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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10754/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25696-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CERACCHI 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONZA, VIA S. MARTINO, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 07.04.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Nel 1999 gli odierniricorrenti assegnavano l’i ncarico di direttore dei lavoriall’ingegnere G.B. ai fini dell a costruzione di una villa sul l ago Ric. 2017 n. 25696 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 2 - di Lugano.

Terminata l’opera, i ricorrenti contestavano al direttore dei lavori (e al suo coadiutore) €345.000,00 di danni per i difetti e vizi della costruzione.

Per la determinazione dell’ an e del quantum del pregiudizio lamentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] , il Tribunale di Varesenominava un C.T.U. per l’espletamento di A .

T .

P . nella persona dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], attuale resistente.

2. Avverso il decreto di liquidazione dell’onorario del C .

T .

U ., emesso dal Tribunale di Varese il 09.11.2012 per l’importo di €5,564,29 per onorari, €664,50 per spese (oltre I.V.A. e Cassa), gli attuali ricorrenti proponevano opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 (art. 702–biscod. proc. civ.).

3. Il Presidente del Tribunale di Varese rig ettava l’opposizione, limitandosi a correggere in dispositivo l’importo riconosciuto all’ing.

Ghelficome mero errore materiale del decreto impugnato (€ 4.899, anziché €5.564,29per onorari).

Per quel che ancora rileva in questa sede, osservava il giudiceche: - nel giudizio di opposizione possono essere prospettate solo questioni relative al quantumdella liquidazione, non anche l’utilità o validità dell’attività svolta; -sono prive di pregio le generiche ed atecniche censure sviluppate nell’atto di opposizione con riferimento al numero delle vacazioni ed alla maggiorazione del compenso, atteso il carattere eminentemente discrezionale delle relative statuizioni, non validamente ed efficacemente contestate.

4. Avverso l’ordinanza di opposizione i sigg.ri Cifarelli e Rocchi proponevano ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi.

Si difende controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 25696 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 3 -

1. Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.: art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319; art. 1 D.M. 30 maggio 2002e art. 1 [OSCURATO:PERSONA]; art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.).

I ricorrenticensurano, come già nel giudizio di opposizione, il numero di vacazioni liquidate e la sussistenza dei presupposti per la maggiorazione ex art. 52, comma 1, T.U.S.G.

Il Tribunale di Varese non ha motivato su quali attività peritalie sulla base di quali criteri sia stato stabilito il numero delle vacazioni, nonché sul le ragioni di opportunità della maggiorazione del compenso.

Né ha esaminato i fatti storici, oggetto di discussione tra le parti, accuratamente rilevati in sede di opposizione (e ora in sede di ricorso per cassazione), attraverso i quali è possibile accertare, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, la difficoltà dell’indagine, la completezza e il pregio della prestazione fornita dal consulente tecnico. 1.1.

Il motivo è fondato.

1.2. Nell’ordinanza impugnata nulla si dice riguardo gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento in merito sia al numero delle vacazioni, sia alle ragioni che giustifichino la maggiorazione del compenso.

A norma dell’ultimo comma, art. 4 legge 8 luglio 1980,n. 319, e dell’art. 168, comma1, T.U.S.G. . la liquidazione del pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistratodeve essere motivato, in modo da consentire la ricostruzione del procedimento logico-giuridico tale da evitare ogni arbitrio.

Il giudice dell'opposizione è incorso, con l'impugnata ordinanza, nella violazione delle denunciate norme laddove ha confermato la liquidazione del compenso del C.T.U. senza in alcun modo fare riferimento al tempo effettivamente occorso e, quindi, al numero di vacazioni ritenute idonee per lo svolgimento dell'incarico, come, per l'appunto, sancisce la legge n. 319 del 1980, al citato art. 4, comma 1 Ric. 2017 n. 25696 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 4 - (Cass. Sez. 6-2, n. 7636 del 18.03.2019).

Quanto al raddoppio del compenso,questa Corte ha già avuto modo di interpretare l'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, nel senso che costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà.

Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di u n potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. (Cass. Sez. 2, n. 21963 del 21.09.2017 Cass. Sez. 2, n. 20235 del 18.09.2009).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.:art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) .

I ricorrenti censurano la pronuncia del Tribunale di Varese nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art. 52, comma1, T.U.S.G., ossia la maggiorazione del 50% del compenso, pur non sussistendone i presupposti di legge.

Come risulta ampiamente dagli atti processuali e dalle allegazioni prodotte dagli odierni ricorrenti in sede di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione, le prestazioni eseguite dal C.T.U. sono state usuali, non complesse, non difficili e anche gravemente incomplete.

3. Con il terzo motivo si deduce la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc.

Ric. 2017 n. 25696 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 5 - civ.:art. 112 cod. proc. civ.

I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata peromissione delle istanze istruttorie formulate da gli opponenti, mirate a dimostrare il tempo ragionevolmente e presumibilmente occorso per lo svolgimento dell’incarico, la completezza delle indagini peritali e la complessità e importanza della prestazione dell’ausiliario.

4. Avendo il Collegio ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, il secondo e il terzo restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia a diverso giudice del Tribunale di Varese, che decideràanche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25696-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CERACCHI 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONZA, VIA S. MARTINO, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 07.04.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Nel 1999 gli odierniricorrenti assegnavano l’i ncarico di direttore dei lavoriall’ingegnere G.B. ai fini dell a costruzione di una villa sul l ago Ric. 2017 n. 25696 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 2 - di Lugano. Terminata l’opera, i ricorrenti contestavano al direttore dei lavori (e al suo coadiutore) €345.000,00 di danni per i difetti e vizi della costruzione. Per la determinazione dell’ an e del quantum del pregiudizio lamentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] , il Tribunale di Varesenominava un C.T.U. per l’espletamento di A . T . P . nella persona dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], attuale resistente. 2. Avverso il decreto di liquidazione dell’onorario del C . T . U ., emesso dal Tribunale di Varese il 09.11.2012 per l’importo di €5,564,29 per onorari, €664,50 per spese (oltre I.V.A. e Cassa), gli attuali ricorrenti proponevano opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 (art. 702–biscod. proc. civ.). 3. Il Presidente del Tribunale di Varese rig ettava l’opposizione, limitandosi a correggere in dispositivo l’importo riconosciuto all’ing. Ghelficome mero errore materiale del decreto impugnato (€ 4.899, anziché €5.564,29per onorari). Per quel che ancora rileva in questa sede, osservava il giudiceche: - nel giudizio di opposizione possono essere prospettate solo questioni relative al quantumdella liquidazione, non anche l’utilità o validità dell’attività svolta; -sono prive di pregio le generiche ed atecniche censure sviluppate nell’atto di opposizione con riferimento al numero delle vacazioni ed alla maggiorazione del compenso, atteso il carattere eminentemente discrezionale delle relative statuizioni, non validamente ed efficacemente contestate. 4. Avverso l’ordinanza di opposizione i sigg.ri Cifarelli e Rocchi proponevano ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi. Si difende controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 25696 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 3 - 1. Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.: art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319; art. 1 D.M. 30 maggio 2002e art. 1 [OSCURATO:PERSONA]; art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.). I ricorrenticensurano, come già nel giudizio di opposizione, il numero di vacazioni liquidate e la sussistenza dei presupposti per la maggiorazione ex art. 52, comma 1, T.U.S.G. Il Tribunale di Varese non ha motivato su quali attività peritalie sulla base di quali criteri sia stato stabilito il numero delle vacazioni, nonché sul le ragioni di opportunità della maggiorazione del compenso. Né ha esaminato i fatti storici, oggetto di discussione tra le parti, accuratamente rilevati in sede di opposizione (e ora in sede di ricorso per cassazione), attraverso i quali è possibile accertare, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, la difficoltà dell’indagine, la completezza e il pregio della prestazione fornita dal consulente tecnico. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Nell’ordinanza impugnata nulla si dice riguardo gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento in merito sia al numero delle vacazioni, sia alle ragioni che giustifichino la maggiorazione del compenso. A norma dell’ultimo comma, art. 4 legge 8 luglio 1980,n. 319, e dell’art. 168, comma1, T.U.S.G. . la liquidazione del pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistratodeve essere motivato, in modo da consentire la ricostruzione del procedimento logico-giuridico tale da evitare ogni arbitrio. Il giudice dell'opposizione è incorso, con l'impugnata ordinanza, nella violazione delle denunciate norme laddove ha confermato la liquidazione del compenso del C.T.U. senza in alcun modo fare riferimento al tempo effettivamente occorso e, quindi, al numero di vacazioni ritenute idonee per lo svolgimento dell'incarico, come, per l'appunto, sancisce la legge n. 319 del 1980, al citato art. 4, comma 1 Ric. 2017 n. 25696 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 4 - (Cass. Sez. 6-2, n. 7636 del 18.03.2019). Quanto al raddoppio del compenso,questa Corte ha già avuto modo di interpretare l'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, nel senso che costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di u n potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. (Cass. Sez. 2, n. 21963 del 21.09.2017 Cass. Sez. 2, n. 20235 del 18.09.2009). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.:art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) . I ricorrenti censurano la pronuncia del Tribunale di Varese nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art. 52, comma1, T.U.S.G., ossia la maggiorazione del 50% del compenso, pur non sussistendone i presupposti di legge. Come risulta ampiamente dagli atti processuali e dalle allegazioni prodotte dagli odierni ricorrenti in sede di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione, le prestazioni eseguite dal C.T.U. sono state usuali, non complesse, non difficili e anche gravemente incomplete. 3. Con il terzo motivo si deduce la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. Ric. 2017 n. 25696 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 5 - civ.:art. 112 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata peromissione delle istanze istruttorie formulate da gli opponenti, mirate a dimostrare il tempo ragionevolmente e presumibilmente occorso per lo svolgimento dell’incarico, la completezza delle indagini peritali e la complessità e importanza della prestazione dell’ausiliario. 4. Avendo il Collegio ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, il secondo e il terzo restano assorbiti. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia a diverso giudice del Tribunale di Varese, che decideràanche sulle spese del
Decreto Cassazione n. 10754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris