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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1954

Cassazione n. 32547/2026

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena il 27 novembre 2025, ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen., applicando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, disponendo inol-tre la revoca della patente di guida allo stesso intestata.

L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo di censura non è consentito in quanto in tema di pat-teggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza appli-cativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F - Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01).

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto si deduce di-fetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li-neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e in particolare hanno ritenuto determinante ai fini della revoca della patente la condotta gravemente imprudente posta in essere dall'imputato unitamente all'evento mortale che ne é derivato.

Come più volte ribadito da questa Corte (cfr.

In ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circo-stanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della pa-tente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare 2conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta-mento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

Ciò in quanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli arti. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen, ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Nel caso in esame, l'onere di motivazione risulta pienamente adempiuto, avendo il giudice del patteggiamento motivato la scelta della più afflittiva sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendola congrua alla stre-gua delle valutazioni in ordine alla colpevolezza e alla gravità del fatto, conside-rando l'investimento del pedone che stava transitando sul margine della carreg-giata, e la condotta di guida gravemente imprudente e pericolosa dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3 P.Q.Mmende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo S ini [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pet'.91.-9 0 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti .ssa Ka mente -"(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena il 27 novembre 2025, ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen., applicando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, disponendo inol-tre la revoca della patente di guida allo stesso intestata. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di censura non è consentito in quanto in tema di pat-teggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza appli-cativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F - Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto si deduce di-fetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li-neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e in particolare hanno ritenuto determinante ai fini della revoca della patente la condotta gravemente imprudente posta in essere dall'imputato unitamente all'evento mortale che ne é derivato. Come più volte ribadito da questa Corte (cfr. In ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circo-stanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della pa-tente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare 2conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta-mento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ciò in quanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli arti. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen, ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso in esame, l'onere di motivazione risulta pienamente adempiuto, avendo il giudice del patteggiamento motivato la scelta della più afflittiva sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendola congrua alla stre-gua delle valutazioni in ordine alla colpevolezza e alla gravità del fatto, conside-rando l'investimento del pedone che stava transitando sul margine della carreg-giata, e la condotta di guida gravemente imprudente e pericolosa dell'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3 P.Q.Mmende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo S ini [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pet'.91.-9 0 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti .ssa Ka mente -"(
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