CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 23/11/2022. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Messina con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena e del fatto che aveva scontato la pena per il reato ostativo, relativa al delitto di evasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Occorre premettere che la pena detentiva per il delitto di evasione, che secondo la difesa del ricorrente riguardava una fattispecie non ostativa, è di soli quattro mesi, con la conseguenza che, scadendo la pena in esecuzione il 23/11/2022, al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza di Messina, pronunciata il 20/09/2021, la pena per il reato di rapina, ritenuto ostativo anche dal ricorrente, non era stata interamente espiata. Quanto ai \-1,1'2 - rito della decisione, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Messina valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, trasmessi dalla Questura di Messina, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Messina si esprimeva, correttamente, in termini negativi, richiamando, tra l'altro, le sanzioni disciplinari riportate dal detenuto il 31/12/2019, il 03/02/2020 e il 19/06/2020 (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n ro Centonze D