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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 13267/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 17954/23, proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiMario; -attore - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Persichetti e [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima ha proposto opposizione al decreto dinanzi al Giudice di pace di Roma e formulato domanda riconvenzionale di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma eccedente la competenza del Giudice di pace.

Oggetto:regolamento di competenza

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con ordinanza 30 novembre 2021 ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’intera causa, e fissato termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.

3. il Tribunale di Roma con ordinanza 7 luglio 2022: -) ha separato la domanda riconvenzionale dall’opposizione a decreto ingiuntivo; -) ha disposto per la prosecuzione della domanda riconvenzionale; -) ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza con riferimento alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata la competenza del Giudice di pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tale competenza è funzionale ed inderogabile.

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art.38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019, Rv. 652385 - 01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017, Rv. 645072 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.272 del 12/01/2015, Rv. 634351 - 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che nessuna delle parti parte ha svolto attività difensiva.

P.q.m. (-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; (-) fissa termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 17954/23, proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiMario; -attore - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Persichetti e [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha proposto opposizione al decreto dinanzi al Giudice di pace di Roma e formulato domanda riconvenzionale di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma eccedente la competenza del Giudice di pace. Oggetto:regolamento di competenza 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con ordinanza 30 novembre 2021 ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’intera causa, e fissato termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale. 3. il Tribunale di Roma con ordinanza 7 luglio 2022: -) ha separato la domanda riconvenzionale dall’opposizione a decreto ingiuntivo; -) ha disposto per la prosecuzione della domanda riconvenzionale; -) ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza con riferimento alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata la competenza del Giudice di pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tale competenza è funzionale ed inderogabile. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art.38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019, Rv. 652385 - 01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017, Rv. 645072 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.272 del 12/01/2015, Rv. 634351 - 01). 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che nessuna delle parti parte ha svolto attività difensiva. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; (-) fissa termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezi
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