazione solo apparente e manifestamente incomprensibile, ha paradossalmente ritenuto tanto la sussistenza del pagamento della somma di C. 60.000 ad opera di Exploration, traendone la prova presuntiva Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 dell'esecuzione sia pur parziale della prestazione dovute, quanto, al tempo stesso, l'insussistenza dell'avvenuta esecuzione di tale pagamento, per desumerne la mancata accettazione della cessione del contratto. 2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, alla luce delle prove documentali e logiche emerse in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamente eseguito la prestazione dovuta, senza, tuttavia, esaminare i seguenti fatti storici: - la mancanza dei documenti contrattualmente previsti, come le fatture emesse dalla Tika a carico della Azimut, le ricevute bancarie a carico di quest'ultima, i certificati di avanzamento dei lavori e i documenti di accompagnamento e/o di trasporto relativi ai materiali che la Tika assume di aver fornito presso il cantiere Azimut di Livorno per la somma complessiva di C. 143.740,00; - il pagamento di C. 60.000,00, che, ove dimostrasse o presupponesse una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta, non risulta in alcun modo decurtato nella quantificazione della somma oggetto di condanna; - il riferimento contenuto nella transazione del 26/7/2010 ad altri contratti d'appalto perfezionati tra le parti, diversi da quello relativo alla motonave [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostra come il pagamento eseguito da Azimut in favore delle maestranze delle Tika riguarda omissioni retributive di quest'ultima relativamente a lavorazioni effettuate su commesse diverse da quella riguardante la motonave [OSCURATO:PERSONA]; - la transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non può dimostrare che la commessa sul predetto natante fosse ancora in essere tra le parti sia perché i lavori dedotti in citazione sarebbero stati eseguiti dal 2006 al Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 2008, sia perché, come emerge dal predetto accordo, l'ordine relativo alla motonave [OSCURATO:PERSONA] risulta annullato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui il correlato rapporto contrattuale non poteva essere di certo esistente due anni. 2.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo che la Tika non era stata in grado di dimostrare con documenti gli stati di avanzamento e quindi l'ultimazione dei lavori in ragione del fallimento dichiarato ai suoi danni, non ha considerato che la parte attrice, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione contabile o contrattuale che potesse fornire la prova delle lavorazioni e delle forniture che avrebbe eseguito e che il fallimento dichiarato a carico della stessa non comporta alcuna deroga all'art. 2697 c.c. e all'onere, che tale norma pone in capo a chi vuol far valere un diritto in giudizio, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il pagamento eseguito da Exploration per C. 60.000,00 non costituisce circostanza sintomatica del consenso di Tika alla cessione del contratto, senza, tuttavia, considerare che il consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto d'appalto può essere espresso anche in forma tacita e, in particolare, che il consenso a tale cessione può essere Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 ragionevolmente tratto proprio dal pagamento da parte del cessionario della fattura per i lavori appaltati. 3.1. Il primo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 3.2. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, sebbene fosse pacifico che la commessa di cui al n. d'ordine 07266/08 del 30/4/2008 rientrava tra i contratti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla propria committente [OSCURATO:PERSONA], non risultava, tuttavia, dimostrato in giudizio che la ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse accettato tale cessione. 3.3. La corte, in particolare, ha escluso che potesse a tal fine rilevare, come aveva invece affermato il tribunale, il fatto che la Tika avesse fatturato direttamente alla cessionaria, sul rilievo che, al contrario, non era stato dimostrato né che la Tika avesse emesso la fattura n. 72 del 2008 nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], né che il bonifico effettuato in favore della Tika per C. 60.001,81 era stato tratto su conto intestato alla cessionaria Exploration: tanto più che, ha aggiunto la corte, anche a voler ritenere che il pagamento provenisse dalla cessionaria, tale circostanza "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che aveva accettato di fatturare l'importo alla cessionaria che si era impegnata al pagamento. 3.4. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività Ric. 2018 n. 36532 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022 riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia, rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. 3.5. L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 3.6. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 3.7. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto - prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè, tra i fatti costitutivi, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e, tra i fatti impeditivi, la sua dedotta cessione alla originaria committente) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio - per un verso, che la società esecutrice, poi fallita, aveva eseguito, sia Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 pure in parte, le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e, per altro verso, che la stessa non aveva accettato, neppure per comportamento concludente (la cui configurabilità, in astratto, non ha, tuttavia, escluso, tant'è che ha ritenuto come il pagamento di 60.000 euro eseguito dalla committente "non è sintomatica di per sé del consenso di Tika alla cessione del contratto" ma, eventualmente, solo del fatto che quest'ultima aveva accettato di fatturare l'importo dovuto alla cessionaria che si era impegnata al pagamento), la cessione del contratto di subappalto stipulata tra l'originaria appaltatrice e la committente (proprietaria del natante). 3.8. Ed una volta affermato, in fatto, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso), che la Tika aveva effettivamente ed utilmente eseguito, sia pure in parte, le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che la stessa non ne aveva accettato la cessione alla originaria committente (a nulla, per contro, rilevando - una volta che tali fatti, in quanto rilevanti ai fini del giudizio, sono stati comunque esaminati dal giudice di merito - che, a dire della ricorrente, le prove raccolte in giudizio avrebbero deposto, in tutto o in parte, in senso contrario: cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che, sul punto, la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè l'affermazione dell'obbligo in capo alla società convenuta, quale subappaltatrice, del compenso dovuto al subappaltatore, che non ha accettato la cessione del relativo contratto alla Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 (originaria) committente (art. 1406 c.c.), per le opere e i lavori eseguiti in esecuzione dello stesso. 4.1. Il secondo ed il terzo motivo sono, invece, fondati, nei limiti che seguono. 4.2. La corte d'appello, infatti, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova delle prestazioni rese dalla stessa sul natante: ma, pur affermando che le prove (indiziarie) raccolte sul punto (come il pagamento effettuato dalla Exploration per 60.000 euro) "... necessariamente doveva(no) presupporre una sia pur parziale esecuzione della prestazione dovuta", ha nondimeno condannato la Azimut al pagamento in favore della stessa dell'intero compenso contrattualmente previsto a suo carico, determinandolo, infatti, nella somma complessiva di C. 95.797,60, dichiaratamente pari alla differenza tra l'intero compenso fissato in favore della subappaltatrice (C. 143.740,00) e il pagamento parziale ricevuto dalla stessa a mezzo del versamento delle relative somme ai suoi dipendenti (C. 47.942,40): senza procedere, come sarebbe stato evidentemente necessario, al previo accertamento della prestazione effettivamente eseguita dalla subappaltatrice ma dando, piuttosto, per scontato (ma contraddittoriamente rispetto all'affermata esecuzione parziale delle opere) che le prestazioni eseguite erano tutte quelle ad essa commesse: solo così, in effetti, potendosi giustificare la condanna della subcommittente al pagamento dell'intero compenso contrattualmente pattuito. 4.3. In caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta, del resto, a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che lo stesso assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo Ric. 2018 n. 36532 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata: per la parte contestata, invece, la prova verte sull'appaltatore, il quale, secondo le regole ordinarie, ove chieda il pagamento del proprio compenso, ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (Cass. n. 33575 del 2021). 4.4. Nel caso in esame, al contrario, la sentenza impugnata non indica come la prova (dell'intera esecuzione dell'opera subappaltata) sia stata fornita o comunque acquisita in giudizio: né d'altra parte tale onere, incombente all'appaltatore, è destinato a venir meno ovvero ad attenuarsi in ragione della dichiarazione di fallimento che, in seguito, l'ha investita, la quale, al contrario, comportando il subingresso del curatore nella gestione del credito derivante dal contratto stipulato dalla società poi fallita (artt. 31 e 42 I.fall.), non comporta alcun esonero né deroga all'ordinaria distribuzione dell'onere della prova, come sopra esposto, tra le parti del contratto d'appalto (e, quindi, come nella specie, subappalto). 5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie nei limiti esposti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il quarto; cassa, in relazione ai motivi acco
Sentenza Cassazione n. 31570/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris